Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30553 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21266-2014 proposto da:

L.L.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati STEFANO CHIUSOLO, MARIO ANTONIO FEZZI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

– ALITALIA – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

AIR ONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 137/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/03/2014; R.G.N. 2809/2011.

Fatto

RILEVATO CHE:

– il Tribunale di Milano, con sentenza nr. 2580 del 2011, rigettava la domanda proposta da L.L.M., diretta ad accertare l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del 14.7.2008, stipulato con Air One S.p..A., con ogni conseguenza in termini di accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Alitalia Compagnia Aerea Italiana SpA (cui, nelle more, era ceduto il ramo d’azienda inerente al rapporto di lavoro in oggetto) e di risarcimento;

la Corte di Appello di Milano, investita con gravame dal lavoratore, con sentenza nr. 137 del 2014, respingeva l’appello, osservando come il lavoratore fosse stato assunto per sostituire lavoratori in ferie e/o impegnati in corsi di addestramento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

ha proposto ricorso per cassazione L.L.M. affidato a quattro motivi; hanno resistito, ciascuna con autonomo controricorso, Air One SpA ed Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (la censura riguarda la ritenuta specificità della causale indicata nel contratto di lavoro; il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia escluso la necessità dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito; in ogni caso, assume la mancanza, in contratto, di indicazioni tali da consentire, comunque, l’individuazione della ragione sostitutiva);

il motivo è infondato;

con orientamento costante, questa Corte afferma che: “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (ex multis: Cass. nr. 25384 del 2014; Cass. nr. 565 del 2012; Cass. nr. 8966 del 2012; Cass. nr. 6216 del 2012; Cass. nr 9602 del 2011; Cass. nr. 14868 del 2011);

nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente applicato l’enunciato principio e ritenuto che le indicazioni concretamente riportate nel contratto di lavoro, conformi al modello legale, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, rendessero chiara l’esigenza sostitutiva, pur in assenza dell’indicazione dei nominativi dei lavoratori da sostituire, a tal fine considerando le dimensioni e la complessità della realtà aziendale, l’indicazione, nel contratto, del tipo di personale da sostituire (personale di condotta), dell’ambito territoriale di riferimento (aeroporti milanesi (OMISSIS)), del diritto alla conservazione del posto da parte del personale sostituito, delle ragioni della sostituzione (ferie e addestramento dei lavoratori da sostituire); inoltre, per come riportato nella sentenza impugnata, sul punto non censurata, risulta indicata, nel contratto individuale, altresì la specifica mansione di assunzione (comandante);

la sentenza è, dunque, immune dalle censure mosse;

con il secondo motivo, è denunciata omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (si censura, nella sostanza, la valutazione dei mezzi di prova; si assume che quelli offerti dalla società dovessero essere giudicati inammissibili e/o irrilevanti per genericità degli stessi e che, al riguardo, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare i rilievi svolti in sede di gravame);

con il terzo motivo, è denunciato omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (la censura riguarda la valutazione delle risultanze istruttorie, operata dalla Corte di appello);

i motivi vanno congiuntamente scrutinati, presentando comuni profili di inammissibilità;

le censure che si descrivono nei motivi in oggetto integrano vizi di motivazione; si imputano, infatti, alla Corte di appello errori nel giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori offerti dalla società e nella valutazione del materiale probatorio, ovvero in attività riservate al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità, nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente;

tuttavia, come concretamente sviluppati, i rilievi si traducono in una critica complessiva della ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito, proponendo una revisione del ragionamento decisorio, che non rientra nell’ambito del controllo consentito alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 senza neppure indugiare sul fatto che la sentenza sia stata depositata nel 2014 e sia dunque soggetta al più restrittivo regime stabilito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con L. n. 134 del 2012;

ne consegue che la decisione secondo cui, nel periodo di assunzione del lavoratore, risultava provata l’esigenza di sostituire il personale di volo destinato sia alle ferie che all’addestramento, non risulta scalfita dalle critiche nei termini in cui le stesse sono state formulate;

con il quarto motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 nonchè omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (la censura riguarda la statuizione di legittimità della proroga; secondo la parte ricorrente la stessa, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, sarebbe illegittima non recando indicazione delle “ragioni oggettive” che devono essere contingenti, sopravvenute ed imprevedibili);

il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

è infondato, sotto il profilo della violazione di legge: la sentenza impugnata ha correttamente applicato ed interpretato l’art. 4 D.Lgs., osservando come la proroga, nell’evidenziare la persistenza delle ragioni sostitutive, soddisfacesse l’indicazione delle “ragioni oggettive” (cfr., in motivazione, in fattispecie sostanzialmente analoga, Cass. nr. 21651 del 2014, paragr. 7); il giudizio reso, invece, in ordine alla sussistenza delle stesse integra giudizio di fatto, in quanto mediato dalle risultanze di causa; le censure, sotto il profilo del vizio di motivazione, sono dunque inammissibili per considerazioni del tutto analoghe a quelle espresse in riferimento ai motivi già scrutinati;

il ricorso va, quindi, complessivamente respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA