Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30559 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PATTI

SALVATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE TILLA MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

C.N. C.F. (OMISSIS) IN PROPRIO E QUALE UNICO

EREDE DELLA MADRE C.I., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato NORANTE

DOMENICO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati TROIANO

COLOMBA MARIA FLAVIA con Proc. Speciale del 5/10/11 rep. n. 35878, DE

ROSA GIGLIO FRANCO, TROIANO MICHELE;

– controricorrente –

e contro

CO.GI., CO.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 60/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Troiano Colomba Flavia difensore del

controricorrente che si riporta agli atti e chiede il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il l’8 marzo 1995 C. M. conveniva C.N., C.I. C., Co.Gi., Co.Lu. davanti al Tribunale di Larino, chiedendo: a) in via principale, che venisse dichiarata la nullità del testamento pubblico di C.A. in data 23 novembre 1994, con il quale il de cuius aveva nominato erede universale C.N.; b) in via subordinata, che detto testamento venisse annullato ai sensi dell’art. 624 cod. civ.; c) per l’effetto dichiararsi aperta la successione legittima di A. C. e procedersi alla divisione fra gli eredi M. C., per rappresentazione del premorto padre G. C., Co.Gi. e Co.Lu., per rappresentazione della premorta madre C.L., e C.I..

Si costituiva il solo C.N., il quale contestava il fondamento delle domande di invalidità del testamento, che venivano rigettate dal tribunale adito con sentenza in data 3 ottobre 2002.

Contro tale decisione proponeva appello C.M..

2. – Con sentenza in data 21 Febbraio 2006, la Corte di appello di Campobasso confermò la decisione di primo grado, escludendo la necessità di una nuova consulenza medica, ritenendo del tutto teoriche, e non coincidenti con la realtà di fatto, quale appariva dalle annotazioni riportate sulla cartella clinica, le critiche rese dall’appellante e dai consulenti di parte da lei nominati alla relazione tecnica disposta di ufficio.

Osservò la Corte che neppure l’appellante poneva in dubbio le risultanze della cartella clinica stessa, rilevandone esclusivamente il carattere lacunoso in ordine all’ultimo periodo di ricovero del de cuius, e rilevò che le osservazioni mediche proposte dalla M. C., di per sè probabilmente esatte, non erano applicabili al caso di specie. Infatti, il farmaco Laroxyl, che in teoria potrebbe portare ottundimento delle capacità mentali, era stato somministrato al paziente solo per un giorno, precedente di venticinque giorni l’atto testamentario. Nè era mai stata richiesta dai medici una consulenza psichiatrica o psicologica, e nemmeno in cartella erano indicati disturbi ai quali con detta consulenza potesse ovviarsi. Anzi, dai dati trascritti emergeva che il paziente, anch’egli medico, era rimasto sempre criticamente vigile.

Infine, era condivisibile la motivazione del Tribunale secondo la quale la redazione per atto pubblico di un testamento è circostanza tale da dover da essa presumersi che all’atto della redazione il testatore fosse pienamente cosciente, o almeno non desse segni visibili di incapacità, poichè altrimenti il pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell’atto si sarebbe ben guardato dal dar luogo alla redazione di esso. Certo, era ammissibile prova contraria, non raggiunta però nel caso di specie, ove invece le risultanze cliniche e le prove verbali dimostravano la piena lucidità di C.A.. Sottolineò la Corte di merito che i convenuti Co.Lu. e C. G., sentiti nel corso di interrogatorio formale, avevano ammesso che il C., durante le visite da loro effettuate al parente presso l’ospedale di (OMISSIS), e in periodo sensibilmente precedente all’epoca di redazione dell’atto, aveva riferito loro la sua intenzione di nominare erede il nipote N.. Andava poi rilevato che i convenuti avevano riferito circostanza contraria al proprio interesse, essendo gli stessi possibili eredi legittimi, per rappresentazione, dello zio. Era dunque da ritenersi che effettivamente il testatore volesse e intendesse ciò che aveva disposto.

Mancava poi di qualsiasi sostegno probatorio la domanda di nullità del testamento per presunta captazione della volontà del testatore da parte del nipote N. e della madre di quest’ultimo.

Nè la captazione, intesa in senso giuridico come grave costrizione operata con mezzi fraudolenti volti a trarre in inganno il testatore, poteva desumersi dalla semplice circostanza del ricovero del testatore nello stesso ospedale dove il beneficiario esercitava la professione di medico.

Peraltro, non si comprendeva con quali atti detta captazione sarebbe stata esercitata sul fratello dalla C.I., il cui ricovero presso l’ospedale stesso unitamente al testatore non era mai stato provato.

Per quanto riguardava poi la prova testimoniale articolata dall’appellante, le circostanze oggetto dei capitoli di prova erano irrilevanti ai fini del decidere.

3. – Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione C.M., con quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso C.N., anche quale erede della madre C.I., deceduta in corso di causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.c., n. 3, artt. 603, 2697, 2700 cod. civ., artt. 61, 115, 116 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel dichiarare la validità del testamento pubblico redatto dal C., escludendo la incapacità di intendere e di volere del testatore all’atto della redazione del testamento. Il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che C.A. aveva fatto testamento quando era ricoverato in ospedale per una malattia che a brevissimo termine lo avrebbe portato alla morte; che era stato sottoposto alla somministrazione di farmaci che ne avevano provocato uno stato di decadimento fisico con necessarie ripercussioni sulla sfera psico-fisica; che nella cartella clinica nel periodo dal 1 novembre al 23 novembre 1994 non esisteva alcuna registrazione ad eccezione di un foglio dal quale si evinceva che nei giorni 18 e 19 novembre 1994 gli erano state praticate due trasfusioni di sangue, a dimostrazione della gravita delle sue condizioni: ciò avrebbe reso necessaria la nomina di un nuovo C.T.U..

2.1. – Il motivo è infondato.

2.2. – E’ sufficiente in proposito osservare che il fatto che il de cuius fosse gravemente malato e debilitato fisicamente per i farmaci che gli venivano somministrati non costituisce elemento per desumere che necessariamente fosse anche incapace di intendere e di volere.

Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto non necessario disporre una nuova consulenza tecnica.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.c., n. 3, artt. 603, 2697, 2700 cod. civ., artt. 61, 115, 116 cod. proc. civ. Si deduce che il fatto che il testamento fosse stato ricevuto da un notaio non costituiva prova fino a querela di falso che il testatore fosse capace di intendere e di volere.

3. – La censura è immeritevole di accoglimento. Invero, la considerazione svolta dalla ricorrente è esatta, ma irrilevante, in quanto la Corte di appello ha concordato con tale premessa, ritenendo che comunque la presunzione di capacità di intendere e di volere non era stata superata.

4. – Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.c., n. 3, artt. 603, 2697, 2700 cod. civ., artt. 61, 115, 116 cod. proc. civ. Si rileva, in primo luogo, che il fatto che dalla cartella clinica non risultasse che A. C. fosse incapace di intendere e di volere non significava che la capacità dovesse ritenersi provata fino a querela di falso.

5.1. – Il motivo è immeritevole di accoglimento.

5.2. – Anche con riguardo alla censura dianzi illustrata, si deve rilevare che la considerazione che ne è alla base si rivela esatta, ma irrilevante, in quanto non elimina il fatto che la prova della incapacità avrebbe dovuto essere fornita dalla attuale ricorrente e che tale prova è mancata.

5.3. – Sostiene, poi, la ricorrente che comunque dalla cartella clinica risultava la gravità delle condizioni fisiche di A. C., anche in considerazione dei farmaci che gli venivano somministrati: ciò che non poteva non generare un totale ottundimento delle facoltà mentali dello stesso.

5.4. – La questione è stata affrontata in sede di rigetto del primo motivo.

6. – Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 624 e 2697 cod. civ. La ricorrente si duole, in primo luogo, della mancata ammissione delle prove testimoniali aventi ad oggetto la captazione ad opera di C.N. e della madre.

7.1. – La doglianza è infondata.

7.2. – Nessun argomento viene svolto per censurare l’esattezza delle argomentazioni con le quali la Corte di appello ha ritenuto la irrilevanza di tali prove.

7.3. – La ricorrente, infine, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, sostiene che la captazione può essere provata anche sulla base di elementi presuntivi.

7.4. – La premessa è esatta, ma la ricorrente non indica perchè gli elementi invocati avrebbero il valore probatorio inequivoco della presunzione.

7. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in applicazione del principio della soccombenza, essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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