Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30556 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30556 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sui ricorso 3697-2017 proposto da:
SEMINA DANILO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA
OCCHIONORELLI;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
TIZIANO n. 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DORIA, che
la rappresenta e difende;
– controrkorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 20/12/2017

LE PERA GIOVANNI e LE PERA EMANUELA;
– intimati avverso la sentenza n. 1293/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 21/07/2016;

partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Danilo
Pietro Semina ha impugnato la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro, in data 21 luglio 2016, che, pur accogliendone il gravame in
punto di riduzione (per non essere causalmente rilevante nella
produzione dell’evento lesivo il mancato suo uso del casco protettivo
nella conduzione del motociclo) dal 70% al 50% del concorso di
responsabilità nella causazione del sinistro stradale, ascritto per il resto
a responsabilità dei convenuti Giovanni Le Pera ed Emanuele Le Pera,
con condanna in solido di costoro, unitamente alla Unipolsai Ass.ni
S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice della
loro autovettura), al pagamento del 50% dei danni patiti dallo stesso
Semina, compensava integralmente le spese di entrambi i gradi del
giudizio in ragione dell’esito complessivo della lite”;
che resiste con controricorso la UnipolSai Ass.ni S.p.A., mentre
non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Giovanni
Le Pera ed Emanuele Le Pera;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Ric. 2017 n. 03697 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Considerato che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale errato nel
disporre la totale compensazione delle spese processuali dell’intero
giudizio in assenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92

(applicabile ratione temponS), nonostante esso Semina fosse stato
parzialmente vittorioso in primo grado e totalmente vittorioso in
appello;
che il motivo è inammissibile, in quanto non coglie appieno la

ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale, nel
riformare la sentenza di primo grado, ha correttamente adottato un
nuovo regolamento delle spese processuali in rapporto all’esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 11423/2016, Cass. n.
1775/2017), utilizzando siffatta espressione (senza fare riferimento ad
altre “ragioni”) quale sintetica — ma inequivocabile — rappresentazione
della reciproca soccombenza delle parti, che costituisce ipotesi di
compensazione delle spese processuali distinta ed autonoma da quella
correlata alle “gravi ed eccezionali ragioni” (giustificando di per sé
l’esercizio discrezionale di detto potere: cfr., in tale prospettiva, Cass.
n. 12893/2011, Cass. n. 24634/2014, Cass. n. 21083/2015, Cass. n.
4521/2017), posto che proprio l’esito complessivo della lite” aveva
registrato il solo parziale accoglimento della domanda risarcitoria dello
stesso Semina (ciò che integra, per l’appunto, ipotesi di reciproca
soccombenza: tra le tante, Cass. n. 3438/2016), in ragione del suo
concorso di responsabilità, al 50%, nella causazione del sinistro;
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate
Ric. 2017 n. 03697 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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cod. proc. civ., nella formulazione modificata dalla legge n. 69 del 2009

in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014;
non occorre, invece, provvedere alla regolamentazione di dette spese
nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
PER QUESTI MOTIVI

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore
della parte controricorrente, in euro 1.500,00, per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 novembre
2017.
Il Presidente

Wee.:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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