Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30554 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30554 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 2874-2017 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (13756881002), in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
GALOPPI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA PUPO;
– ricorrente contro
BIANCO ANGELO, BIANCO GIUSEPPE, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
– intimati avverso la sentenza n. 1648/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, del 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Data pubblicazione: 20/12/2017

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Equitalia Servizi
di Riscossione S.p.A. (incorporante Equitalia Sud S.p.A.) ha impugnato
la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in data 19 ottobre
2016, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di
Castrovillari che, nonostante avesse annullato la cartella esattoriale

inesistenza della pretesa creditoria del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, aveva poi condannato lo stesso agente della riscossione,
in solido con detto Ministero, al pagamento delle spese processuali;
che non hanno svolto attività difensiva gli intimati Angelo
Bianco, Giuseppe Bianco e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che:
a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del
procedimento per aver la Corte di appello, in violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., posto a fondamento della pronuncia questioni (mancata
indicazione degli elementi costitutivi della cartella) che non erano state
oggetto di contraddittorio in primo grado e né proposte con appello
incidentale;
a.1) il motivo è manifestamente infondato, giacché la Corte
territoriale si è pronunciata proprio sull’impugnazione proposta da
Equitalia S.p.A. sul capo di sentenza relativo alla condanna alle spese
processuali (deducendo l’appellante di non essere al riguardo
Ric. 2017 n. 02874 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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emessa nei confronti di Angelo Bianco e Giuseppe Bianco per

legittimata passivamente in ragione della censura degli opponenti
attinente all’inesistenza della pretesa sostanziale e non alla procedura di
riscossione: cfr. p. 2 della sentenza di appello), avendo poi deciso (cfr.
pp. 3 e 4 della sentenza di appello) in applicazione della normativa
dedotta dalla stessa società appellante (d.m. n. 321 del 1999; e in ogni

medesima società prodotti (estratto di ruolo). Il giudice di secondo
grado si è, quindi, attenuto al seguente principio di diritto: “In tema di
giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato, come il principio del tantum devoluturn quantum appellatum,
non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una
ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle
parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed
all’applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate
dall’istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d’appello che,
rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la
decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal
giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella
motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o
non espressamente menzionati dal primo giudice” (Cass. n.
20652/2009);
b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2,
comma 2, del d.m. n. 321 del 1999, avendo errato la Corte territoriale a
ritenere possibile per il concessionario la sospensione della riscossione
anche nel caso di mancata indicazione nel ruolo della data di notifica,
non rientrante tra gli elementi di cui all’art. 1, comma 1, del citata d.m.;

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caso conoscibile d’ufficio dal giudice del merito) e degli atti dalla

b.1) il motivo è manifestamente infondato (sebbene in base ad
assorbente ragione giuridica diversa da quella assunta dal giudice del
merito nella sentenza impugnata, il cui dispositivo è però conforme
diritto), poiché legittimamente si condanna alle spese di lite — salva
l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale

alcun diritto — anche l’agente di riscossione pure in caso di
accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della
procedura di riscossione, alla stregua di orientamento ormai
consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 14125/16, Cass. n.
3154/2017 e Cass. n. 3101/2017, alla cui motivazione, in particolare, si
rinvia integralmente);
che, pertanto, il ricorso va rigettato, non dovendosi provvedere
alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in
assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 novembre
2017.

però il soccombente (quale va definita l’odierna ricorrente) non ha

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