Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30554 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19553/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA

SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA

TURCO, ARMANDO TURSI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 69/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/02/2016 r.g.n. 482/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

uditi gli avvocati ANGELO PANDOLFO e ARMANDO TURSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 18 febbraio 2016, in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, dichiarava non dovute le somme oggetto del verbale di accertamento opposto da A.E., avente ad oggetto contributi Inps dovuti, alla gestione commercianti, sul reddito prodotto dal 2007 al 2009, in conseguenza dell’obbligo di iscrizione alla predetta gestione per i redditi percepiti quale produttore libero di impresa di assicurazioni ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito, con modificazioni, in L. n. 326 del 2003.

2. Per la Corte territoriale la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, di cui al citato art. 44, comma 2, non includeva la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti.

3. A tanto la Corte è pervenuta per il testuale riferimento ai soli produttori di agenti o sub-agenti e per la specificità della categoria, confermata nell’ordinamento anche per via del mantenimento della distinzione tra le due figure di produttore assicurativo ad opera del codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) che prevede l’iscrizione in sezioni distinte del Registro unico degli intermediari dei due tipi di produttori.

4. Rileva, inoltre, la Corte di merito, che poichè l’Inps, non aveva chiesto, con le forme della domanda riconvenzionale, che – esclusa l’applicabilità del citato art. 44, comma 2 – l’attuale intimato fosse condannato, comunque, a versare la contribuzione dovuta alla gestione commercianti o a quella separata, in relazione alla concreta attività esercitata, nessuna pronuncia avrebbe potuto essere resa in proposito, fermo restando che dagli atti emergeva una situazione reddituale inferiore alla soglia prevista dallo stesso art. 44, comma 2, al fine di far scattare l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata quale operatore occasionale.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, cui resiste, con controricorso, A.E., ulteriormente illustrato con memoria.

6. La sesta sezione della Corte ha richiesto la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, nonchè, in connessione con quest’ultima disposizione, della L. 22 luglio 1966, n. 613, L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202.

2. A sostegno del motivo l’Istituto pone considerazioni fondate sulla ricostruzione della figura del produttore assicurativo tratta dalla tradizionale giurisprudenza di legittimità che lo ha collocato fra i soggetti di cui l’impresa (ovvero l’Agenzia) si avvale per promuovere i rapporti con i terzi e per raccogliere le proposte di contratti, restando poi la conclusione di questi riservata all’imprenditore o all’agente senza però attribuirgli uno schema unitario, potendo assumere la veste o di un collaboratore autonomo dell’impresa, ovvero di un collaboratore inquadrato gerarchicamente all’interno dell’impresa stessa. La caratteristica della varietà del tipo di collaborazione, poi, sarebbe propria anche delle definizioni dei diversi gruppi che compongono il contratto collettivo corporativo richiamato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, che, dunque, sarebbe base normativa comune dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di tutti i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo a prescindere dalle loro controparti contrattuali. Peraltro, neanche la L. n. 1397 del 1960, si sarebbe preoccupata di definire la figura del commerciante, nè la L. n. 426 del 1971, sulla disciplina del commercio o la L. n. 662 del 1996, che proprio con l’art. 1, commi 202 e segg., aveva mostrato di voler ampliare l’area dei soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione commercianti in nome di una copertura assicurativa estesa anche ad esercenti attività autonome ma aventi contenuti di tipo commerciale perchè caratterizzati da produzione, intermediazione e produzione dei servizi. La lettura fatta propria dalla sentenza, impugnata, conclude l’Istituto ricorrente, determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., giacchè priverebbe della copertura assicurativa i produttori assicurativi che non intrattengono rapporti con le agenzie o sub-agenzie pur svolgendo la stessa attività dei produttori legati ad agenzie o sub-agenzie.

3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

4. Lo snodo centrale posto dal mezzo d’impugnazione è l’interpretazione dell’ambito applicativo del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito in L. n. 326 del 2003.

5. Come già rilevato con i precedenti specifici di questa Corte nn. 1768 del 24 gennaio 2018 e n. 2279 del 30 gennaio 2018, la questione va affrontata in una prospettiva sistematica ampia, non limitata alla mera constatazione di un’affermata coincidenza tipologica dell’attività lavorativa, in sè considerata, delle diverse figure di produttore assicurativo di cui si discute.

6. Il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito, con modificazioni, in L. n. 326 del 2003, individua i soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei “produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”; il contratto collettivo corporativo richiamato definisce tali produttori nel seguente modo: “Art. 1. – L’intera categoria dei produttori delle agenzie e sub-agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene divisa nei seguenti

gruppi: 1. 2. 3.- Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni; 4. Produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione…”.

7. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 4988 del 2015) ha riconosciuto l’attuale vigenza del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939 ed avente efficacia normativa erga omnes e pubblicità legale, in quanto adottato ex lege n. 741 del 1959), a norma del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, art. 43 (secondo cui: “Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui della L. 3 aprile 1926, n. 563, artt. 10 e 13, alla L. 5 febbraio 1934, n. 163, artt. 8 e 11 e al D.L. 9 agosto 1943, n. 721, artt. 4 e 5”) e che tale contratto corporativo è stato recepito, per la disciplina d’interesse dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003.

8. La lettura testuale dell’art. 44 appena citato e del contratto corporativo richiamato rende evidente che:

– il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio alla fonte contrattuale corporativa, elemento significativo utilizzato dal legislatore previdenziale per strutturare la disposizione con effetti di specifica selezione;

– dunque, la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie e sub agenzie;

– il contenuto delle due declaratorie non può essere disgiunto dal necessario riferimento alla controparte contrattuale dell’agenzia o della sub-agenzia poichè il richiamo alla contrattazione collettiva per di più corporativa vigente ex lege n. 741 del 1959, esclude in radice la correttezza di interpretazioni analogiche ai sensi dell’art. 13 preleggi (Cass. n. 628/1972; 54/1987; 2599/1985; 430/1985);

– dunque, non è corretto interpretare il contenuto dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti prescindendo dalla sussistenza del presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o sub agenzie, ritenendo sufficiente che ricorrano solo alcuni degli aspetti caratterizzanti le figure dei produttori di agenzia quali la presenza di una lettera di nomina, vincoli di piazza o di zona, minimi di produzione etc..

9. Nè una siffatta operazione interpretativa, si ripete contraddetta dal chiaro testo di legge, potrebbe trovare logica conferma nella realtà economica sul presupposto che, in concreto, confonda la categoria dei produttori diretti con quella dei produttori di agenzia o di sub agenzia. Al contrario, la distinzione tra produttori di agenzia e sub agenzia e produttori diretti è reale, derivando in concreto dalla diversità che la pratica imprenditoriale del settore degli intermediari del sistema assicurativo consente di apprezzare e che il codice delle assicurazioni, D.Lgs. n. 209 del 2005, di recepimento della direttiva U.E. 92/2002, ha posto sul piano del diritto positivo, nel titolo dedicato agli intermediari assicurativi (Titolo 9^).

10. L’art. 109 codice delle assicurazioni, in particolare, dispone che sono produttori diretti – da iscriversi nella sezione c) del registro unico degli intermediari a cura dell’impresa che se ne avvale – quei soggetti che “anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.

11. La dottrina colloca tale figura di intermediario assicurativo tra quelle cosiddette di “primo livello” proprio per la relazione diretta con l’impresa assicuratrice, pur dividendosi tra chi la distingue da agenti e brokers per l’assenza rispettivamente di vincolo stabile di collaborazione con l’impresa o dell’attività di consulenza in favore del cliente e chi ritiene che il produttore diretto ed il broker sarebbero assimilabili in quanto l’attività precipua di entrambe le figure di intermediario consisterebbe nella “messa in contatto di due o più parti”, mentre non sarebbe determinante a fini definitori il fatto che il produttore non svolga attività consulenziale potendo ciò essere comune anche al broker senza snaturarne la tipica funzione.

12. Gli intermediari iscritti alla sezione e) del Registro unico degli intermediari, invece, sono gli “addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lett. a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera”.

13. L’iscrizione di tali soggetti nella sezione e) deve essere effettuata dall’intermediario di livello superiore che se ne avvale; qualora il soggetto da iscrivere fosse ausiliario di un agente, questi deve informare l’impresa preponente in ordine alla richiesta di iscrizione e contestualmente ad essa.

14. L’individuazione di tali operatori, dunque, riguarda, come previsto dal testo di legge, tanto i dipendenti di un intermediario principale, quanto i collaboratori professionali che svolgono attività che tendenzialmente riproduce, in via derivata, le caratteristiche proprie dei rapporti intercorrenti tra l’intermediario principale ed il soggetto per cui esso agisce.

15. Così rientrano nella categoria in esame, oltre ai subagenti che differiscono dagli agenti solo perchè non hanno un rapporto diretto con un’impresa preponente ed agiscono per conto di un altro intermediario di livello superiore, anche i c.d. “produttori” che, ovviamente, non possono coincidere con i produttori diretti di cui alla sezione c).

16. L’art. 109 c.a.p., vuole riferirsi, quindi, a quei soggetti che esercitano l’attività di intermediazione senza aver assunto, nei confronti del preponente, vincoli di stabilità ed obblighi promozionali.

17. Si tratta di figure che, di fatto, si sostituiscono alle funzioni di agenti e subagenti ed in ciò la dottrina di settore ha scorto anche intenti elusivi delle impegnative norme civilistiche relative al rapporto di agenzia (e di subagenzia), come ad esempio quelle relative alle indennità di fine rapporto previste dall’art. 1751 c.c. o più in generale di carattere previdenziale.

18. Può, dunque, rilevarsi che dall’esame della figura di operatore in questione tracciata dall’Accordo Corporativo tra Agenti e Produttori di Assicurazioni del 25 maggio 1939, si trae il convincimento che il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale di un agente.

19. Come conferma anche il contenuto della stessa lettera di nomina tipo per i produttori del quarto gruppo, allegata all’Accordo Corporativo del 1939, che esordisce con l’enunciazione dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia “a procurarci affari di assicurazione per i rami…”, il produttore di cui si parla è un intermediario non obbligato a promuovere affari, bensì autorizzato a raccogliere proposte ed in ciò sta la differenza con la figura dell’agente (e dal su agente) che, invece, assume un preciso obbligo promozionale ai sensi dell’art. 1742 c.c..

20. Anche la giurisprudenza di questa Corte di legittimità definisce tale figura come, “colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale” (Cass. n. 13737 del 2003).

21. Non si pone, pertanto, alcun dubbio di costituzionalità del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 3 Cost..

22. Occorre ricordare, infatti, che in materia previdenziale il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., va considerato in relazione necessaria e costante con i diversi contenuti dell’art. 38 Cost. e, conseguentemente, con il concreto atteggiarsi del sistema della previdenza sociale nell’ordinamento nazionale che risulta strutturato in enti diversi, secondo un principio pluralistico, ove accanto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria riferito ai lavoratori subordinati, esistono le gestioni speciali delle categorie dei lavoratori autonomi tutte affidate all’INPS, nonchè ulteriori regimi speciali, fondi autonomi, fondi sostitutivi che si caratterizzano per essere riservati a determinate categorie professionali.

23. La giurisprudenza costituzionale, cui occorre in primo luogo guardare e dalla quale devono trarsi gli spunti per verificare la correttezza di una tecnica interpretativa costituzionalmente orientata, ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie è ispirato al principio della pluralità delle coperture previdenziali ed è regolato dalla discrezionalità legislativa nella disciplina degli ordinamenti pensionistici (Corte cost. nn. 527 del 1987; 198 del 2002).

24. In particolare, Corte costituzionale n. 31 del 1986, proprio esaminando il sistema dal punto di vista “strutturale”, ha altresì affermato che l’art. 38 Cost., ipotizza due “modelli tipici” di intervento sociale, “l’uno fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1), l’altro suscettivo di essere realizzato e storicamente realizzato anche nella fase successiva all’entrata in Carta costituzionale, mediante gli strumenti mutualistico assicurato, (comma 2)”, e destinati, il primo, ai cittadini, il secondo, ai lavoratori, per fatti giuridici e con prestazioni rispettivamente differenziati; lo stesso articolo, peraltro aggiunge la Corte – non esclude che il legislatore ordinario, per la realizzazione dei medesimi fini, possa delineare modelli atipici, in ampia libertà.

25. Secondo Corte costituzionale n. 173 del 1986, peraltro “può ritenersi che il legislatore, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare in concreto l’ammontare delle prestazioni e la variazione delle stesse sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari e delle disponibilità finanziarie”, inoltre, i regimi previdenziali sono incomparabili tra loro (n. 203/1974; n. 236/1976; n. 12/1986; n. 173/1986; n. 457/1998). D’altro canto è stata ritenuta l’illegittimità di quelle discipline che senza ragione introducevano disparità di trattamento (n. 822/1988; n. 61/1999).

26. Dunque, è riservato al legislatore previdenziale individuare discrezionalmente le categoria interessata da un obbligo di iscrizione presso una data gestione ed all’interprete spetta l’attività di riconduzione alla fattispecie legale della concreta esaminata.

27. Così ricostruiti i diversi contenuti economici delle attività proprie dei produttori diretti e di quelli correlati ad agenti o subagenti, risulta comprensibile e razionale la scelta, dal legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo di gestione commercianti di questi ultimi, lasciando che i primi ricadano senz’altro nella regola comune ai lavoratori autonomi non rientranti nelle gestioni esistenti di cui alla cd. quarta gestione speciale dell’Inps (L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26), qualora si tratti di mera attività coordinata e continuativa ed il reddito percepito non superi l’importo previsto dalla seconda parte della L. n. 326 del 2003, stesso art. 44, comma 2, ovvero nella gestione Commercianti ordinaria laddove sussista attività d’impresa.

28. Alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di discussione, nonchè in ragione dei profili sollevati con l’ordinanza interlocutoria n. 13350 del 2018 dalla Sesta sezione di questa Corte di cassazione in relazione ai precedenti costituiti da Cass. n. 1768 del 2018 e n. 2279 del 2018, vanno, infine, fatte alcune precisazioni, assenti nei precedenti sopra citati in ragione del fatto che l’Istituto non ha, in quelle sedi, adombrato tali considerazioni e che l’oggetto dei relativi giudizi si riferiva esclusivamente alla pretesa iscrizione dei produttori non dipendenti da agenzia, parti in quei processi, alla gestione commercianti in virtù dell’applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2.

29. Sostiene l’Inps, nelle memorie depositate in occasione dell’adunanza dinanzi alla Sesta sezione di questa Corte di cassazione, che la soluzione cui è pervenuta questa Corte sarebbe impraticabile rispetto al sistema complessivo vigente.

30. L’Istituto fa riferimento al contenuto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, laddove è prevista l’iscrizione, nella apposita Gestione separata, dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui dell’art. 49, comma 1 del T.U. dell’imposta sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modifiche ed assume, in particolare, che poichè tale disposizione prevede che il reddito da lavoro autonomo si identifica con quello tratto dall’esercizio di arti o professioni diverse da quelle indicate al capo 6^ dell’art. 55 dello stesso D.P.R., che contiene la previsione dei redditi da impresa commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., al cui interno si colloca anche l’attività ausiliaria assicurativa, per necessità strutturali del sistema previdenziale anche il produttore assicurativo, non dipendente da agenzia, dovrebbe, per forza di cose, essere iscritto alla gestione commercianti e non potrebbe mai essere iscritto alla Gestione separata.

31. La annotazione critica non coglie alcun effettivo errore di inquadramento sistematico relativo alla interpretazione della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, adottata da questa Corte di legittimità.

32. Essa sembra muovere dalla premessa implicita che con i citati precedenti si sia assegnato alla previsione di legge indicata la funzione di copertura assicurativa obbligatoria ad una categoria che ne era priva.

33. Ciò, però, non risponde al vero dal momento che la questione interpretativa nella sostanza esaminata in tali sedi era limitata alla possibilità di procedere ad una interpretazione analogica, implicante l’estensione a soggetti non testualmente compresi, della norma scrutinata che è impositiva non dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, ordinariamente considerata, ma alle condizioni contributive peculiari ivi previste (mancata applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3, ed applicazione, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta, del sistema di calcolo contributivo di cui della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1).

34. Si è detto, invece, nei citati precedenti, che la norma scrutinata è selettiva ed ha individuato una determinata categoria all’interno dei produttori assicuratavi, assegnandole anche una specifica regolamentazione contributiva diversa dalla ordinaria prevista per la gestione commercianti, mentre se l’impostazione adottata dall’Inps avesse reale fondamento non si comprenderebbe la ragione giustificatrice dell’introduzione, nell’ordinamento, della cit. L. n. 326, art. 44, comma 2, posto che, comunque, il produttore assicurativo, sia o meno dipendente da agenzia, dovrebbe essere iscritto alla gestione commercianti perchè produttore di solo reddito da impresa e, quindi, sarebbe già stato coperto dalla Gestione commercianti ordinaria.

35. Peraltro, l’affermazione puramente incidentale, relativa alla astratta praticabilità dell’iscrizione alla Gestione separata, contenuta al punto 11 di Cass. n. 1768 del 2018, non può certo essere intesa come elemento essenziale dell’impianto motivazionale, nascendo dalla specifica circostanza che, nella concreta vicenda, non si era in alcun modo profilato l’esercizio di attività d’impresa da parte del produttore.

36. Al di fuori di tale, limitato, oggetto d’indagine, come è ovvio, si trova il complesso sistema previdenziale richiamato dall’Istituto con la conseguenza che laddove il procuratore assicurativo – non legato ad agenzia – svolga la propria attività di ausilio all’impresa assicuratrice, a propria volta, esercitando attività d’impresa sarà a pieno titolo passibile di iscrizione alla Gestione commercianti in via ordinaria, posto che la L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, preveda che siano iscritti alla Gestione speciale, tra gli altri, i soggetti che lavorano come ausiliari del commercio l’agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo; agenti aerei, marittimi, raccomandatari; agenti delle librerie di stazione; propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di commercio, titolari degli istituti di informazione e che, inoltre, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha, pure, sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione per i soggetti che risultano possedere la titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; che abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione ovvero che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

37. Laddove, invece, l’attività di collaborazione nella ricerca della clientela sia stata svolta dal produttore mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, vi sarà spazio per l’iscrizione presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

38. La valorizzazione delle concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo svolta dal produttore è, dunque, premessa necessaria per procedere alla individuazione dell’inquadramento assicurativo, essendo in astratto possibile che il reperimento dei clienti dell’assicuratore possa essere svolto sia in forma di impresa, che in forma autonoma occasionale che in forma di collaborazione continuativa.

39. Significato valore sistematico assume, infatti, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. L. n. 326 del 2003, laddove prevede, oltre a quanto sin qui riferito, anche che “a decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di avere autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 19, sono iscritti alla gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, solo qualora reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000”.

40. Dalla riportata disposizione, infatti, si deduce necessariamente che, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, debbano iscriversi alla gestione separata anche agli autonomi occasionali (che non sono impresa, proprio perchè carenti dei requisiti della “professionalità” di cui all’art. 2082 c.c., nè collaboratori coordinati e continuativi perchè occasionali) e, quindi i produttori liberi non di occasionali con reddito superiore a 5 mila Euro.

41. Per tutte le esposte considerazioni il ricorso dell’INPS va, dunque, rigettato.

42. La assoluta novità delle questioni trattate unità alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, consiglia la compensazione delle spese del giudizio.

43. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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