Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30562 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 26/11/2018), n.30562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16393/2014 proposto da:

ASL RM (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO STRINDBERG

39, presso lo studio dell’avvocato BRUNO MAMMONE, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ACERO

2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO PULIATTI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/01/2014 R.G.N. 9476/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Antonio Puliatti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale di Civitavecchia, ha rigettato la domanda dell’Asl Roma (OMISSIS) volta a contestare la fondatezza della pretesa di C.P., dirigente medico, di vedersi riconoscere il servizio prestato presso l’Asl dal giugno 1997 al 14 aprile 1999, ai fini della corresponsione dell’indennità di esclusività contemplata dall’art. 5 del c.c.n.l. 1998-2001 per la dirigenza del S.S.N..

La Corte territoriale ha stabilito che un’interruzione del rapporto lavorativo tra le parti di soli diciotto giorni (dall’1 all’8 ottobre 1999), dovuta all’avvicendarsi di due contratti di lavoro a termine, non avesse inficiato, nella sostanza, il requisito della continuità del rapporto, richiesto dall’art. 12, comma 3, lett. B) del contratto collettivo ai fini del computo dell’anzianità professionale utile alla maturazione del diritto all’indennità di esclusività.

La cassazione della sentenza è domandata dall’Asl Roma (OMISSIS) sulla base di cinque motivi. Resiste con tempestivo controricorso C.P..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 12, depositati in copia, del CCNL biennio economico 2000-2001 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale”. La Corte territoriale avrebbe introdotto un concetto di soluzione di continuità di tipo sostanziale di cui non vi è traccia nel contratto collettivo, il quale ha riguardo unicamente alla soluzione di continuità in senso formale.

Con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, lamenta “Violazione di legge in relazione all’art. 5, comma 4 del medesimo CCNL laddove dispone che l’esperienza professionale di cui al comma 3 è quella maturata al 31.12.1999 – Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5. Art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia su punti decisivi della controversia”; sebbene alla data del 31.12.1999 l’appellata non avesse potuto acquisire il quinquennio di esperienza professionale richiesto dal CCNL, in quanto il rapporto con l’Asl Roma (OMISSIS) aveva avuto inizio il 1 giugno 1997, la Corte d’Appello ha ritenuto erroneamente maturato detto requisito; inoltre ha omesso di rilevare che l’appellata non aveva allegato il possesso di 5 anni di servizio, anche a tempo determinato, alla data del 31.12.1999.

Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contesta alla Corte territoriale di aver completamente pretermesso in motivazione la statuizione contrattuale che afferma: “l’esperienza professionale di cui al comma 3 è quella maturata al 31 dicembre 1999″ e la previsione contenuta nella circolare ARAN del 26.7.2000, prot. n. 8040, che stabilisce la graduazione dell’entità dell’indennità per i dirigenti che, come l’appellata, avevano meno di 5 anni di servizio; dall’omessa pronuncia su tale punto decisivo della controversia deriverebbe l’erroneità della decisione di cui si chiede la cassazione.

Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente si duole dell'”Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia relativo alla rilevanza della direttiva ARAN prot. n. 8040 del 26.7.2000. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione dell’art. 112 c.p.c.”; la critica di omessa pronuncia mossa nel terzo motivo si estende alla direttiva dell’Aran di cui in epigrafe, la quale aveva interpretato il contratto collettivo nel senso prospettato dall’Asl.

Con il quinto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta “Insufficiente motivazione della sentenza impugnata Violazione dell’art. 111 Cost., Violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 5”; la sentenza gravata, la quale ha fondato la sua argomentazione sull’eccessivo formalismo della tesi difensiva dell’Asl, si risolverebbe in una mera petizione di principio e non darebbe conto dell’iter logico seguito dal giudicante per effetto del quale lo stesso ha ritenuto che un’interruzione di 18 giorni non avesse interrotto la continuità del rapporto così come richiesto dalla norma contrattuale.

il primo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, criticano, sotto i due diversi profili della violazione delle norme contrattuali e dell’insufficienza della motivazione, la scelta della Corte territoriale di riconoscere l’indennità di esclusività al dirigente medico, ancorchè il rapporto d’impiego abbia subito una – sia pur breve – interruzione della sequenza contrattuale, tale da far ritenere non realizzato il requisito della continuità della prestazione richiesto dal contratto collettivo ai fini della maturazione della spettanza retributiva controversa.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’interruzione di soli diciotto giorni intervenuta tra la scadenza del contratto a termine e il suo rinnovo, non fosse idonea ad interrompere la “sostanziale” continuità del rapporto dirigenziale, e, quindi, a far venir meno il diritto all’indennità di esclusività prevista per il dirigente medico dalle norme contrattuali.

La pronuncia della Corte territoriale si pone coerentemente entro la traccia segnata dalla recente giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, dell’art. 12, comma 3 del c.c.n.l. 1998-2001 per la Dirigenza medico-veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell’indennità di esclusività di cui al precedente art. 5 la maturazione dell’anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di “un rapporto di lavoro a tempo determinato”, svolto “senza soluzione di continuità” anche in aziende ed enti diversi del Comparto, deve essere inteso in conformità con l’art. 3 Cost. e con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nel senso che, laddove il servizio del dirigente sia stato prestato, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN, non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, nè tale “soluzione di continuità” è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità. (Cass. n. 7440 del 26/03/2018).

Il principio si attaglia pienamente alla fattispecie in esame, ricorrendo altresì le condizioni richieste dalla richiamata pronuncia, atteso che i contratti di cui si controverte erano stipulati con la stessa Asl Roma (OMISSIS) e avevano a oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

La Corte territoriale ha fondato il suo accertamento sull’art. 5, comma 3 del CCNL, che “…parametra la misura di detta indennità a seconda dei diversi incarichi dirigenziali e delle diverse anzianità” (p. 2 sent.); ha poi valutato che la dirigente aveva rivendicato l’indennità di esclusività nella misura riconosciuta a quei dirigenti che avessero maturato un’anzianità nel Servizio Sanitario Nazionale durante un arco temporale compreso tra cinque e quindici anni; ha accertato quindi che l’odierna controricorrente aveva svolto, prima della data di assunzione (15 aprile 1999) incarichi di lavoro con contratti a termine dal giugno 1997 al 14 aprile 1999, con un’unica interruzione di diciotto giorni (fra 11. e l’8 ottobre).

Proprio rispetto alla quantificazione dell’emolumento, le censure contestano sotto vari profili la correttezza della decisione impugnata, deducendo sostanzialmente l’assenza di motivazione riguardo all’effettivo possesso da parte dell’odierna controricorrente del minimo di anzianità (5 anni) per rientrare nell’arco temporale preso a parametro dalla Corte d’Appello.

Tuttavia in proposito le censure in merito risultano prive di autosufficienza, atteso che l’Asl ricorrente non trascrive e non produce l’atto del giudizio, da cui risulta che tale censura era stata dedotta quale motivo di ricorso dinanzi al Giudice dell’appello.

Circa il consolidato principio di autosufficienza, si rileva che questa Corte richiede pacificamente che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il Giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo (cfr. ex multis Cass. n. 18960 del 2017).

In definitiva, essendo i motivi di ricorso in parte infondati, in parte inammissibili, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 112 del 2002, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Asl Roma (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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