Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3056 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13000/2015 proposto da:

FISIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO AVETTA, ANDREA

CASTELNUOVO;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NICOLA GIUSEPPE BRIGIDA, MARCELLO

GENTILI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1413/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 8 aprile 2014, ha respinto l’appello proposto da Fisim s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7512 del 2012, e contro N.M..

1.1. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dal N. avvero il decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di Euro 39.000 a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta da Fisim, per carenza di prova dell’iscrizione nel ruolo dei mediatori di B.M., che aveva curato l’affare per conto di Fisim.

2. La Corte d’appello, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione.

2.1. Ritenuta ammissibile la produzione documentale dell’appellante che attestava l’iscrizione nel ruolo dei mediatori sia della società Fisim sia del B., a Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse prova della conclusione dell’affare, in quanto la proposta di acquisto formulata dal N. non era stata accettata da M.G., comproprietaria dell’immobile.

3. Fisim s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con atto spedito per la notifica il 13 maggio 2015. N.M. ha depositato atto qualificato comparsa di costituzione in data 28 marzo 2018. La ricorrente ha depositato atto contenente l’indicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori, con allegata documentazione relativa alla notifica del ricorso, nonchè memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità dell’atto depositato dall’intimato N., per tardività.

Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., la parte che intenda contraddire al ricorso deve farlo mediante controricorso da notificarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, e depositarsi entro venti giorni dalla notificazione. Nella specie, l’atto in esame risulta depositato in data 28 marzo 2018, quindi ben oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

2. Il ricorso, che risulta tempestivo ai sensi del comb. disp. art. 327 c.p.c. e della L. n. 741 del 1969, art. 1, nella versione applicabile ratione temporis (termine annuale e sospensione feriale di 46 gg.), è privo di fondamento.

3. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., per contestare il giudizio della Corte d’appello sulla mancata conclusione del contratto preliminare. Evidenzia la ricorrente che il 9 ottobre 2008 Ma.Gi. aveva accettato la proposta del N. anche per conto di M.G., in quel momento all’estero, e che la predetta il successivo 13 ottobre aveva inviato fax contenente la sottoscrizione per accettazione. La Corte d’appello avrebbe errato nel dubitare della veridicità della sottoscrizione apposta sul fax, che era stata confermata da M.G., escussa come teste dal Tribunale, mentre lo smarrimento dell’originale del fax non era in alcun modo imputabile alla società di mediazione.

4. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1478 c.c., in relazione all’art. 1755 c.c. e si contesta, in via subordinata, che la Corte d’appello non abbia ricondotto la fattispecie alla vendita di cosa parzialmente altrui.

5. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il N. il 15 ottobre 2008 aveva chiesto ed ottenuto di farsi restituire l’assegno-caparra tratto in favore di M.G. e di consegnarne uno all’ordine di Ma.Gi.. Tale fatto comproverebbe che il N. era consapevole che la parte venditrice era composta da entrambi i germani M. e che quest’ultima aveva accettato la proposta sottoscrivendo il fax in data 13 ottobre 2008.

La stessa Corte non avrebbe considerato lo scambio di missive avvenuto tra i germani M. e il N., da cui si evinceva che il contratto era stato concluso. In particolare, i M. con lettera del 22 novembre 2008 avevano contestato l’inadempimento dell’obbligo di versare il secondo acconto, e il N. con lettera del 28 novembre 2008 aveva confermato l’intenzione di adempiere le obbligazione assunte con la proposta di acquisto 7 ottobre 2008. E infine, non sarebbe stata esaminata la circostanza che il N. e la Fisim sottoscrissero un atto di transazione, che avrebbe dovuto porre fine al contenzioso invece proseguito, nel quale si dava atto dell’avvenuta accettazione della proposta del N..

6. I motivi sono complessivamente privi di fondamento.

6.1. La Corte d’appello ha rilevato che la proposta di acquisto dell’immobile, sottoscritta dal N. il 7 ottobre 2008, risultava accettata da Ma.Gi. “anche per conto della sorella comproprietaria” mentre la copia del fax contenente la sottoscrizione di M.G. era stata contestata dal N., e non era stato reperito l’originale della proposta di acquisto con la sottoscrizione per accettazione di entrambi i venditori.

In definitiva, secondo la Corte d’appello, i documenti esaminati non erano idonei a dimostrare che le parti avessero concluso l’accordo e tale valutazione non è attinta dal primo motivo di ricorso il quale, benchè formulato con riferimento a pretesi errori di diritto, investe il modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze istruttorie del processo, e si risolve in censura di merito, come tale non proponibile in questa sede.

6.2. Risulta priva di fondamento la doglianza prospettata con il secondo motivo.

L’accettazione della proposta di acquisto da parte di uno soltanto dei due comproprietari M. ha comportato che l’affare curato dalla società di mediazione – acquisto dell’immobile in capo al N. – non si sia concluso, con la conseguenza che non è sorto il diritto alla provvigione.

6.3. Le doglianze prospettate con il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

La ricorrente indica fatti in assunto decisivi, non esaminati dalla Corte d’appello, senza specificare il come e il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione tra le parti e senza spiegarne la decisività, intesa quale idoneità ad incrinare la plausibilità della decisione impugnata (per tutte, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/14 come il “tassello mancante” (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

7. Il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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