Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30551 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30551 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 22050-2016 proposto da:
1YEL1A FRANCESCO) ‘N.L1R.I.U, elettivamente domiOliato in ROMA,
PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della COR:FE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente contro
TOALDO MILENA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIOLA VALENTI
STOCCO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1317/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, emessa il 08/06/2016;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO •

LRIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Milena Toaldo convenne in giudizio l’avv. Francesco Mario D’Elia,

rilascio di un immobile di proprietà dell’attrice da lui detenuto senza
titolo, sito nel sestiere di Castello a Venezia.
Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda
e proponendo domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese da
lui asseritamente sostenute per il restauro dell’immobile.
Il Tribunale accolse la domanda principale, rigettò quella
riconvenzionale, ordinò al convenuto il rilascio dell’immobile detenuto
senza titolo e lo condannò al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte
d’appello di Venezia, con sentenza dell’8 giugno 2016, ha rigettato
l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori
spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso
l’avv. Francesco Mario D’Elia con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste Milena Toaldo con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e la controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un
fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo
che la Corte d’appello non avrebbe tenuto presente, alla luce della
Ric. 2016 n. 22050 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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davanti al Tribunale di Venezia, chiedendo che gli fosse ordinato il

disposta c.t.u., il fatto che erano stati da lui svolti lavori di restauro
dell’immobile, con conseguenti oneri economici.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito, infatti, ha costruito la propria motivazione su due
fondamentali argomentazioni: che non era stato dimostrato il consenso

non utilmente eseguiti, poiché la loro realizzazione non aveva
apportato alcun beneficio all’immobile.
Si tratta di considerazioni di merito, non sindacabili in questa sede,
rispetto alle quali la doglianza dell’unico motivo non è conferente,
posto che continua a ribadire una tesi già smentita dai due giudici di
merito, senza superare in effetti la

ratio detidendi della sentenza

impugnata.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi curo 2.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali
ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del

Ric. 2016 n. 22050 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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della proprietaria allo svolgimento dei lavori e che gli stessi risultavano

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3,1’8 novembre 2017.

JA,

Il Presidente

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