Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30560 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 28/10/2021), n.30560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13080-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO ROSSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO BACIGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1119/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il 14/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 per l’IRPEF, IVA ed IRAP e, asserendo di non aver mai ricevuto l’atto, proponeva querela di falso presso il tribunale di Venezia il quale dichiarava, a seguito di consulenza grafologica, che la grafia apposta sulla ricevuta di ritorno era diversa da quella del contribuente: tale sentenza passava in giudicato per mancata impugnazione;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo nulla la notifica dell’avviso di accertamento;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio ritenendo la notifica inesistente perché manca la prova che essa sia stata posta in essere verso il soggetto destinatario dell’avviso di accertamento dal momento che la firma della destinataria sulla copia della ricevuta di ritorno è stata riconosciuta falsa dal tribunale di Venezia a seguito di querela di falso: la contribuente, a seguito della mancata consegna dell’avviso di accertamento, ha visto leso il suo diritto di difesa in quanto non ha potuto conoscere effettivamente i motivi e gli elementi addotti a supporto delle pretese dell’Ufficio, nonché la loro quantificazione e determinazione e tale lesione non può essere sanata dalla presentazione del ricorso e dalla costituzione in sede di contraddittorio nel giudizio di appello;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 137,148,149,156,157 e 160 c.p.c. nonché dell’art. 2700 c.c., in quanto l’accertamento della falsità della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento non prova che l’accesso del postino non vi sia stato e neppure che quella consegna non vi sia stata, ma significa, piuttosto, che la consegna è avvenuta in quel luogo e in quella data in mani di persona diversa, con la conseguenza che la notifica non è inesistente ma nulla e suscettibile di sanatoria.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:

“l’avviso di ricevimento postale il quale è parte integrante della notificazione, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della cit. L. n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. In altri termini considerato che la fede privilegiata riguarda le operazioni compiute dall’agente postale, il ricevimento delle dichiarazioni resegli e il contenuto estrinseco delle notizie apprese – nella specie l’agente postale ha attestato di essersi recato nel luogo indicato, di avervi rinvenuto persona che ha dichiarato di essere il destinatario della notifica (S.A.) e di avergli consegnato l’atto, ricevendone attestazione con la sottoscrizione, ritenuta apocrifa. Ne consegue che l’accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento (tale e’, infatti, come si è visto la portata della pronuncia sulla querela di falso) non prova che l’accesso del postino non vi sia stato e neppure che quella consegna non sia avvenuta, ma significa, piuttosto, che la consegna è avvenuta in quel luogo e a quella data in mani di persona diversa dal S.

Va, altresì, considerato che la Corte di appello allorché ha preso in considerazione il luogo della consegna – ha dato atto della circostanza che il S. fosse stato lì rinvenuto “occasionalmente (per altre procedure)”, ritenendo peraltro rilevante che, non avendo colà il S. la propria residenza, ciò non valesse “a creare uno stabile collegamento”. Si tratta di accertamento – quello dell’inesistenza di uno stabile collegamento (identificato con la residenza) e, per converso, dell’esistenza di un rapporto di occasionalità tra il destinatario della notificazione e il luogo in cui essa è avvenuta – la cui correttezza, in fatto, non è sindacabile in questa sede; ciò che non è corretto, tuttavia, in iure, è la conseguenza che se ne è tratta in punto di inesistenza della notificazione, giacché un luogo con il quale il destinatario della notificazione ha un rapporto di occasionalità, tanto da esservi rinvenuto in occasione di altre notificazioni, e’, comunque, riferibile al destinatario stesso.

In una situazione di tal fatta non ricorrono ragioni di inesistenza giuridica, bensì di nullità della notificazione, giacché, come più volte posto in luce da questa Corte, la notificazione è giuridicamente inesistente solo nell’ipotesi in cui l’atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, facendo difetto degli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge. Mentre nel caso in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione, comprese quelle relative all’organo notificante, l’atto è nullo (cfr. di recente Cass., 02/02/2015, n. 1797). In tale prospettiva la notificazione è qualificabile come inesistente soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario (Cass. civ., 30 maggio 2014, n. 12301). La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta, invero, l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo affetta la notifica da semplice nullità (Cass. civ., 21 marzo 2011, n. 6470)” (Cass. n. 3909 del 2016);

“l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., n. 1798 del 24/01/2018; Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016); “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità) o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. n. 20405 del 2020);

in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto (Cass. SU n. 14916 del 2016);

la costituzione del convenuto – la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) – ha un effetto sanante ex tunc e opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. SU n. 14916 del 2016).

Nel caso di specie vi sono gli elementi sostanziali minimi per ritenere l’atto notificatorio de quo “giuridicamente esistente” perché almeno un “minimo” riferimento al destinatario deve ravvisarsi nella circostanza che sia apposta la firma della destinataria sulla copia della ricevuta di ritorno dell’avviso di accertamento, sebbene poi tale firma sia stata riconosciuta falsa dal tribunale di Venezia a seguito di querela di falso.

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi perché – ritenendo la notifica inesistente in quanto manca la prova che essa sia stata effettuata verso il soggetto destinatario dell’avviso di accertamento e affermando che la contribuente, a seguito della mancata consegna dell’avviso di accertamento, ha visto leso il suo diritto di difesa in quanto non ha potuto conoscere effettivamente i motivi e gli elementi addotti a supporto delle pretese dell’Ufficio, nonché la loro quantificazione e determinazione e tale lesione non può essere sanata dalla presentazione del ricorso e dalla costituzione in sede di contraddittorio nel giudizio di appello ha ritenuto che la notifica fosse inesistente anziché semplicemente nulla e sanabile mediante la costituzione in giudizio della parte, così come è avvenuto nel caso di specie.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione dell’Agenzia delle entrate è fondato e che dunque il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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