Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30563 del 20/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30563 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 17546-2010 proposto da:
CENTRO RESIDENCE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GIRELLI
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/12/2017

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 76/2009 della COMM.TRIB.REG.

d,eA

EM depositata il 14/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’acco g limento per q uanto di ra g ione del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato RIDOLFI per dele g a
dell’Avvocato TINELLI che si riporta ai motivi dedotti
nel ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
si riporta e chiede il rigetto.

udienza del 07/11/2017 dal Consi g liere Dott. LAURA

FATTI DI CAUSA
La società Centro Residence SRL in liquidazione ricorre con dodici

cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio che, con la sentenza n.76/10/09, depositata il 14.05.2009 e
non notificata, in riforma della prima decisione, ha riconosciuto la
legittimità dell’avviso con il quale era stato accertato un reddito di
impresa di lire 2.234.907.000, a fronte di una perdita dichiarata di
lire 965.093.000, con conseguente maggiore imposta IRPEG per lire
826.916.000, per l’anno di imposta 1998.
L’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione della società sul
presupposto della ritenuta illegittima imputazione della parziale
rinuncia al credito della società Gofin SPA – di cui all’atto del
30.12.1998 – come sopravvenienza attiva soggetta alla disciplina
dell’art. 55, comma 3, lett. b) / del d.P.R. n.917/1986, di guisa che il
provento non poteva essere tassato in forma rateizzata, come invece
era avvenuto.
Secondo il giudice di appello, l’atto di accertamento aveva
raggiunto il suo scopo e ciò aveva determinato la sanatoria di
eventuali vizi della notifica ed aveva escluso la decadenza
dell’Amministrazione dalla potestà accertativa; nel merito ha
affermato che non ricorrevano i presupposti per escludere la
sopravvenienza attiva e considerare la rinuncia al credito formalizzata
dalla società Gofin SPA a favore della Centro Residence SRL come un
conferimento, rientrante nell’ambito dell’art.55, comma 4, del
T.U.I.R.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

motivi, corroborati da memoria ex art.378 cod. proc. civ., per la

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt.58,
comma 3, 60, comma 1, lett. c) ed e), e 3 del d.P.R. n. 600/1973,
145, primo comma, 156, terzo comma, e 160 cod. proc. civ. (art.360,

decisione di appello per avere ritenuto sanabile il difetto di notifica
dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo, laddove
la inesistenza giuridica della notifica avrebbe dovuto condurre ad una
pronuncia di insuscettibilità di sanatoria.
1.2. Secondo motivo – Insufficiente motivazione circa un fatto
decisivo e controverso (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) in
merito alla medesima statuizione concernente la sanatoria della
notifica.
1.3. Terzo motivo – Violazione e falsa applicazione del combinato
disposto dell’art.43, comma 1, e 60, comma 1, primo periodo, del
d.P.R. n.600/1973, 10 della legge n.289/2002, e 156, terzo comma,
cod. proc. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.). Sostiene
la ricorrente che, quand’anche fosse intervenuta la sanatoria della
notifica dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo,
l’avviso risulterebbe ugualmente illegittimo per intervenuta
decadenza dal termine dell’accertamento, contrariamente a quanto
ritenuto dalla CTR.
1.4. Quarto motivo – Insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art.360, primo comma, n.5,
cod. proc. civ.) costituito dall’applicabilità nel caso di specie della
disciplina prevista dall’art.55, comma 4, del d.P.R. n.917/1986.
1.5. Quinto motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art.55,
comma 4, del d.P.R. n.917/1986 (art.360, primo comma, n.5, cod.
proc. civ.).

R.G.N.17546/2010
Cons. est. Laura Tricorni

primo comma, n.3, cod. proc. civ.) lamentando la erroneità della

1.6. Sesto motivo – Violazione degli artt.55, comma 4, e 95,
comma 1, del d.P.R. n.917/1986 (art.360, primo comma, n.3, cod.
proc. civ.).
1.7. Settimo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art.55,
comma 4, del d.P.R. n.917/1986, come modificato dall’art.1, comma
1, del d.l. n.557/1993, conv. in legge n.133/1994 (art.360, primo

1.8. Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione
dell’art.112 cod. proc. civ. (art.360,primo comma, n.4, cod. proc.
civ.). Si sostiene che la CTR, una volta esclusa l’applicabilità
dell’art.55, comma 4, cit., avrebbe dovuto comunque esaminare la
prospettazione, proposta in via subordinata dalla società e ribadita
nelle controdeduzioni in appello, di applicabilità al caso di specie della
disciplina di cui all’art.55, comma 3, cit., con conseguente
applicabilità del regime di imponibilità razionata, alla quale in effetti la
società si era in concreto attenuta.
1.9. Nono motivo – La stessa questione è proposta anche come
omessa motivazione (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. ).
1.10. Decimo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art.55,
comma 3, del d.P.R. n.917/1986 (art.360, primo comma, n.3. cod.
proc. civ. ).
1.11. Undicesimo motivo – In via gradata, nullità della sentenza
per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., ricorrendo, secondo la
contribuente, una omessa pronuncia in relazione all’assunto fatto
valere dalla contribuente secondo il quale, quand’anche fosse stata
configurabile la sopravvenienza attiva, come postulata dal Fisco, e la
stessa fosse stata, del pari, imponibile nel periodo di imposta 1998, in
relazione al suo intero ammontare, il provento sarebbe stato in larga
parte compensato dalle perdite riportate dagli anni 1995 e 1997, che
non erano state utilizzate nel quinquennio contemplato dall’art.102
del T.U.I.R.
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Cons. est. Laura Tricorni

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comma, n.3, cod. proc. civ.)

1.12. Dodicesimo motivo – In via gradata, nullità della sentenza
per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., ricorrendo, secondo la
contribuente, una omessa pronuncia in relazione all’assunto fatto
valere dalla contribuente secondo il quale, l’Ufficio avendo imputato a
reddito l’importo di lire 4.000.000.000, a titolo di sopravvenienza

che la contribuente aveva,‹ imputato per quote di lire 800.000.000
ciascuna, nell’anno 1998, oggetto di accertamento, e nel successivo
periodo di imposta, aveva operato illegittimamente in violazione del
divieto di doppia imposizione di cui agli artt.127 del T.U.I.R. e 67 del
d.P.R. n.600/1973, facendo concorrere due volte la stessa materia
imponibile al reddito dell’esercizio 1998.
2.1. Il terzo motivo va esaminato con priorità, secondo un ordine
logico, posto che la contribuente aveva denuncialtn dal primo atto
introduttivo la intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere
impositivo per decorrenza del termine.
2.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati e va
accolto.
2.3. Osserva la Corte che la CTR ha ritenuto che la notifica si era
perfezionata mediante la sanatoria conseguente al raggiungimento
dello scopo, posto che la società aveva esercitato il suo diritto di
difesa, esponendo le proprie ragioni in maniera completa ed articolata
in sede giurisdizionale.
Tale statuizione risulta in linea con il principio di recente espresso
dalla Corte, secondo il quale anche in tema di notifica di atto
tributario l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale
mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in
essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra
ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi
relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della
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Cons. est. Laura Tricorni

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attiva, disconoscendo le variazioni in aumento di lire 1.600.000.000

nullità, sanabile con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello
scopo (Cass. n.21865/2016), in applicazione del principio affermato
dalle Sezioni Unite, secondo le quali il luogo in cui la notificazione
viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto
(Cass. SU n. 14916/2016).

non esaurisce i temi rilevanti e va contemperata con quelli che
concernono la verifica della sussistenza del potere accertativo ed
impositivo, soggetto a decadenza, dell’Amministrazione.
2.5. Come affermato dalle Sezioni Unite, infatti, “la notificazione
costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per
evitare la decadenza dell’amministrazione. In altri termini,
dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso
non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di
per sé inidoneo ad evitare la decadenza. Si tratta di una conseguenza
dell’applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti
temporali all’esercizio di poteri amministrativi.” (Cass. SU n.
19854/2004).
In applicazione di tale principio è stato quindi chiarito che
l’inesistenza della notificazione non determina in via automatica
l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena
conoscenza da parte del contribuente, rimarcando tuttavia che ciò
doveva essersi verificato entro il termine di decadenza concesso
all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo
tributario, nel qual caso grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare la
piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e la sua
acquisizione entro il predetto termine di decadenza (Cass.
n.4760/2009).
Anche di recente è stato ribadito che “In tema di atti
d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica
esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa
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2.4. L’applicazione di detti principi, in materia tributaria, tuttavia

d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via
automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente
la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di
decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione
finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.” (Cass.
n.8374/2015) e che la sanatoria della notifica “non esplica

potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto
dalla legge per l’esercizio della potestà impositiva, eventualmente
maturato precedentemente al fatto sanante; tuttavia,
tale decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere
di accertamento, non producendo l’inesistenza degli atti impositivi
successivamente emanati, va dedotta dal contribuente come specifico
vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie,
dovendo escludersi un potere di declaratoria d’ufficio del giudice.”
(Cass. n.1088/2013).
Ne consegue che, anche ove la notifica abbia raggiunto il suo
scopo con effetto sanante, ciò non esclude che debba essere
comunque valutato in concreto il tempestivo esercizio del potere
accertativo e/o impositivo da parte dell’Amministrazione, ove eccepito
dalla contribuente.
2.6. La statuizione impugnata non ha applicato gli anzidetti
principi e va pertanto cassata; la CTR, in sede di rinvio dovrà
verificare se il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge
per l’esercizio della potestà impositiva sia eventualmente maturato
precedentemente al fatto sanante.
3.1. I restanti motivi restano assorbiti e le questioni non
esaminate vanno riproposte nel merito.
4.1. In conclusione, il ricorso va accolto sul terzo motivo, assorbiti
gli altri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del

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alcun effetto sui requisiti di validità dell’avviso di accertamento, non

Lazio in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso sul terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa e
rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e la
liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

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