Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3056 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. U Num. 3056 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DI IASI CAMILLA

ORDINANZA
sul ricorso 25064-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. (già Equitalia Polis s.p.a.), in
persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
2015

DELL’UNIVERSITA 11, presso lo studio dell’avvocato

546

AUGUSTO ERMETES, che la rappresenta e difende, per
delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 17/02/2016

PROCURATORE GENERALE REPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco protempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PRISCILLA

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO SORIA, per
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti

nonchè contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CAMPANIA;

intimata

avverso la sentenza n. 351/2014 della CORTE DEI CONTI Terza sezione giurisdizionale centrale d’appello
ROMA, depositata il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI
IASI;
udito

l’Avvocato

Stefano

PIERETTI

per

delega

dell’avvocato Sergio Soria;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’estinzione del
ricorso con eventuale condanna alle spese.

106, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PIERETTI,

Considerato che

Equitalia sud s.p.a. ha rinunciato al ricorso proposto nei confronti del Comune
di Ercolano e della Procura Generale della Corte dei Conti nonché della
Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Campania
della Corte dei Conti per la cassazione della sentenza n. 351 del 2014 resa
dalla Corte dei Conti III sezione Centrale d’Appello nella controversia tra detta

che il Comune non ha accettato la rinuncia

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia e condanna la
rinunciante al pagamento in favore del Comune di Ercolano delle spese del
presente giudizio che liquida in € 4.000,00 oltre spese forfetarie nella misura
del 15% e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore della parte
dichiaratosi antistatario.

società e il Comune di Ercolano;

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