Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30563 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10543/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

EREDI C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1683/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/04/2013 R.G.N. 2214/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame avverso la sentenza di primo grado, ha condannato l’Inps ad erogare a C.C., titolare di pensione di reversibilità, i ratei dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo marzo 2002 – settembre 2005, con decorrenza dicembre 2004, epoca antecedente alla domanda amministrativa dell’8 ottobre 2005;

2. per la Corte di merito, ferma la necessità della domanda amministrativa, il legislatore aveva fissato la decorrenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce e, nella specie, i requisiti per la fruizione della prestazione erano maturati dal 28 febbraio 2002, a nulla rilevando l’epoca di presentazione della domanda amministrativa e, comunque, pur sempre entro il decorso del termine quinquennale di prescrizione;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale gli eredi della C., deceduta nelle more del giudizio di appello, non hanno opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il ricorso, deducendo violazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8, conv. in L. n. 153 del 1988, l’INPS censura la sentenza per aver riconosciuto il diritto ai ratei arretrati dell’assegno per il nucleo familiare anche per i mesi antecedenti alla data di decorrenza della pensione di reversibilità goduta, in contrasto con le richiamate disposizioni che disciplinano, alla stregua di peculiari e necessari requisiti, il diritto all’assegno per il nucleo familiare nel caso di nucleo monoparentale;

5. il ricorso è da accogliere;

6. il D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8, convertito in L. n. 153 del 1988, dispone, in tema di assegni familiari, che il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

7. la giurisprudenza di questa Corte ha già escluso che il compimento dei sessantacinque anni possa considerarsi come data dalla quale ricavare l’esistenza dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (v. Cass. n. 13049 del 2013 e altre successive conformi);

8. l’ulteriore requisito costitutivo della prestazione è dato dalla titolarità del diritto stipite, la pensione di reversibilità e, necessariamente, stante il chiaro dettato normativo (D.L. n. 69 cit., art. 2, comma 8), ciò che rileva è l’epoca in cui l’assistita, inabile a qualsiasi proficuo lavoro, sia divenuta titolare della prestazione di reversibilità (nella specie, da dicembre 2004);

9. la Corte territoriale ha ancorato la prestazione richiesta al solo requisito dell’assoluta e permanente inidoneità al lavoro, trascurando l’ulteriore elemento costitutivo del diritto stipite e tanto basta per cassare, in parte qua, la sentenza impugnata, in considerazione della declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata, in sede di merito, per l’avvenuta erogazione della prestazione richiesta con decorrenza dicembre 2004;

10.per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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