Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30560 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14268/2014 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI

4, presso io studio dell’avvocato CAROLINA MAMMUCARI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GREGORIO ARENA, FABIO

ANDREA TABACCHETTI, ERIKA PERUZZO e FRANCESCO GIOJELLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto n. 720/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

20/03/2014, R.G.N. 2530/2013.

Fatto

RILEVATO

che con decreto del 21 marzo 2014, il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., artt. 101e 98, da B.O. avverso l’esclusione dallo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in difetto di prova del rapporto di lavoro, del proprio credito, tardivamente insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, di Euro 16.269,97 a titolo di mancata corresponsione di alcune mensilità di retribuzione (da aprile a luglio 2009) e di T.f.r.;

che ciò dipendeva dalla ravvisata insufficienza probatoria dell’estratto conto previdenziale, in quanto solo documento oggetto di produzione nella fase contenziosa dell’accertamento, avendo il creditore omesso invece quella della documentazione contenuta nel fascicolo depositato nella precedente fase di verifica delle domande tardive, di cui il Tribunale negava l’acquisizione in via officiosa, in assenza di tempestivo assolvimento dal predetto del relativo obbligo di (ri)produzione;

che avverso tale decreto il lavoratore, con atto notificato il 22 aprile 2014, ricorreva per cassazione con unico motivo, mentre la curatela fallimentare intimata, già contumace davanti al Tribunale, non svolgeva difese.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in conseguenza della violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,94 disp. att. c.p.c., per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie formulate nel ricorso in opposizione e limitazione della valutazione probatoria al solo estratto conto contributivo, per la ritenuta non acquisibilità in via officiosa dal Tribunale delle buste paga emesse dalla società fallita, prodotte nel fascicolo depositato nella precedente fase di verifica delle domande tardive, nonostante l’espressa richiesta in via istruttoria, sulla quale il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia, pure essendo documentazione essenziale del credito (unico motivo);

che il collegio ritiene che esso sia inammissibile;

che l’evidente errore di diritto del Tribunale, consistente nella ravvisata esclusione dell’acquisizione dal Tribunale, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, del fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare contenente i documenti prodotti nella fase di verifica, sempre che, bene inteso, essi siano oggetto di “indicazione specifica” a norma della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4 (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548 e n. 12549; Cass. 14 giugno 2018, n. 15627), non è stato specificamente censurato con pertinente deduzione di violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 99;

che il motivo difetta poi di specificità, in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sotto il profilo di mancanza di autosufficienza in assenza di trascrizione della suddetta “specifica indicazione… dei documenti prodotti” nel ricorso in opposizione: nell’insufficienza della generica indicazione di “buste paga emesse dalla (OMISSIS) s.r.l.” (all’ultimo capoverso di pg. 4 dell’odierno ricorso), peraltro in sede di verifica della domanda tardiva (così incidentalmente osservato) neppure essendo state ritenute idonee ad integrare “prova del rapporto di lavoro” (come al penultimo capoverso di pg. 2 e, con accento critico, al primo di pg. 6 dell’odierno ricorso);

che la doglianza verte piuttosto su una contestazione della valutazione probatoria e neppure è autosufficiente, per analogo difetto di trascrizione, riguardo alla doglianza di omessa pronuncia sulle istanze istruttorie in esso formulate (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985);

che il creditore ricorrente ha genericamente formulato un vizio motivo neppure più configurabile dopo la novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con esclusione di provvedimenti sulle spese di giudizio, per l’omesso svolgimento di difese dalla curatela fallimentare intimata vittoriosa;

che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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