Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30551 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 26/11/2018), n.30551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12321/2017 proposto da:

P.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI,

11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata

e difeso dall’avvocato TIZIANA SODANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FIUGGITERME S.R.L., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO BELLOMO, giusta delega in atti;

ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MARINI, giusta delega in

atti; – controricorrenti-nonchè contro

(OMISSIS) S.P.A. E (OMISSIS) S.R.L. IN FALLIMENTO;

– intimata –

nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. E (OMISSIS) S.R.L., in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO

FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAIAFA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROSARIO

BONGARZONE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1570/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2017, R.G.N. 4483/2014.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 24 marzo 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava le domande di accertamento di illegittimità del licenziamento collettivo intimato da Fiuggiterme s.r.l. il 28 marzo 2008 e di conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria nei confronti di (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del ramo aziendale termale o in subordine di Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. e di Fiuggiterme s.r.l. in a.s., proposte da P.M.P. nei confronti delle predette società: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte, ordinando in particolare la reintegrazione della lavoratrice presso la cessionaria del ramo, ma rigettate nei confronti della cedente, da oltre cinque anni, Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a.;

che avverso tale sentenza la lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resistevano Fiuggiterme s.r.l. in a.s., Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. e il Fallimento (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l. con distinti controricorsi: quello del Fallimento con ricorso incidentale condizionato con due motivi;

che la lavoratrice ricorrente comunicava memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la lavoratrice deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la cessazione della materia del contendere e per carenza d’interesse per ripristino del rapporto di lavoro, con la conservazione dell’anzianità maturata dall’assunzione nel luglio 1993, a seguito della retrocessione dall’affittuaria del ramo d’azienda (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l., per effetto del suo recesso a seguito della dichiarazione di fallimento, alla proprietaria Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a., nonchè violazione della L. Fall., art. 43, comma 3, artt. 299,305 c.p.c., come error in procedendo, per la mancata interruzione del giudizio all’udienza del 25 maggio 2015, che ne aveva precluso la riassunzione entro tre mesi con l’erroneamente non dichiarata estinzione, in assenza di costituzione della curatela fallimentare nel detto termine dalla dichiarazione di fallimento (primo motivo); violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5, per autosufficienza della comunicazione finale, non integrabile con rinvio ad altri atti (come invece ritenuto dalla Corte d’appello per richiamo alle tabelle delle precedenti fasi), attesa l’autonomia delle due di articolazione bifasica della procedura (preliminare, dalla dichiarazione di apertura all’accordo sindacale, raggiunto o meno; finale, conclusa con la comminazione del licenziamento): in tal modo non rendendo comprensibili le concrete modalità di applicazione del criterio concordato, impedendone la verifica di regolarità (secondo motivo); violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e 9 e art. 5, per l’erronea statuizione della Corte territoriale, che ha ignorato la pertinenza della riorganizzazione all’intero complesso aziendale e non già al singolo reparto, nessuno dei quali effettivamente soppresso, comportante la mera trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo indeterminato full time a tempo indeterminato part time, con redistribuzione dei lavoratori, in violazione dei criteri di scelta legali, rimasti non intellegibili, con una sostanziale predeterminazione dei lavoratori da licenziare in assenza di procedure comparative (terzo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per genericità delle censure della lavoratrice sui vizi della procedura di mobilità erroneamente attribuiti a quella aperta con la lettera 6 novembre 2007, anzichè con lettera 25 marzo 2008 (in cui assente ogni indicazione dei motivi di preclusione di ricorso a misure alternative), oltre che di violazione dei criteri di scelta sussidiari di anzianità di servizio e carichi di famiglia (quarto motivo); che il Fallimento controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale condizionato, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1324 c.c., per erronea esclusione dal Tribunale dell’eccezione (ritenuta assorbita dalla Corte territoriale) di acquiescenza del lavoratore al licenziamento intimatogli, per accettazione dell’offerta dalla medesima società di assunzione a tempo indeterminato parziale (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., come mod. dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 56 e succ. mod. del D.L. n. 185 del 2008, art. 14, comma 5, conv in L. n. 2 del 2009, per erronea esclusione dal Tribunale (ritenuta assorbita dalla Corte territoriale) della sua applicabilità al rapporto di lavoro con il ricorrente nell’ambito della cessione d’azienda autorizzata dal Ministro per lo Sviluppo Economico da Fiuggiterme s.r.l. in a.s. a (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l. (secondo motivo);

che il primo motivo è infondato;

che, sotto il primo profilo, non sussiste un “fatto storico” di carattere decisivo di cui sia stato omesso l’esame, posto che il ripristino del rapporto di lavoro della ricorrente (per effetto della vicenda circolatoria del ramo d’azienda cui addetta: da Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. a Fiuggiterme s.r.l. in a.s., da questa a (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l. e nuovamente, per effetto del fallimento di quest’ultima senza contestazione tra le parti, in via di retrocessione alla prima) con Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. senza soluzione di continuità e con riconoscimento dell’anzianità convenzionale dal 21 luglio 1993 (come da note difensive in appello di P.M.P. richiamate a pg. 12 del ricorso) è avvenuto in applicazione del regime di continuità previsto dall’art. 2112 c.c. (e non già con assunzione ex novo, come impropriamente affermato, peraltro in palese contraddizione con le note citate, al quinto e sesto alinea di pg. 12 del ricorso); che la riforma successivamente intervenuta della sentenza del Tribunale, nel senso dell’accertamento di legittimità del licenziamento collettivo intimato da Fiuggiterme s.r.l. in a.s., nell’ambito della suindicata vicenda circolatoria del ramo aziendale, lungi dal far cessare la materia del contendere tra le parti, esclude il trasferimento del rapporto di lavoro di P.M.P. dal novero dei rapporti trasferiti, a norma dell’art. 2112 c.c., comma 1, con la retrocessione dal Fallimento (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l. ad Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a.: e quindi per effetto legale;

che, sotto il secondo profilo, in caso di interruzione del processo determinata ipso iure dall’apertura del fallimento, giusta la L. Fall., art. 43, comma 3, aggiunto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo sia in concreto destinato ad operare; e che essa, inoltre, deve essere “legale”, ossia acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165; Cass. 9 aprile 2018, n. 8640);

che in ogni caso, deve essere esclusa l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., per la tempestiva prosecuzione del giudizio, a norma dell’art. 302 c.p.c., dalla curatela fallimentare a seguito dell’evento interruttivo del fallimento di (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato il 28 aprile 2015) nei termini stabiliti dall’art. 436 c.p.c., con deposito di comparsa di costituzione per l’udienza già fissata il 25 maggio 2015; che anche il secondo e il terzo motivo, tra loro congiuntamente esamina bili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

che occorre premettere che, in tema di licenziamenti collettivi, la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, secondo cui il datore di lavoro deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, impone oltre all’individuazione dei criteri con cui selezionare il personale, anche la specificazione del concreto modo di operatività degli stessi, in modo che il lavoratore possa comprendere perchè lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo (Cass. 19 settembre 2016, n. 18306);

che la Corte territoriale, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità per la congruità delle argomentazioni (come anche reso evidente dall’esplicazione, offerta dalla Corte territoriale dall’ultimo capoverso di pg. 5 al secondo di pg. 6, delle modalità applicative illustrate nella comunicazione detta, al terzo capoverso di pg. 5 della sentenza), nè preclusione della possibilità, proprio ai suddetti fini esplicativi in funzione di compiuta verifica di regolarità, del rinvio della tabella ad essa allegata a quella dell’accordo sindacale;

che non sussiste alcun principio di supposta “autosufficienza” della comunicazione finale, importando esclusivamente che in essa il datore di lavoro provveda a specificare le modalità applicative dei criteri di scelta di cui abbia offerto “puntuale indicazione” nella comunicazione preventiva di inizio della procedura, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perchè lui, e non altri dipendenti, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva (Cass. 6 giugno 2011, n. 12196; Cass. 26 agosto 2013, n. 19576; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25152): così da evitare, per converso, una comunicazione dei criteri assolutamente vaga, inidonea a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che abbiano conservato il posto di lavoro (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165);

che ben può, come previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, in relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, l’accordo sindacale determinare legittimamente criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge (Cass. 19 maggio 2006, n. 11886), anche difformi, purchè rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186; Cass. 28 marzo 2018, n. 7710);

che così è avvenuto nel caso di specie, per la previa comunicazione della suddivisione dell’organico dei dipendenti in sei unità produttive con la lettera di apertura della procedura di mobilità del 25 marzo 2008 (come riportata al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) ed approvazione con l’accordo sindacale citato, di condivisione dei criteri di scelta del personale all’interno di ciascuna delle unità produttive individuate (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza);

che si deve ancora osservare che, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Sicchè, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione (ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso): con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, nè fornire prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni trai lavoratori, si finisca per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 3 marzo 2009, n. 5089);

che la Corte territoriale ha esattamente applicato i suenunciati principi di diritto, nell’accertata verifica, nel rispetto del proprio ambito di sindacato, delle ragioni di riduzione del personale, condivise con le organizzazioni sindacali e alla base della procedura avviata (così al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza);

che il quarto motivo è infondato;

che non sussiste violazione del precetto dell’art. 2697 c.c., ricorrente soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi sarà soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107);

che il mezzo si risolve nella contestazione dell’accertamento in fatto e della valutazione probatoria della Corte territoriale, che, sebbene abbia operato un riferimento anche alla lettera di apertura di mobilità del 6 novembre 2007 (al secondo capoverso di pg. 8 della sentenza), ha chiaramente ritenuto la specificità delle ragioni indicate nella comunicazione di apertura della mobilità anche con la lettera 25 marzo 2008 (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) e confutato la censura della lavoratrice di sua incompletezza (al secondo capoverso di pg. 9 della sentenza), pure sottolineando l’omessa considerazione, nel più generale contesto di argomentazioni difensive della medesima, dell’accordo dell’impresa con le organizzazioni sindacali (al secondo capoverso, prima parte di pg. 8 della sentenza);

che i due motivi di ricorso incidentale condizionato sono assorbiti;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, assorbito l’incidentale condizionato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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