Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30557 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30557 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 3880-2017 proposto da:
CHIRIATTI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAVOIA n.72, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI
NAPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PALMA;
– ricorrente contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.;

intimata

avverso la sentenza n. 23197/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Data pubblicazione: 20/12/2017

Ritenuto che, con ricorso “ex art. 395 c.p.c. comma 1, 3 e 4, per
come richiamato dall’art. 391 bis c.p.c.”, Mario Chiriatti ha chiesto la
revocazione della sentenza di questa Corte, Sezione Terza civile, n.
23197 del 15 novembre 2016, emessa nel giudizio tra lo stesso Chiriatti
e la Unicredit Credit Management Bank S.p.A., società cessionaria di

Chiriatti avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell’H
aprile 2012;
che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata
Unicredit Credit Management Bank S.p.A.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che, con i “motivi” proposti, il Chiriatti si duole che
questa Corte abbia dichiarato inammissibile l’allora ricorso per
cassazione per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.
civ., nonostante esso ricorrente avesse depositato, in apposito fascicolo
(denominato “F.U.C.”), “tutti gli atti (compresi gli allegati) di entrambi
i gradi di giudizio di merito … numerati progressivamente in ordine di
produzione”; atti che “erano presenti nel fascicolo della Cassazione”
anche “qualche giorno prima dell’udienza” (fissata per il 27 gennaio
2016), come verificato da investigatore privato all’uopo incaricato, con
la conseguenza che quanto “emerso dalle indagini è in contraddizione
con ciò che ha scritto la Suprema Corte, segno evidente che questa è
stata tratta in inganno da parte di qualcuno che ha sottratto gli allegati
dal fascicolo di causa nel momento in cui la Suprema Corte ha emesso
la sentenza”;
Ric. 2017 n. 03880 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

Unicredit Banca S.p.A., che dichiarava inammissibile il ricorso del

che il ricorso è inammissibile per plurime, concorrenti, ragioni,
tra loro ciascuna assorbente: a) è carente nell’esposizione sommaria dei
fatti, ai sensi del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., con specifico
riferimento alle argomentazioni essenziali della sentenza impugnata,
delle quali non si dà alcuna intelligibile contezza (cfr., tra le altre, Cass.,

19018/2017); b) sebbene parrebbe, dall’intestazione, denunciare i vizi
di cui sia al n. 1, che al n. 3, nonché al n. 4 del primo comma dell’art.
395 cod. proc. civ., è assolutamente carente nella intelligibilità dei
singoli motivi di censura, non distinguendosi affatto le doglianze tra
loro (Cass., S.U., n. 13863/2015); c) quanto, poi, ai vizi di cui ai nn. 1 e
3 dell’art. 395 cod. proc. civ., essi non sono comunque veicolabile in
assenza di una decisione nel merito della Corte (art. 391-ter cod. proc.
civ.; in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 21912/2015), ciò che non è dato
affatto apprezzare nella sentenza impugnata; a) non coglie affatto la

ratio decidendi

della sentenza impugnata, che ha dichiarato

l’inammissibilità del ricorso non già ai sensi del n. 4 dell’art. 369 cod.
proc. civ. (per mancato deposito degli atti e dei documenti su cui il
ricorso si fondava), bensì ai sensi del n. 6 ed anche del n. 3 dell’art. 366
cod. proc. civ. e, quindi, per deficienze strutturali nella confezione del
ricorso allora proposto, in esso essendo carente la specifica indicazione
dei contenuti e la localizzazione processuale degli atti e documenti,
nonché l’esposizione sommaria dei fatti: ricorso dei cui specifici
contenuti il Chiriatti non fornisce alcuna indicazione utile ai fini di
contrastare un siffatto rilievo di inammissibilità;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non occorre
far seguire la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in
assenza di attività difensiva da parte dell’intimata società.
PER QUESTI MOTIVI
Ric. 2017 n. 03880 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-3-

S.U., n. 13863/2015; v. anche Cass. n. 1926/2015, Cass. n.

dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.

Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 novembre
2017.
Il Presidente

auut

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3

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