Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30561 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28770/2015 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLONI 88,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9177/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2014 R.G.N. 8465/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 9177/2014, depositata l’1 dicembre 2014, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di R.V., dipendente di RAI – Radiotelevisione Italiana dal 1990 con la qualifica di programmista regista, all’inquadramento nella superiore cat. Quadri A con decorrenza 1/12/2003, in relazione alle funzioni di produttore esecutivo dal medesimo svolte per vari e successivi programmi televisivi a partire dal mese di settembre 2003;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con due motivi cui ha resistito il lavoratore con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato:

che con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte omesso di esaminare il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dal contenuto della declaratoria della qualifica formalmente riconosciuta al R. e, in particolare, per non avere tenuto conto in alcun modo della descrizione che, delle mansioni dei lavoratori inseriti nella qualifica del 3 livello, qual era il ricorrente in primo grado, aveva operato il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti Rai del 2000;

– che con il secondo motivo viene ulteriormente dedotto il vizio di cui all’art. 360, n. 5, sotto il profilo dell’annesso esame della clausola del contratto del 2000 per i dipendenti RAI che descrive il contenuto della qualifica di Quadro A;

osservato:

che i motivi così proposti, da trattare in via congiunta per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento;

– che al riguardo si deve anzitutto osservare come la sentenza impugnata, diversamente da quanto dedotto dalla società ricorrente, ha considerato (non solo quello del 1990 ma anche) il contratto collettivo del 2000, esaminando diffusamente la declaratoria della figura di “quadro” in esso contenuta e, in seguito, motivatamente rilevando di non poter condividere, alla stregua dell’analisi svolta, l’affermazione della datrice di lavoro, secondo la quale l’inquadramento del lavoratore nella figura di programmista regista di 3 livello sarebbe adeguata rispetto alle mansioni svolte (cfr. sentenza, p. 5, terzultimo capoverso e seguenti, e p. 6);

– che, pur avendo l’osservazione che precede carattere assorbente, è da sottolineare che il contenuto delle clausole dei contratti e accordi collettivi, che descrivono le declaratorie professionali, non costituisce un “fatto” rientrante nel modello legale del vizio denunciato, tale qualità, rilevando sul piano della ricostruzione materiale della fattispecie concreta, potendo attribuirsi unicamente ad un definito accadimento o ad una circostanza precisa, in senso storico-naturalistico, esclusa qualsiasi rilevanza di deduzioni o argomentazioni difensive (cfr., in tal senso, già Cass. n. 21152/2014, con riferimento alla previgente disciplina dell’art. 360, n. 5) e di questioni essenzialmente riconducibili – come nel caso in esame – a segmenti del procedimento applicativo delle norme regolatrici, siano esse di diritto o espressione dell’autonomia collettiva;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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