Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30551 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 22/11/2019), n.30551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22719/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 38,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI;

– ricorrente e c/ricorrente incidentale –

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE LIEGI 42,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO ROSCINI

VITALI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 813/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

la vicenda trae origine dalla domanda proposta da B.G. nei confronti di S.C., con la quale chiedeva accertarsi la proprietà comune di un cortile che costituiva l’accesso comune al proprio fabbricato ed a quello dell’abitazione dello S., con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, avendo il convenuto realizzato un portico su tale area e demolito la trave del tetto;

lo S. eccepiva che il cortile fosse di proprietà esclusiva e, comunque, di esserne proprietario per usucapione;

all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 9.7.2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava la proprietà comune del cortile, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in quanto l’atto d’acquisto dello S. non faceva espresso riferimento all’area cortilizia, che era utilizzata anche dal B. per accedere alla sua abitazione. Accoglieva l’eccezione di usucapione proposta dallo S. limitatamente ad una parte di detta area, che era stata ceduta dal predetto ai Comune perchè vi realizzasse un marciapiede con contestuale permesso di ampliare una terrazza e di costruire un portico ad uso pubblico; poichè la concessione era stata rilasciata il 27.4.1982 e notificata il 6.5.1982, era presumibile, attesa la modestia dell’intervento edilizio, che la costruzione fosse stata realizzata subito dopo, sicchè nel 2004 era maturato il termine ventennale per l’usucapione dell’area;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il B. sulla base di due motivi;

S.C. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale autonomo, affidato ad un motivo, e ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo;

in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158,1164,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale accertato l’usucapione di una parte del cortile comune, su cui era stato realizzato un portico, in assenza di un atto di interversione del possesso; contestava, inoltre, l’omesso accertamento della data di realizzazione del portico deducendo l’irrilevanza della data della concessione edilizia, ai fini della decorrenza del possesso ad usucapionem, perchè non proverebbe, nemmeno per presunzioni, che l’opera fosse stata realizzata immediatamente dopo la notifica della concessione e non nei tre anni successivi, previsti per l’intervento edilizio;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dall’omesso accertamento della data di realizzazione dell’opera;

i motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati;

va, in primo luogo, osservato che, in caso di compossesso, il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (“uti dominus”), non ha la necessità di compiere atti di “interversio possessionis” alla stregua dell’art. 1164 c.c., ma svolgere attività incompatibili con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2018, n. 9100);

nella specie, la cessione di parte dell’area del cortile al Comune a fronte dell’ampliamento della terrazza preesistente e della costruzione di un portico ad uso pubblico è tipica espressione del possesso esclusivo dell’area comune, in quanto implica un atto di disposizione e non di mera gestione del bene in comunione, 5icchè costituisce atto idoneo al possesso ad usucapionem;

la decorrenza dell’usucapione è stata individuata con riferimento all’epoca di realizzazione della costruzione, che la corte territoriale ha presunto fosse avvenuta subito dopo la notifica della concessione, e non alla scadenza del termine per effettuare l’intervento edilizio, in considerazione della sua particolare modestia;

la corte territoriale ha fatto corretta applicazione della prova presuntiva attesa, valutando la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la “gravità” va ricollegata al grado: di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell’ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, n. 2482; Cass. Civ., n. 3646 del 2004; Cass. Civ., n. 23153 del 2018;

la corte di merito, partendo dal fatto noto, la data della concessione edilizia ha presunto, sulla base dell’id quod plerumque accidit, che l’opera fosse stata realizzata subito dopo la sua comunicazione, valorizzando quale ulteriore elemento la modestia dell’intervento edilizio eseguito;

va, quindi, evidenziato che non sussiste la lamentata violazione dell’art. 2729 c.c., atteso che la prova per presunzione semplice, che può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato come nella specie – non è censurabile in sede di legittimità (Cassazione civile sez. III, 26/02/2019, (ud. 15/03/2018, dep. 26/02/2019), n. 5484Cass. 6/07/2002, n. 9834);

va, quindi, esaminato il ricorso incidentale autonomo proposto dallo S., con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte d’appello ritenuto parte comune; unitamente al tetto, anche la trave oggetto di restauro ancorchè situata in corrispondenza della quota di sua esclusiva proprietà, circostanza non contestata dal B.;

il motivo è infondato;

la corte di merito ha tratto il convincimento che il solaio fosse di proprietà comune dalla mancata contestazione da parte dello S., che, costituendosi nel giudizio di primo grado aveva espressamente invocato l’uso comune della cosa, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sicchè, in assenza di titolo contrario, la corte di merito ha fatto applicazione della presunzione di comunione prevista dall’art. 1117 c.c.; conseguentemente la trave in legno, posta a sostegno del tetto, per la sua natura e funzione, costituisce anch’essa parte comune dell’edificio;

il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito;

le memorie depositate dai difensori non offrono argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterative degli stessi;

il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno, pertanto, rigettati;

– le spese vanno interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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