Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30555 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30555 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 3463-2017 proposto da:
BURIONI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MASSIMILIANO CONTUCCI;

– ricorrente nonchè contro
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, MOSER
EVELYNE e MAZZOCCHI PAOLO;
– intimati avverso la sentenza n. 993/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 09/06/2016;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Maria
Grazia Burioni ha impugnato la sentenza della Corte di appello di
Bologna, in data 9 giugno 2016, che ne rigettava il gravame avverso la

domanda proposta dalla stessa Burioni per ottenere il risarcimento dei
danni patiti a seguito del sinistro stradale di cui si era resa responsabile
Evelyne Moser, conducente dell’autovettura di proprietà di Pier Paolo
Mazzocchi, assicurata presso la Zurich Insurance Pubblic Limited
Company;
che

la

Corte

territoriale

evidenziava, segnatamente,

l’inutizzabilità dei documenti prodotti in appello dalla Burioni e,
comunque, la loro irrilevanza al fine di provare la correlazione del
mutamento dello stato clinico con il sinistro stradale, là dove, poi,
entrambe le c.t.u. espletate in primo grado convergevano nell’escludere
l’incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica dell’attrice,
tanto da non consentirne il rinnovo in sede di gravame;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli
intimati Evelyne Moser, Pier Paolo Mazzocchi e la Zurich Insurance
Pubblic Limited Company;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata al difensore della ricorrente, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in
prossimità della quale la ricorrente stessa ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato che, con l’unico mezzo, è denunciata “violazione e
falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.”, per non aver la Corte
Ric. 2017 n. 03463 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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decisione del Tribunale di Rimini la quale, a sua volta, respingeva la

territoriale adeguatamente considerato le prove fornite dall’attrice in
punto di quantum debeatur e, segnatamente i referti medici prodotti in
atti, adeguandosi alle conclusioni erronee della c.t.u. medico-legale,
senza disporne il rinnovo;
che il motivo è inammissibile, giacché con esso, lungi dal

primo comma, cod. proc. civ. (che può configurarsi solo nelle ipotesi —
non fatte oggetto di denuncia con il motivo in esame — di espressa
negazione della regola contenuta nella predetta norma o di giudizio
fondato su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua
iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli: Cass. n. 11892/2016),
ci si duole della valutazione probatoria e dell’apprezzamento di fatto
riservati esclusivamente al giudice del merito (neppure censurati ai
sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.), là dove, poi, la Corte
territoriale (sebbene non necessitata al riguardo: Cass. n. 17693/2013)
ha espressamente e congruamente motivato in ordine al mancato
rinnovo delle consulenze d’ufficio già espletate in primo grado (stante
la loro convergenza in punto di non incidenza dei postumi sulla
capacità lavorativa dell’attrice). Ciò non senza tener conto che le
doglianze mancano di dare intelligibile contezza degli stessi documenti
e atti cui fanno riferimento (neppure localizzati processualmente ai
sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.), altresì
omettendo di censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza
impugnata che pone, comunque, in rilievo la inutilizzabilità della
produzione documentale tardivamente effettuata in appello;
che la memoria della ricorrente, là dove non inammissibile per
essere integrativa e/o emendativa delle carenze che riguardano le
doglianze dedotte con il ricorso (segnatamente, per ciò che attiene alla

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prospettarsi un error in iudicando relativo all’applicazione dell’art. 115,

mancanza di specificità e di localizzazione innanzi evidenziate), non
fornisce argomenti tali da scalfire i rilievi che precedono;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non
occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese di legittimità,
in assenza di attività difensiva da parte degli intimati;

spese dello Stato, presentata dal difensore della ricorrente, è
inammissibile, giacché, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115
del 2002, su detta liquidazione provvede, per il giudizio di cassazione, il
giudice (nella specie) che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato;
che la ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il
giudizio di cassazione, non è tenuta al versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la prenotazione a debito in
ragione dell’ammissione al predetto beneficio (tra le altre, Cass. n.
7368/2017).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 novembre
2017.

che l’istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a

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