Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30550 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2017, (ud. 08/11/2017, dep.20/12/2017),  n. 30550

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, il Condominio (OMISSIS) e – sulla premessa di essere conduttore di un appartamento sito nel Condominio e adibito ad attività di ristorazione, all’interno del quale si erano verificati alcuni sversamenti di liquami derivanti dalla occlusione della colonna di scarico condominiale, con conseguente danno a lui derivato dalla necessità di chiudere i locali per cinque giorni – chiese che il convenuto fosse condannato al relativo risarcimento.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio intervennero in causa i condomini C.G. e M.C., associandosi alla difesa del Condominio e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni.

2. La pronuncia è stata impugnata da C.G. e M.C. e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16 maggio 2016, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo propongono ricorso C.G. e M.C., con unico atto affidato a tre motivi.

Resiste V.G. con controricorso.

Il Condominio (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e i ricorrenti hanno prodotto una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva in via preliminare la Corte che la memoria dei ricorrenti, pervenuta a mezzo posta, è inammissibile siccome irritualmente prodotta. Mentre, infatti, l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 1, consente che il ricorso ed il controricorso siano depositati anche a mezzo posta, non altrettanto è consentito per le memorie, per le quali l’art. 378 c.p.c. e l’art. 140 disp. att. c.p.c., dispongono esclusivamente il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Infatti, la funzione del deposito del ricorso e del controricorso è sostanzialmente analoga a quella che, nella fase di merito, è la costituzione delle parti, il deposito della memoria, invece, è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con quel congruo anticipo, rispetto al momento della discussione, che il legislatore ha ritenuto necessario e che l’applicazione del principio dell’art. 134, comma 5, cit. finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, a discapito del diritto di difesa (così la sentenza 26 luglio 1997, n. 6996, ribadita da ultimo dalla sentenza 19 aprile 2016, n. 7704).

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere i ricorrenti proposto questioni rilevabili d’ufficio sulle quali la Corte di merito avrebbe erroneamente omesso di rispondere, ritenendo che tali questioni fossero state tardivamente sollevate.

Sostiene – il ricorrente che il V., nel proporre la domanda risarcitoria, non aveva dimostrato di essere effettivamente conduttore dell’immobile di causa; questione ritenuta dalla Corte d’appello inammissibile perchè gli odierni ricorrenti si erano tardivamente costituiti in primo grado ed il Condominio non aveva mai contestato che il V. fosse conduttore dell’immobile.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che i condomini che intervengono nel corso del giudizio non sono terzi rispetto al condominio, ma piuttosto parte del medesimo; pertanto, non avendo il Condominio contestato in capo al V. la qualità di conduttore, tale comportamento è significativo a prescindere da quanto successivamente eccepito dai due condomini oggi ricorrenti, anche alla luce della sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la titolarità della posiziono soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

Occorre poi aggiungere che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, e quindi anche il comodatario, il quale ne ha la detenzione qualificata, può, salvo che non vi ostino specifiche previsioni contrattuali, concedere il bene in locazione o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorchè il rapporto giunga a compimento (sentenze 31 maggio 2010, n. 13204, e 5 settembre 2013, n. 20371, ordinanza 28 luglio 2016, n. 15719). Ne consegue, a maggior ragione, che colui il quale agisce per il risarcimento dei danni causati ad un immobile del quale si assume conduttore non è tenuto a dimostrare tale sua qualità, attesa la natura non petitoria del giudizio in questione; il che comporta che la censura è comunque infondata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che, a norma del regolamento condominiale, le unità immobiliari non potevano essere destinate ad uso diverso da quello di abitazione, per cui il V. non avrebbe potuto chiedere il risarcimento dei danni in relazione alla chiusura della sua attività di preparazione di generi gastronomici.

2.1. Il motivo non è fondato.

Anche volendo tralasciare il rilievo formale per cui il ricorso, che contiene un’assai scarna esposizione sommaria dei fatti di causa, non indica se tale questione sia stata posta alla Corte d’appello, per cui non è dato escludere che si tratti di questione nuova, assume comunque valenza decisiva la circostanza che l’eventuale previsione ostativa del regolamento condominiale – nel senso auspicato dai ricorrenti – avrebbe dovuto essere contestata al proprietario, ma non al conduttore (o 2 detentore ad altro titolo) dell’immobile in questione; sicchè la questione non assume alcun rilievo in questa sede.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per essere la sentenza sottoscritta da un componente, nella specie il Presidente Dott. N., che non faceva parte del Collegio e per contenere essa il richiamo all’udienza collegiale del 23 ottobre 2016, data successiva a quella della pubblicazione.

3.1. Il motivo non è fondato.

Quanto al riferimento alla data dell’udienza collegiale, si tratta di un evidente ed innocuo refuso, posto che detta udienza fu tenuta in data 23 ottobre 2015 anzichè in quella, indicata in sentenza, del 23 ottobre 2016 (tanto risulta dal relativo verbale).

Quanto, invece, alla composizione del Collegio giudicante, la censura di nullità è infondata, perchè nel verbale di udienza si legge che la Corte d’appello fu presieduta in quell’occasione dal Dott. N.A. e non dalla Dott.ssa P.D., come erroneamente risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata. Poichè la sentenza è stata firmata dal suindicato Dott. N. in qualità di Presidente, ne consegue che non vi è alcun dubbio sulla corrispondenza del Collegio giudicante con quello davanti al quale si è tenuta l’udienza collegiale. Come questa Corte ha già affermato, infatti, la non corrispondenza del collegio, così come riportato nell’epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l’onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell’intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d’udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale (sentenza 6 dicembre 2016, n. 24951).

Non avendo il ricorrente dimostrato alcunchè su questo punto, l’errore risultante dall’intestazione della sentenza impugnata si rivela ininfluente e non tale da integrare alcuna nullità.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.300, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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