Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30562 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della TENOSEA SOC COOP A RL, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato SANINO

MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato BARELLI URBANO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA PERUGIA in persona del Presidente, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio

dell’avvocato SEGARELLI UMBERTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MINCIARONI MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2006 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato BONELLI Urbano, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito l’Avvocato Fabio BLASI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Umberto SEGARELLI difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento dei primi

tre motivi, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza impugnata così riassume la vicenda processuale. Con ricorso notificato all’Amministrazione provinciale di Perugia il 28.8.2003, il sig. P.M., in proprio e quale legale rappresentante della “Tecnosea soc, coop. a.r.l.”, coobbligata in solido, proponeva opposizione davanti al Tribunale di Perugia nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione del Direttore Generale della Provincia di Perugia n. 1/73344 del 3.6.2003 con cui era stata irrogata la sanzione di Euro 13.421,16 per la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 1. Il registro di carico e scarico dei rifiuti, conservato presso l’impianto di depurazione, era risultato intestato al Comune di Tuoro, invece che alla ditta “Tecnosea soc. coop. a.r.l” produttrice dei rifiuti;

inoltre, n. 23 formulali di trasporto dei rifiuti riportavano dati incompleti e/o inesatti.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Perugia, chiedendo il rigetto del ricorso”.

2. – Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia, all’udienza del 13.1.2006, pronunciava sentenza in udienza mediante lettura del dispositivo del seguente tenore letterale: “definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rigetta il ricorso e per l’effetto convalida il provvedimento opposto. Liquida, in favore della parte resistente e forfetariamente le spese quantificate in Euro 1500,00 oltre accessori di legge”.

3. – Con ricorso notificato in data 9.6.2006 il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione affidandolo a sei motivi. Resiste con controricorso la parte intimata, che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8; nonchè l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia con riguardo alla disciplina in concreto applicabile alla fattispecie in esame.

Il ricorrente sostiene che al rifiuto in questione (fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura), dovrebbe essere applicata unicamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992 e non quella di cui al “decreto Ronchi”. Il Giudicante ha individuato quale normativa applicabile al caso di specie il D.Lgs. n. 22 del 1997 sulla base della sola lettura del D.Lgs. n. 99 del 1992, art. 8 incorrendo in vizio di motivazione per non aver chiarito la portata del rinvio contenuto in tale norma. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.Lgs. n. 99 del 1992, quanto alla destinazione o meno dei fanghi al recupero in agricoltura e alla conseguente normativa applicabile.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione delle direttiva comunitaria 86/278 e della direttiva 75/442 così come modificata dalla direttiva 91/156. Secondo il ricorrente, le direttive in questione dovrebbero trovare diretta applicazione all’interno del sistema giuridico nazionale. Dalle direttive in questione si evincerebbe una completa autonomia della disciplina dei rifiuti rispetto a quella inerente l’utilizzo dei fanghi in agricoltura e pertanto, a suo avviso, si sarebbe in assenza di una norma di recepimento da parte dello Stato italiano e ciò comporterebbe l’applicazione diretta delle direttive in questione.

Con il quarto e quinto motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 6, 11, 12 e 15 e vizio di motivazione, lamenta che vi sia stata una errata individuazione dei soggetti trasgressori e quindi produttori dei rifiuti, in quanto tale qualifica spetterebbe unicamente al Comune di Tuoro. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, deducendo vizio di motivazione, l’erronea esclusione dell’errore scusabile. Al riguardo, la sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità dell’errore scusabile in ragione della specifica competenza tecnica posseduta dalla ricorrente.

2. – Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, cha va trattato con priorità e risulta assorbente. Tutte le questioni che vengono poste riguardano la qualificazione del rifiuto in questione come destinato o meno all’agricoltura. Sul punto sussiste il dedotto vizio di motivazione, posto che la sentenza impugnata è priva di motivazione al riguardo, giungendo ad affermare (errando) che ai fini della individuazione della disciplina normativa da applicare al caso in questione tale accertamento non sarebbe influente.

3. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame sul punto ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa e rinvia anche per le spese ad altro magistrato del Tribunale di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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