Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30552 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2017, (ud. 08/11/2017, dep.20/12/2017),  n. 30552

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Palermo, la Fondiaria s.p.a. e – sulla premessa che quel medesimo Giudice aveva condannato T.G. a risarcirle il danno derivante da un sinistro stradale, nella misura di Euro 300, danno causato da un veicolo che era risultato privo di copertura assicurativa – chiese che, non avendo l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada partecipato al precedente giudizio, la condanna fosse estesa anche nei confronti della suindicata società di assicurazione.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 aprile 2016, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Ha osservato il Tribunale, richiamando la sentenza 30 ottobre 2007, n. 22881, di questa Corte, che non poteva configurarsi alcun effetto riflesso del giudicato, posto che la società di assicurazione non aveva preso parte al giudizio nel quale era stata accertata la responsabilità del conducente T..

3. Contro la sentenza del Tribunale di Palermo ricorre B.R. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Unipolsai s.p.a., incorporante la Fondiaria s.p.a., con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e la società di assicurazione ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione di norme di diritto su punti decisivi della controversia; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

2. I due motivi, da trattare congiuntamente siccome prospettano una censura unitaria, sono entrambi privi di fondamento.

Si osserva, innanzitutto, che la doglianza del primo motivo, pur prospettando genericamente una censura di violazione di legge, non indica quale disposizione sarebbe stata effettivamente violata, limitandosi in sostanza ad invocare il precedente di cui alla sentenza di questa Corte 20 febbraio 2013, n. 4241; mentre il secondo motivo lamenta l’omessa valutazione del materiale probatorio di cui al precedente giudizio.

Ciò premesso, la Corte osserva che deve trovare conferma in questa sede il precedente, correttamente indicato dal Tribunale di Palermo, di cui alla menzionata sentenza n. 22881 del 2007, con le precisazioni che seguono.

In quella pronuncia si affermò che, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, il giudicato formatosi nella causa promossa dal danneggiato nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo investitore non si estende, con riguardo alla sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, nei confronti dell’impresa designata ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, per la quale l’estensione del giudicato opera esclusivamente nei limiti determinati dall’art. 25 della stessa Legge e, in particolare, solo con riferimento alle sentenze ottenute dal danneggiato contro l’assicuratore oppure, se ricorrono le condizioni dello stesso art. 25, comma 2, nei confronti dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa.

A tale conclusione questa Corte giunse ponendo in evidenza, tra l’altro, l’esistenza di ragioni di ordine costituzionale che sono ostative all’estensione del giudicato a soggetti diversi dalle parti del giudizio in cui esso si è formato. Prendendo le distanze dal precedente di cui alla sentenza 12 maggio 2005, n. 10017, la Corte rilevò che ove esista un contratto di assicurazione si può ipotizzare una posizione non autonoma dell’assicuratore; diversamente, nel caso dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il rapporto assicurativo non c’è e l’obbligo risarcitorio deriva direttamente dalla legge.

La sentenza n. 4241 del 2013, citata in ricorso, è stata pronunciata in un caso (diverso) nel quale era operativo un regolare contratto di assicurazione; ed anche in quell’occasione la Corte ha rilevato che l’orientamento di cui alla sentenza n. 10017 del 2005 non risultava essere stato vagliato “alla luce delle garanzie costituzionali sui diritti di azione e difesa in giudizio”. La sentenza n. 4241, tra l’altro, ha aggiunto che il giudicato maturato in un giudizio nel quale l’assicuratore non era parte “non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa”.

Nel caso oggi in esame, non essendo in gioco alcun contratto di assicurazione e discutendosi soltanto, invece, della posizione dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, è evidente che nessuna efficacia riflessa del giudicato sia prospettabile, per cui non vi sono ragioni per negare continuità alla citata sentenza n. 22881 del 2007. La disposizione dell’art. 25 suindicato, d’altronde, è stata trasfusa, senza significative modifiche sul punto, del vigente D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 289.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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