Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30554 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 28/10/2021), n.30554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2273-2020 proposto da:

BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso

lo studio LEGALE E TRIBUTARIO CGP, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCESCO FALCITELLI, GIUSEPPE CAMOSCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VEROLENGO, in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO

CHIARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

1. Il BPM spa (incorporante il Banco Popolare s.c a sua volta incorporante Banca Italease spa) impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino l’avviso di accertamento, notificato in data 11/4/2016 dal Comune di Verolengo (To), in ragione dell’omesso versamento dell’IMU per un totale, comprensivo di sanzioni, di Euro 11.561,00, dovuta per gli anni di imposta 2012 e 2013 e relativa al complesso immobiliare sito in quel Comune di Verolengo al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS) cat. D/1, concesso in locazione finanziaria alla società H.T.T. srl.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello osservando che il soggetto passivo dell’imposta andava individuato nella società che aveva il titolo e non nel soggetto che aveva la disponibilità del bene.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un unico motivo. Il Comune si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, nonché le disposizioni contenute nella L. n. 124 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che con l’espressione ” per tutta la durata del contratto”, contenuta nel D.Lgs. citato, art. 9, il legislatore ha inteso riferirsi non al profilo civilistico e formale della vigenza del contratto ma alla nozione tributaria del periodo di vigenza di tale rapporto contrattuale che, come dimostrato dalla successiva normativa in materia di Tasi, spazia dalla stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene sicché solo a partire da tale momento, e non quando il contratto di leasing si è anticipatamente risolto, si viene a radicare la legittimazione passiva del concedente. Del resto, precisa la ricorrente, il principio della ultrattività del contratto allorquando il locatario mantenga la disponibilità dell’immobile vale anche in ai fini civilistici come insegna la consolidata giurisprudenza formatasi in materia contratto di locazione risolto o scaduto.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.

2.2 Nella fattispecie in esame risulta, infatti, accertato che il contratto di locazione finanziaria, stipulato il 5/4/2007, fu risolto per morosità della società locataria, in data 30/08/2011 senza che l’immobile fosse stato restituito dalla società occupante IMV srl alla quale l’immobile era stato concesso in locazione commerciale dalla società utilizzatrice, nelle more dichiarata fallita.

2.3 Ciò premesso va rilevato come ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

2.4 Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione.

2.5 La prima – la sentenza n.13793/2019 – ha affermato il principio secondo il quale “Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. La seconda pronuncia – la nr. 19166/2019 richiamata dal ricorrente nella memoria – ha stabilito l’opposto principio che “per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talché soggetto passivo Imu rimane l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing”.

2.6 Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall’intervento di due ulteriori pronunce successive le sentenze nr. 25249/2019 e nr. 29973/2019 seguite da altre pronunce della sesta sezione (cfr. le tante Cass.VI Sez. 21612/2020 e 2349/2021)- che hanno confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing). In particolare la sentenza nr. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr 19166/2019 ribadendo il principio che “nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.”.

2.7 Secondo l’assunto della ricorrente l’interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna che individua il soggetto passivo dell’imposta Imu nel caso di risoluzione del contratto senza l’avvenuta consegna del bene nell’utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell’immobile troverebbe conferma nella L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, a tenore della quale “in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna”. Tale norma applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all’Imu in primo luogo perché il comma 703 della stessa legge precisa che “l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu” in secondo luogo per l’eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame.

2.8 L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il D.Lgs. citato, art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi è invece un imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile.

2.9 Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza escludendo sia l’applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all’IMU sia la valenza interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672.

2.10 Il giudice di appello si è correttamente attenuto alla normativa di settore ed ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Trattandosi di questione con profili di novità sulla quale la Corte si è espressa di recente e dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio si compensano interamente tra le parti.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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