Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30560 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16227/2015 proposto da:

ACEA S.P.A., che agisce in proprio e quale mandataria di ACEA ATO2

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE OSTIENSE, 2, presso lo

studio dell’avvocato MARIA DI CROCE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 521/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2014 R.G.N. 10144/2007.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 521/2014, depositata il 17 giugno 2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di G.S. – dipendente di ACEA S.p.A. fino al 31/12/1999, da ultimo con qualifica B2 Superiore del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici, e quindi di ACEA ATO2 S.p.A. – al trattamento retributivo e normativo (con le rispettive decorrenze del 13/2 e del 13/5/1995) corrispondente alla qualifica B1 Superiore di tale contratto e B1 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell’acqua e vari, a far tempo dall’1/1/2000, con le conseguenti statuizioni di condanna al pagamento delle differenze retributive;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ACEA S.p.A., in proprio e quale mandataria di ACEA ATO2 S.p.A., affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato:

che con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di cui all’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciare sulla eccezione di prescrizione del diritto alle differenze retributive per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonostante che tale eccezione, già formulata nel giudizio di primo grado, fosse stata espressamente riproposta in sede di memoria di costituzione in appello;

– che con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, per avere la Corte, omettendo qualsivoglia pronuncia sul punto, violato anche la norma sostanziale che fissa la prescrizione del diritto alla retribuzione in cinque anni, pur in costanza di rapporto di lavoro se assistito dalla c.d. stabilità reale;

– che con il terzo viene dedotto dalla ricorrente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di lavoro da applicarsi nella fattispecie per avere la Corte ritenuto, in modo del tutto automatico e in difetto di qualsiasi verifica circa la congruenza delle rispettive declaratorie contrattuali, di raccordare la riconosciuta categoria B1 Superiore, di cui all’art. 9 c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici, alla cat. B1 c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell’acqua e vari;

– che infine con il quarto motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato le differenze retributive in Euro 21.406,34 pur a fronte di specifiche ed espresse contestazioni avanzate al riguardo sia nel giudizio di primo grado che in appello;

osservato:

che il primo motivo deve essere accolto;

– che, infatti, esso risulta ammissibile, sotto il profilo dell’osservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo la ricorrente indicato in quali atti difensivi ebbe a formulare per la prima volta l’eccezione di prescrizione (memoria di costituzione avanti al Tribunale di Roma) e a riproporla in secondo grado (memoria di costituzione avanti alla Corte di appello di Roma); nè può fondatamente ritenersi che ACEA, con tale secondo atto, si sia limitata ad un generico e indistinto richiamo alle difese svolte in primo grado, così da determinare ex art. 346 c.p.c., un effetto di rinuncia all’eccezione e di conseguente formazione su di essa del giudicato implicito, posto che la società, nel richiamare tutte le argomentazioni, eccezioni e deduzioni già esposte nelle precedenti difese, ha fatto specificamente riferimento (anche) all’eccezione “estintiva dei crediti”;

– che, ciò premesso, è da ritenere che il motivo in esame sia altresì fondato, non avendo la Corte territoriale esaminato in alcun modo l’eccezione, pur nuovamente, e ritualmente, sottoposta alla sua cognizione, e in tal modo incorrendo nel vizio denunciato;

– che deve parimenti essere accolto il terzo motivo di ricorso;

– che anch’esso – oltre che ammissibile (Cass. n. 6335/2014 e successive numerose conformi) – risulta fondato, posto che la sentenza impugnata ha ritenuto che le mansioni svolte dal lavoratore presso il Depuratore di Roma Sud dovessero essere inquadrate, a seguito di trasferimento del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., nell’Area B, livello B1, del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell’acqua e vari senza peraltro effettivamente confrontarsi con il contenuto delle fonti collettive regolatrici del rapporto di lavoro successivamente al 31/12/1999 e, in particolare, con l’Accordo di riallineamento intercorso fra le società del Gruppo ACEA e le organizzazioni sindacali e con le relative tabelle di corrispondenza, semplicemente richiamate in sentenza (cfr. pag. 5, penultimo capoverso) ma affatto esaminate dal giudice di appello nella loro sostanziale portata applicativa;

– che nell’accoglimento del primo e del terzo motivo restano assorbiti gli altri;

ritenuto:

conclusivamente che – accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri – la impugnata sentenza n. 521/2014 della Corte di appello di Roma deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procederà ad esaminare l’eccezione di prescrizione del credito da differenze retributive proposta dalla datrice di lavoro nonchè a individuare e analizzare le fonti collettive regolatrici del rapporto per il periodo successivo al 31 dicembre 1999, stabilendo in quale fascia del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell’acqua e vari debbano essere ricondotte le mansioni esercitate dal G..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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