Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30556 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17766/2013 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE n. 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO di BONIFICA TRIGNO e BIFERNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RODI n. 32, presso lo studio dell’avvocato GAETANO AMOROSO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE VACCARO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 290/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 22/01/2013, R.G.N. 215/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Campobasso ha respinto l’appello di M.R. avverso la sentenza del Tribunale di Larino che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno: a mantenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivate dal sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), al rimborso delle spese legali sostenute, al risarcimento dei danni non patrimoniali;

2. la Corte territoriale ha rilevato che la domanda di manleva era stata proposta in altro giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Larino n. 192/2002, passata in giudicato quanto al rigetto dell’azione di garanzia, azione che non poteva essere più riproposta;

3. il giudice d’appello ha escluso, poi, l’applicabilità dell’invocato art. 86 del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ed ha evidenziato che non era stata giudizialmente esclusa la responsabilità del M. nella causazione del sinistro perchè, al contrario, il giudice civile, sia pure con sentenza solo provvisoriamente esecutiva perchè non ancora passata in giudicato, aveva accertato che l’incidente era da ascrivere anche a colpa di quest’ultimo ed aveva quantificato nel 40% la percentuale di responsabilità;

4. infine la Corte molisana ha ritenuto infondata, per difetto di allegazioni, anche la domanda di risarcimento dei danni ed ha richiamato sul punto la motivazione della pronuncia appellata;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.R. sulla base di quattro motivi;

6. il Consorzio di bonifica Trigno e Biferno ha depositato, in data 13 gennaio 2014, procura speciale rilasciata ai difensori Avv. Gaetano Amoroso e Avv. Giuseppe Vaccaro, da quest’ultimo autenticata, nonchè copia della Delib. n. 75 del 2013, di nomina dei difensori;

7. in vista dell’adunanza camerale il Consorzio ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del C.C.N.L. dei dipendenti dei consorzi di bonifica di miglioramento fondiario e dell’art. 2054 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c.” perchè erroneamente la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza nella fattispecie degli elementi costitutivi del diritto al rimborso previsto dalle parti collettive;

1.1. premesso che il sinistro pacificamente si era verificato allorquando egli si trovava alla guida per ragioni di servizio, sostiene il ricorrente che, alla luce delle risultanze testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel procedimento penale, doveva essere esclusa la sua responsabilità, perchè non si era verificato alcuno scontro tra il veicolo da lui condotto e le altre autovetture coinvolte nell’incidente stradale, circostanza questa che impediva anche di fare ricorso alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c.;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato il motivo di impugnazione inerente il risarcimento dei danni, fisici e psicologici, subiti a seguito della condotta tenuta dal datore di lavoro in epoca successiva al sinistro;

2.1 il M. sostiene che la Corte territoriale non poteva limitarsi a richiamare la sentenza del Tribunale e ravvisa nella carenza di motivazione l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti;

3. con il terzo motivo, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la domanda di manleva nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il ricorrente sostiene che il giudicato esterno non poteva essere rilevato d’ufficio dal giudice, tanto più che la difesa del Consorzio, oltre a non formulare l’eccezione, avrebbe dovuto “non solo produrre la sentenza ma anche accompagnare l’atto dalla formale deduzione – ancorchè non legata ad alcuna formula sacramentale – tesa a rilevare la formazione del giudicato”;

3.1. andava esclusa, per le ragioni anzidette, l’inammissibilità della domanda e quindi sulla stessa la Corte avrebbe dovuto pronunciare per non incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c.;

4. la quarta critica denuncia, sotto altro profilo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè in entrambi i gradi del giudizio di merito era stato dedotto che l’autovettura era priva di copertura assicurativa e che dall’inadempienza del Consorzio era derivata la responsabilità diretta del ricorrente in relazione ai danni lamentati dai soggetti coinvolti nel sinistro;

4.1. la Corte territoriale non aveva statuito sul punto e non aveva esaminato detta decisiva circostanza, incorrendo nel vizio motivazionale;

5. il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè non coglie la ratio della sentenza impugnata, che non ha valutato le risultanze processuali al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, avendo ritenuto sufficiente, per escludere l’applicabilità dell’invocato art. 86 del CCNL di settore, l’accertamento di responsabilità effettuato nel giudizio civile con sentenza non passata in giudicato ma, comunque, provvisoriamente esecutiva;

5.1 questa Corte ha ripetutamente affermato che la proposizione di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè il requisito di specificità implica la necessaria riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 10317/2018, Cass. n. 6137/2018, Cass. n. 3331/2018);

5.2. il ricorrente, tra l’altro sollecitando una valutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità, si è limitato a sostenere che, in realtà, il sinistro non era da ascrivere a sua responsabilità, ma non ha censurato le effettive ragioni della decisione, fondata sulla ritenuta vincolatività, pur in assenza di giudicato, della precedente pronuncia giudiziale resa in altro giudizio;

6. parimenti inammissibile è il secondo motivo, innanzitutto perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

6.1. allorquando, come nella fattispecie, la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, “occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali” (Cass. S.U. n. 7074/2017);

6.2. si deve aggiungere che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non riguarda la motivazione della sentenza ma concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;

6.3. l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;

6.4. il motivo, quindi, è validamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, solo qualora il ricorrente indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

6.5. dette condizioni non ricorrono nella fattispecie, poichè il ricorso denuncia una carenza motivazionale, che avrebbe dovuto essere denunciata, eventualmente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4;

7. anche il terzo motivo, al di là dell’erronea formulazione della rubrica (la violazione dell’art. 112 c.p.c., non integra il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), presenta profili di inammissibilità, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di cui ai richiamati artt. 366 e 369 c.p.c.;

7.1 in caso di denuncia di un error in procedendo l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità è condizionato dalla proposizione di una valida censura, sicchè la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, all’allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le più recenti Cass. 21.12.2017 n. 30708; Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n. 23420);

7.2. detti oneri, che valgono anche in relazione agli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 12239/2007, Cass. n. 22607/2014, Cass. n. 2462/2018, Cass. n. 4578/2018), non sono stati assolti, perchè il ricorrente ha solo riportato le conclusioni dell’atto di appello, omettendo di chiarire in che termini e per quali ragioni era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la domanda di garanzia preclusa da precedente giudicato;

7.3. si aggiunga che il motivo è tutto incentrato sull’asserita non rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno e quindi, sotto questo profilo, è infondato perchè, al contrario, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ed il giudice può procedere al suo rilievo anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. n. 15627/2016; Cass. n. 8607/2017);

8. infine anche la quarta censura presenta i medesimi profili di inammissibilità evidenziati nei punti che precedono, perchè nel ricorso non risultano riportati, nella parte di interesse, gli atti processuali con i quali, secondo il ricorrente, sarebbe stata posta la questione della responsabilità per l’omessa copertura assicurativa;

9. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

10. non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità, perchè deve essere dichiarata la nullità della procura speciale depositata in data 13.1.2014 nonchè di quella rilasciata a margine della memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

10.1. nel giudizio di cassazione, infatti, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (ovvero, il 4 luglio 2009 mentre nella specie il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2006), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2 (Cass. 27.8.2014 n. 18323 e negli stessi termini Cass. 26.3.2010 n. 7241);

11. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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