Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30558 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30558 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 15624-2017 proposto da:
MUNTEANU VALERICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL MASCHERINO n.72, presso lo studio dell’avvocato
GABRIELE CACCIOTTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CIMINI SERENA, CIMINI BENIAMINO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA GREGORIO VII n.466, presso lo studio
dell’avvocato MARINA FLOCCO, che li rappresenta e difende;
– controlicorrenti avverso la sentenza n. 10692/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 24/05/2016;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ., Valerica
Munteanu ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte,
Sezione Terza civile, n. 10692 del 24 maggio 2016, che dichiarava

sentenza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato
l’impugnazione di revocazione di altra sentenza della stessa Corte
territoriale, la quale, a sua volta, aveva respinto il gravame avverso la
decisione del Tribunale di Latina che ebbe a dichiarare la risoluzione
per inadempimento del contratto di locazione stipulato dalla
conduttrice Munteanu con i locatori Beniamino Cimini e Serena
Cimini, con condanna della conduttrice al rilascio dell’immobile e al
pagamento dei canoni;
che resistono con controricorso Beniamino Cimini e Serena
Cimini;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in
prossimità della quale sia la ricorrente, che i controricorrenti hanno
depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato, preliminarmente, che va disattesa l’eccezione,
sollevata dai controricorrenti, di tardività del ricorso in riferimento al
termine lungo annuale ex art. 327 cod. proc. civ. (nella originaria
formulazione, applicabile nella specie ratione temporis), che risulta,
invece, rispettato in ragione della sospensione dei termini durante il
periodo feriale (dal 1° al 31 agosto), che trova applicazione anche nelle
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inammissibile il ricorso dalla medesima Munteanu proposto contro la

controversie in materia di locazione, salvo che per la fase sommaria dei
procedimenti di sfratto (ipotesi che qui non rileva), il cui carattere
d’urgenza giustifica l’applicabilità della deroga contenuta nell’art. 3
della legge n. 742 del 1969, in relazione all’art. 92 del r.d. n.12 del 1941
(Cass. n. 23193/2015);

dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che la Corte avrebbe
erroneamente percepito la questione, posta a p. 8 del ricorso,
concernente la sussistenza, o meno, della legittimazione attiva in capo
ai signori Cimini «per chiedere il pagamento dei canoni, “per avere essi
locato i beni di proprietà della società Borgo San Donato s.r.1.,
pignorati dalla Banca di Roma”; quanto sopra, “ritenuto che … a
norma degli articoli 492, 559 e 560 c.p.c., i frutti di un bene pignorato
non possano essere percepiti da terzi estranei al rapporto esistente fra
debitore e creditore, senza l’autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione
e ciò tanto più in presenza di un custode giudiziario del bene
pignorato”» (cfr. p. 4 del presente ricorso). In tal senso – soggiunge la
ricorrente – “l’errore revocatorio che si rappresenta attiene alla mancata
disamina di un ben preciso motivo di impugnazione, con conseguente
omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia” (p. 9 del
presente ricorso);
che il motivo è inammissibile, con assorbimento dell’esame
dell’ulteriore motivo rescissorio;
che la sentenza impugnata per revocazione dà atto
espressamente della proposizione del motivo (primo motivo di ricorso
ex art. 403 cod. proc. civ.: p. 3 della sentenza) di cui la Munteanu
assume l’omesso esame (ossia la contestata legittimazione attiva dei
locatori in presenza del pignoramento locato), per poi
affrontarne direttamente lo scrutinio (p. 5 della sentenza), al tal fine
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che, con il motivo rescindente, la ricorrente assume, ai sensi

reputando che, sebbene fosse stata denunciata una “falsa applicazione
di norme di diritto”, la doglianza si risolveva in una, inammissibile,
richiesta al giudice di legittimità di “un accertamento di fatto”, inerente
alle circostanze materiali che supportavano il dedotto error in indicando
(ossia “che l’appartamento rientrava tra i beni della suddetta società,

e, pertanto, i locatori Cimini non ne avevano la legittima disponibilità”:
p. 5 della sentenza);
che ne consegue che l’anzidetta denuncia non integra affatto un
errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ., inerendo non già all’inesatta percezione di un fatto (anche
processuale), bensì alla formulazione da parte della Corte di un
giudizio sul piano logico-giuridico (tra le tante, Cass. n. 844/2009). Ed
è proprio in siffatta ottica che questa Corte ha in più di un’occasione
enunciato il principio per cui, in tema di revocazione delle sentenze di
Cassazione, integra errore revocatorio di fatto, ai sensi dell’art. 395,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il mancato esame di uno dei motivi
di ricorso nell’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso,
che non è frutto di una mera omissione, ma di un errore di percezione
di un fatto processuale (Cass. n. 11530/2016; Cass. n. 25560/2016);
ciò che, nella specie, non è affatto ravvisabile;
che la memoria della ricorrente non è tale da scalfire i rilievi che
precedono (sostenuti da consolidati principi di diritto, ribaditi anche
dagli anzidetti precedenti giurisprudenziali, quivi richiamati a
prescindere dalle fattispecie concrete ivi esaminate), palesandosi,
altresì, inammissibile, perché integrativa e/o emendativa delle
doglianze veicolate con il ricorso, segnatamente là dove, parzialmente
deviando dalle deduzioni originarie (innanzi puntualizzate), accredita il
vizio revocatorio non per “omessa percezione di due motivi, ma di
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era stato pignorato prima della stipulazione del contratto di locazione

ravvisata inammissibilità degli stessi per erronea percezione di fatti e
documenti di causa”, quale assunto che, comunque, non è
riconducibile al paradigma di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., posto che, avendo la sentenza impugnata (a p. 5: cfr.
trascrizione che precede) tenuto presenti le circostanze fattuali della cui

sempre orientata a far valere un errore di giudizio;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente
condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55
del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore
della parte controricorrente, in curo 2.900,00, per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 novembre
2017.

asserita erronea percezione la ricorrente si duole, la censura è pur

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