Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30563 del //

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIA ROMA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 119-A c/o AVVOCATURA PROVINCIALE, presso lo studio

dell’avvocato SIENI MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ADVANCED TECHNOLOGIES & ENGINEERING ARL. in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOTTO ANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9184/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 24/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento primo motivo,

annullamento della sentenza impugnata e statuizione competenza per

materia del Tribunale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La sentenza impugnata così riassume la vicenda processuale Con ricorso depositato in data 23.6.2003, “A.T. & E.” a rl, in persona del legale rapp.te M.R.R. ha proposto opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale n. 84/2003 per la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 perchè “il registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi trattamento dei rifiuti civili e materiale proveniente dalla grigliatura) non era stato aggiornato in quanto al momento del controllo si riscontrava la presenza di predetti rifiuti giacenti presso l’impianto che non erano riportati sul relativo registro, vidimato in data 25.5.1998 presso l’Ufficio del registro di Roma con protocollo 30199, inoltre la stessa Ditta aveva richiesto l’allontanamento di kg. 24000 di fanghi per il relativo smaltimento”. La ricorrente, premesso di aver assunto in appalto dal Comune di Moricone la gestione dell’impianto di depurazione sito in località “Le Prata”, ha proposto opposizione sostenendo che all’impianto di trattamento dei fanghi liquidi non si applicherebbe l’obbligo di annotazione sul registro di carico e scarico, trattandosi di impianto di depurazione che prevede i c.d.

letti di essiccamento. Conseguentemente, l’annotazione andrebbe riportata solo quando i fanghi, dopo aver raggiunto la percentuale di secco necessaria allo smaltimento, vengono allontanati dall’impianto per essere trasferiti nella discarica autorizzata.

2. – La sentenza impugnata (n. 9184/05) ha accolto l’opposizione, non ritenendo soggetti all’obbligo di annotazione sul registro di carico e scarico di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 la tipologia di rifiuti prodotti.

3 . – La ricorrente, dopo aver precisato di non aver avuto notizia del giudizio per non aver ricevuto nè l’avviso di udienza, nè la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza, la impugna formulando un unico motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce: Violazione delle norme sulla competenza ed in particolare della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lett. d) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3.

Ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lett. d) introdotto dalla L. n. 507 del 1999, l’opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento. Pertanto, il Giudice di Pace non era competente a conoscere della contravvenzione irrogata.

2. – Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è stata pubblicata il 24 febbraio 2005 (e non il 28 febbraio come affermato dalla ricorrente, come del resto si rileva dalla attestazione della cancelleria), mentre il ricorso per cassazione risulta passato al notifica in data 13 aprile 2006 (giovedì), un anno e 48 giorni dopo l’inizio della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione, che risulta, quindi, tardivamente proposta.

L’addotta circostanza della mancata conoscenza del giudizio per nullità della notifica di fissazione dell’udienza (perchè non effettuata presso la sede legale della Provincia, ma presso la sede del Dipartimento ambiente della stessa Provincia), può determinare la nullità della sentenza del primo giudice, la quale si converte, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., in motivo d’impugnazione esperibile nei termini di legge. L’inosservanza di tale termine determina il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Sul punto era necessaria una specifica impugnazione, che risulta omessa.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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