Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30550 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. III, 28/10/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 28/10/2021), n.30550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29351-2018 proposto da:

FALLIMENTO N (OMISSIS) TRIB ROVIGO B.G., in persona del

curatore, rappresentato e difeso dagli AVVOCATI ANTONIO NOCCIOLI, e

ALESSANDRO MICUCCI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

del secondo Pec: alessandro.micucci.roviogoavvocati.it

antonionoccioli.lamiapec.it;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATO COSTANTINO CIOFALO, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Pec:

costantinociofalo.pecavvpa.it;

– resistente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1919/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il Fallimento della ditta individuale B.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1919 del 5/7/2018 che, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di prime cure di accoglimento dell’opposizione proposta da Banca Nuova avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore della ditta individuale B.G. in bonis.

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Intesa San Paolo SpA (già Banca Nuova SpA) ha resistito con controricorso ed ha svolto un motivo di ricorso incidentale condizionato.

3. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso appare gravemente carente sotto il profilo dell’esposizione del fatto. Nella parte dedicata al “fatto e svolgimento dei precedenti gradi di giudizio”, contenuta nelle pp. 2-5 del ricorso, il ricorrente esordisce rappresentando che il Fallimento propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo; che Banca Nuova SpA costituendosi in giudizio chiese il rigetto dell’appello e che la Corte d’Appello provvide al rigetto, ritenendo che il Fallimento avesse dimostrato, costituendosi all’udienza in cui fu dichiarata l’interruzione del processo, la propria volontà di proseguire nel procedimento, assumendo una posizione incompatibile con la domanda di cancellazione della causa dal ruolo per tardiva riassunzione della banca.

E’ evidente che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., S.U. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile.

Anche a voler prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo l’esame dei motivi non conduce ad una conclusione diversa.

1.Con il primo motivo del ricorso principale – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 302 e 305 c.p.c. e dell’art. 128 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la comparsa di costituzione della curatela idonea a provocare la prosecuzione del processo, a ciò ostando la volontà di segno contrario esplicitamente espressa in seno all’atto. Ad avviso del ricorrente l’affermazione della impugnata sentenza contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale tra gli elementi essenziali per la riassunzione occorre individuare la manifestazione della volontà di riattivare il processo interrotto, volontà nel caso di specie espressamente negata dalla Curatela con la costituzione in giudizio valida ai soli fini della interruzione del medesimo.

2 Con il secondo motivo del ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente assume che, in ogni caso, la costituzione in giudizio del Fallimento non avrebbe potuto avere l’effetto di far proseguire il processo, atteso che la curatela era già decaduta da tale facoltà essendo decorso il termine trimestrale previsto dall’art. 305 c.p.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. e della L.Fall., art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente lamenta la tardività del ricorso in riassunzione depositato da Banca Nuova in data 1/09/2015, assumendo che il termine per riassumere la causa sarebbe decorso dalla data (24/11/2014) della dichiarazione di fallimento effettuata dal procuratore della (OMISSIS) in bonis nel diverso processo pendente dinanzi al Tribunale di Palermo.

1-3 I primi tre motivi non forniscono l’indicazione specifica degli atti sui quali si fondano, astenendosi dal riprodurne il contenuto e dal localizzarli in questo giudizio di legittimità, sicché se ne fosse stato possibile l’esame, sarebbero stati inammissibili.

4. Con il quarto motivo – erronea statuizione in ordine alle spese di lite violazione dell’art. 91 c.p.c. comma 1 – erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – il ricorrente si limita a postulare l’ingiustizia della condanna alle spese nel presupposto che siano accolti i motivi precedenti. Quindi esso è un non-motivo, non contenendo alcuna specifica censura di legittimità scrutinabile da questa Corte.

5. Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A.

7. Conclusivamente il ricorso principale è dichiarato inammissibile ed assorbito l’incidentale condizionato. Il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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