Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30550 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 26/11/2018), n.30550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 610-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI,

11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato

e difeso dall’avvocato TIZIANA SODANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

e contro

– FIUGGITERME S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO BELLOMO, giusta delega in atti;

– ACQUA E TERME DI FIUGGI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARINI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

Nonchè da:

FALLIMENTO N (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) S.R.L., in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO

FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAIAFA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROSARIO

BONGARZONE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.M.; FIUGGITERME S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA; ACQUA E TERME DI FIUGGI S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3024/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2016, R.G.N. 4482/2014.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 22 luglio 2016, la Corte d’appello di Roma rigettava le domande di accertamento di illegittimità del licenziamento collettivo intimato da Fiuggiterme s.r.l. il 28 marzo 2008 e di conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria di (OMISSIS) SPA (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del ramo aziendale termale, o in subordine di Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. e di Fiuggiterme s.r.l. in a.s., proposte da B.M. nei confronti delle predette società: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte, ordinando in particolare la reintegrazione del lavoratore presso la cessionaria del ramo, ma rigettate nei confronti della cedente, da oltre cinque anni, Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a.;

che avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resistevano Fiuggiterme s.r.l. in a.s., Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. e il Fallimento (OMISSIS) SPA (OMISSIS) s.r.l. con distinti controricorsi: quello del Fallimento con ricorso incidentale condizionato con due motivi;

che il ricorrente comunicava memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il lavoratore deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5 per autosufficienza della comunicazione finale, non integrabile con rinvio ad altri atti (come invece ritenuto dalla Corte d’appello per richiamo alle tabelle delle precedenti fasi), attesa l’autonomia delle due di articolazione bifasica della procedura (preliminare, dalla dichiarazione di apertura all’accordo sindacale, raggiunto o meno; finale, conclusa con la comminazione del licenziamento): in tal modo non rendendo comprensibili le concrete modalità di applicazione del criterio concordato, impedendone la verifica di regolarità (primo motivo); violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e 9 e art. 5 per l’erronea statuizione della Corte territoriale, ignorante la pertinenza della riorganizzazione all’intero complesso aziendale e non già al singolo reparto, nessuno dei quali effettivamente soppresso, con la mera trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo indeterminato full time a tempo indeterminato part time e redistribuzione dei lavoratori, in violazione dei criteri di scelta legali, rimasti non intellegibili, con una sostanziale predeterminazione dei lavoratori da licenziare in assenza di procedure comparative (secondo motivo); omesso esame di altri punti decisivi della controversia, con riguardo in particolare alla contestata soppressione del reparto di adibizione del lavoratore ricorrente (terzo motivo);

che il Fallimento controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale condizionato, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1324 c.c., per erronea esclusione dal Tribunale dell’eccezione (ritenuta assorbita dalla Corte territoriale) di acquiescenza del lavoratore al licenziamento intimatogli, per accettazione dell’offerta dalla medesima società di assunzione a tempo indeterminato parziale (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 56 e succ. mod. e D.L. n. 185 del 2008, art. 14, comma 5 conv. in L. n. 2 del 2009, per erronea esclusione dal Tribunale (ritenuta assorbita dalla Corte territoriale) dell’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. al rapporto di lavoro con il ricorrente, nell’ambito della cessione d’azienda autorizzata dal Ministro per lo Sviluppo Economico da Fiuggiterme s.r.l. in a.s. a (OMISSIS) SPA (OMISSIS) s.r.l. (secondo motivo);

che ritiene il collegio che i primi due motivi, tra loro congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, siano infondati;

che occorre premettere che, in tema di licenziamenti collettivi, la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 secondo cui il datore di lavoro deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, impone oltre all’individuazione dei criteri con cui selezionare il personale, anche la specificazione del concreto modo di operatività degli stessi, in modo che il lavoratore possa comprendere perchè lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo (Cass. 19 settembre 2016, n. 18306);

che la Corte territoriale, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità per la congruità delle argomentazioni (esposte dal secondo capoverso di pg. 5 all’ultimo di pg. 6 della sentenza), ha esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia della puntuale specificazione delle modalità applicative dei criteri di scelta concordati nell’accordo sindacale 27 marzo 2008, senza alcuna contraddizione con la comunicazione 29 marzo 2008 (come anche reso evidente dall’esplicazione, offerta dalla Corte territoriale, dal secondo al quarto capoverso di pg. 5 delle modalità applicative illustrate nella comunicazione detta, al primo periodo di pg. 5 della sentenza), nè preclusione della possibilità, proprio ai suddetti fini esplicativi in funzione di compiuta verifica di regolarità, di rinvio della tabella ad essa allegata a quella dell’accordo sindacale;

che non sussiste alcun principio di supposta “autosufficienza” della comunicazione finale, importando esclusivamente che in essa il datore di lavoro provveda a specificare le modalità applicative dei criteri di scelta di cui abbia offerto “puntuale indicazione” nella comunicazione preventiva di inizio della procedura, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perchè lui, e non altri dipendenti, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva (Cass. 6 giugno 2011, n. 12196; Cass. 26 agosto 2013, n. 19576; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25152): così da evitare, per converso, una comunicazione dei criteri assolutamente vaga, inidonea a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che abbiano conservato il posto di lavoro (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165);

che ben può, come previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 in relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, l’accordo sindacale determinare legittimamente criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge (Cass. 19 maggio 2006, n. 11886), anche difformi, purchè rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186; Cass. 28 marzo 2018, n. 7710);

che così è avvenuto nel caso di specie, per la previa comunicazione della suddivisione dell’organico dei dipendenti in sei unità produttive con la lettera di apertura della procedura di mobilità del 25 marzo 2008 (come riportata al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza) ed approvazione con l’accordo sindacale citato, di condivisione dei criteri di scelta del personale all’interno di ciascuna delle unità produttive individuate (al terz’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza);

che si deve ancora osservare che, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Sicchè, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione (ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso): con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, nè fornire prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisca per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 3 marzo 2009, n. 5089);

che la Corte territoriale ha esattamente applicato i suenunciati principi di diritto, nell’accertata verifica, nel rispetto del proprio ambito di sindacato, delle ragioni di riduzione del personale, condivise con le organizzazioni sindacali e alla base della procedura avviata (così al quarto capoverso di pg. 4 della sentenza);

che il terzo motivo e i due motivi di ricorso incidentale condizionato sono assorbiti;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, assorbito l’incidentale condizionato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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