Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30559 del 22/11/2019
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 22/11/2019), n.30559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34147/2018 proposto da:
B.C.P.G., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE
EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.;
– controricorrente intimata –
avverso l’ordinanza n. 30434/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 23/11/2018 r.g.n. 19637/2014.
Fatto
CONSIDERATO
che:
l’Avv. Sergio Galleano, quale difensore di B.C.P.G., ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 30434 del 23.11.2018, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. nei confronti della B. e avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari n. 64 del 19.2.2014, ha condannato la società alle spese in favore della controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore della B., che ne aveva fatto istanza;
Poste Italiane s.p.a. non ha svolto alcuna controdeduzione, pur essendogli stata ritualmente notificata l’istanza.
Diritto
RILEVATO
che:
l’Avv. Sergio Galleano, difensore della controricorrente, aveva chiesto, nella memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c., la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi “distrattario”;
questa Corte ha già affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e che si tratta di rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578, Cass., ord., 17/5/2017, n. 12437);
l’istanza di distrazione può essere formulata anche nella memoria illustrativa o in sede di discussione davanti al collegio, non sussistendo riguardo ad essa l’esigenza dell’osservanza del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la relativa domanda (cfr. Cass. n. 12111 del 2014);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 30434/2018, sia corretto aggiungendo al periodo che prevede la condanna della parte ricorrente e dopo le parole “e accessori come per legge”, “da distrarsi in favore dell’Avv. Sergio Galleano dichiaratosi antistatario”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
La Corte accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale e dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 30434/2018, depositata il 23.11.2018, sia corretto aggiungendo “, da distrarsi in favore dell’Avv. Sergio Galleano dichiaratosi antistatario” dopo le parole “e accessori come per legge”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del procedimento n. 19637/2014.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019