Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3056 del 08/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3056 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
Data pubblicazione: 08/02/2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22197/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Cassinese Cosimo;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 1861/34/16 depositata il 10 marzo 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 20 dicembre 2017.
ATTESO CHE
– Circa l’avviso di accertamento notificato al socio Cosimo
Cassinese per reddito di partecipazione a PROCIDA IN s.r.l.
sull’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle entrate impugna per
cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di
primo grado.
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- Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
– Il ricorso denuncia violazioni di legge ed errores in procedendo
sui princìpi del giudicato (primo motivo) e della sospensione
(secondo motivo): l’Agenzia lamenta che il giudice d’appello
abbia annullato l’avviso verso Cosimo Cassinese col solo richiamo
all’annullamento
dell’avviso verso
PROCIDA IN,
senza
era coperto da giudicato.
– Il ricorso è fondato: la decisione del giudice d’appello che annulli
l’avviso di accertamento nei confronti del socio di una società a
compagine ristretta in virtù della sentenza non definitiva di
annullamento dell’avviso presupposto di accertamento del
maggior reddito della società deve essere cassata, in quanto il
giudice della causa pregiudicata nei confronti del socio deve
valutare la sospensione del processo in attesa della definizione
del giudizio pregiudiziale verso la società (Cass. 1865/2012).
– Nelle more, l’annullamento dell’avviso qui presupposto è
divenuto cosa giudicata per effetto del rigetto del ricorso erariale
di legittimità deciso da Cass. 7328/2017; in siffatte ipotesi di
sopravvenienza, occorre cassare senza rinvio la sentenza
impugnata e decidere nel merito in conformità al giudicato (così
Cass. 21396/2012).
– Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, senza rinvio; avendo
il sopravvenuto giudicato reso definitivo l’annullamento
dell’avviso presupposto nei confronti della società, la causa è
decisa nel merito con l’annullamento dell’avviso subordinato nei
confronti del socio.
– L’alterno sviluppo processuale impone di compensare le spese di
ogni fase e grado.
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considerare che l’annullamento dell’avviso verso la società non
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza, senza rinvio; decidendo
nel merito, annulla l’avviso di accertamento nei confronti di Cosimo
Cassinese; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e
grado.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.