Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30560 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COM S TERESA DI RIVA IN PERSONA DEL SINDACO P.T. P.I. (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo
studio dell’avvocato D’ELIA PAOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato TURIANO MANTICA PAOLO;
– ricorrente –
contro
L.T.T.V. C.F. (OMISSIS), T.
R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO,
rappresentati e difesi dagli avvocati DOMIANELLO CONO, BENVENGA
GIUSEPPE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 515/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 14/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Orlando Guido con delega depositata in udienza
dell’Avv. Benvenga Giuseppe difensore dei controricorrenti che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione del giugno 1991, L.T.T. V. e T.R. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Messina il Comune di S. Teresa di Riva, lamentando che quest’ultimo aveva realizzato, nel terreno ricadente tra il fondo di loro proprietà e la pubblica via, un’opera (piazzetta con muretto di confine) idonea a precludere l’accesso al fondo suddetto, e chiedendo che l’ente convenuto fosse condannato a demolire l’opera e a risarcire il danno.
Con sentenza depositata il 14 ottobre 2002 il Tribunale accolse la domanda.
La pronuncia fu impugnata dal Comune di Santa Teresa di Riva.
2. – La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 14 novembre 2005, rigettò il gravame. Il giudice di secondo grado, premesso che l’ente appellante negava che l’opera da esso realizzata fosse idonea a pregiudicare l’accesso al fondo e a recare danno alla magnolia secolare in esso ricadente, osservò, quanto al secondo profilo, che, sebbene la domanda fosse fondata anche sul potenziale danno all’albero indicato, di tale questione il primo giudice non aveva fatto cenno in motivazione, sicchè doveva escludersi che essa avesse assunto rilievo ai fini della decisione: sicchè l’impugnazione sul punto risultava inconferente.
Sul primo profilo, in relazione al quale l’appellante deduceva che il c.t.u. aveva escluso che l’opera denunciata fosse tale da pregiudicare l’accesso al fondo T., avendo individuato due accessi al fondo, la Corte di merito ritenne infondata la censura, osservando che la presenza di più accessi era irrilevante al fine di pervenire al rigetto della domanda del proprietario privato di uno di essi, vertendo il giudizio non sulla interclusione del fondo, ma solo sulla violazione del diritto di raggiungerlo attraverso un determinato accesso.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di S. Teresa di Riva, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso L.T.T.V. e R. T..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 832 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale gli originari attori, attuali controricorrenti, sarebbero stati privati di uno degli accessi al fondo di loro proprietà per effetto della realizzazione della piazzetta ad opera del Comune ricorrente. Questo, infatti, come emerso dalla c.t.u., aveva realizzato una stradella che, attraversando la piazzetta, raggiungeva una porta metallica la quale dava su di un corridoio largo circa un metro dal quale si accedeva al terreno di proprietà dei controricorrenti. Dunque, nessuna compressione o limitazione del godimento del diritto di proprietà di costoro rispetto alla sua normale e precedente esplicazione era, nella specie, configurabile.
2.1. – La doglianza non merita accoglimento.
2.2. – Deve premettersi che, al di là della evocazione della disposizione codicistica che tutela il diritto di proprietà, il ricorrente non deduce in realtà censure di diritto, lamentando sostanzialmente la insussistenza del presupposto di fatto che aveva fondato la domanda degli originari attori, e cioè la difficoltà di accedere al proprio fondo per effetto della edificazione di una piazzetta ad opera del Comune.
Al riguardo, la Corte di merito ha opportunamente chiarito che oggetto del giudizio non è l’interclusione del fondo, ed ha condiviso l’apprezzamento del giudice di primo grado secondo il quale l’opera in questione impediva il più comodo accesso al fondo medesimo da parte degli attuali controricorrenti, in ciò stesso essendo ravvisabile una compressione del diritto di proprietà nel suo pieno contenuto. L’iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale è insindacabile nella presente sede in quanto congruo ed immune da vizi logico-giuridici.
3. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, devono, in applicazione del principio della soccombenza, essere poste a carico del Comune ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2000,00, di cui Euro 1800,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011