Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30553 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30553 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 22621-2016 proposto da:
POMA JOSELITA, MAGAI NLUZIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PORTUENSE n.104, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato
CESARE ROMBI;
– ricorrenti contro
(ARALI ANDREA SEGNI MARINA;
– intimati avverso la sentenza n.74/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 19/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

Data pubblicazione: 20/12/2017

FATTI DI CAUSA
1. Mario Magai e Joselita Poma convennero in giudizio, davanti al
Tribunale di Cagliari, Andrea Garau e Marina Segni e — sulla premessa
che il loro dante causa aveva locato ai convenuti un immobile ad uso
abitativo e che i conduttori si erano resi inadempienti all’obbligo di

per morosità, con contestuale citazione per la convalida.
Si costituirono in giudizio i convenuti, opponendosi alla domanda di
sfratto, deducendo di aver pagato i canoni con assegni e vaglia postali
rifiutati dai locatori e proponendo domanda riconvenzionale per
ottenere la restituzione delle somme in eccedenza pagate a titolo di
canone (200 curo a fronte dei euro 100 mensili pattuiti).
Il Tribunale, denegata l’ordinanza provvisoria di rilascio, dichiarò
cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell’immobile
(frattanto rilasciato dai convenuti), rigettò le altre domande degli attori,
accolse la domanda riconvenzionale dei convenuti e condannò i
locatori al pagamento della somma di curo 4.200 a titolo di canoni
corrisposti in eccedenza e di curo 650 a titolo di risarcimento dei
danni, con compensazione delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata da Mario Magai e Joselita Poma e
nel giudizio gli appellati sono rimasti contumaci.
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 2 marzo 2016, ha
rigettato l’appello ed ha confermato la decisione del Tribunale.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorrono Mario
Magai e Joselita Poma con atto affidato ad un solo motivo.
Andrea Garau e Marina Segni non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.

Ric. 2016 n. 22621 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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pagamento di alcuni canoni mensili — intimarono ai predetti lo sfratto

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione

applicazione dell’art. 1372 cod. civ., per avere asseritamente la Corte
d’appello erroneamente disapplicato l’art. 4 del contratto di locazione.
1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento.
Si rileva che la censura è, in effetti, una censura di non corretta
interpretazione dell’art. 4 del contratto, per cui la presunta violazione
dell’art. 1372 cit. non è prospettabile, dovendosi semmai invocare le
norme degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in tema di interpretazione del
contratto.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la . Corte di merito, con un
accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha interpretato la
clausola suindicata — secondo cui il conduttore non poteva sospendere
o ritardare il pagamento del canone né poteva far valere alcuna azione
o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute
— ed ha precisato che essa non poteva riguardare, come nel caso
specifico, l’eccezione relativa all’avvenuto pagamento del canone e la
domanda di ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza. Si tratta
di un’attività di interpretazione che spetta al giudice di merito e che
non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.
Del tutto apodittica è poi l’affermazione secondo cui la sentenza
avrebbe accertato la morosità dei conduttori.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte degli intimati.
Ric. 2016 n. 22621 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa

Pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. .115, per il versamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale
obbligo non va disposto, essendo stati entrambi i ricorrenti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato con due provvedimenti del Consiglio

settembre e 3 ottobre 2016.

P.Q.M.
La Corte kgetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3,1’8 novembre 2017.

dell’ordine degli avvocati di Cagliaii, rispettivamente in data 26

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