Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3055 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4297-2020 proposto da:

BRICOMAN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XXIV MAGGIO 41, presso lo studio dell’avvocato SILVIO MARTUCCELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA COSTA;

– ricorrente –

contro

COOPSETTE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 78, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SIDO BONFATTI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

GENOVA, depositata il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. Luisa De Renzis che, visti gli

artt. 38,47 e 380 ter c.p.c., chiede alla Corte di Cassazione di

respingere l’istanza di regolamento di competenza proposta dal

Bricoman Italia e di confermare l’impugnata ordinanza del Tribunale

di Genova in ordine alla presa d’atto dell’intervenuto accordo di

adesione contenente l’indicazione della competenza a favore del

Tribunale di Reggio Emilia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con l’ordinanza impugnata, pronunciata nel giudizio per azione revocatoria L.Fall., ex artt. 66 e 201, promosso dalla Coopsette soc. coop. in L.C.A. contro Bricoman Italia s.r.l. dinanzi al Tribunale di Genova, quest’ultimo, dato atto dell’adesione di parte attrice all’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta – ed applicato “lo schema negoziale di proposta/accettazione (rispettivamente eccezione/adesione) con conseguente perfezionamento del negozio al manifestarsi dell’adesione laddove la proposta/eccezione sia ancora attuale” – ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Reggio Emilia, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

2. Bricoman Italia s.r.l. ha proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e art. 47 c.p.c., affidato a due motivi, cui Coopsette soc. coop. in l.c.a. ha replicato con memoria difensiva, successivamente corredata da memorie.

3. Il p.m. ha fatto pervenire le conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., sopra richiamate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Conformemente alle conclusioni del p.m., il ricorso va ritenuto ammissibile, poichè il provvedimento impugnato – con cui il giudice ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo dando atto dell’adesione di parte attrice all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, così ponendo fine al giudizio incardinato dinanzi a sè – riveste sostanzialmente natura decisoria implicita sulla competenza (v. Cass. 14075/1999, in analogo caso di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di adesione di una parte all’eccezione di incompetenza territoriale). Peraltro, l’ordinanza formalmente contiene anche una statuizione sulla competenza (ossia: “neppure sussiste la competenza funzionale di questo Tribunale”) e comunque la decisione si fonda su un aspetto controvertibile, risultando dallo stesso provvedimento che la parte convenuta aveva in realtà dichiarato espressamente di rinunciare a quella eccezione di incompetenza sulla quale il giudicante ha registrato l’adesione di controparte che lo ha indotto a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

5. Nel merito, i due motivi in cui si articola il ricorso – I. “violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1326 c.c., e dell’art. 38 c.p.c., comma 2”; II. “violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3. Omessa pronuncia in ordine alla fondatezza o meno dell’eccezione di incompetenza per materia” -, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

6. Invero, dagli atti di causa risulta che: i) con atto di citazione notificato il (OMISSIS), Coopsette convenne in giudizio Bricoman avanti al Tribunale di Genova a titolo di revocatoria L.Fall., ex artt. 66 e 201; ii) in comparsa di risposta la convenuta eccepì “l’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Genova, essendo competente in via esclusiva il Tribunale Fallimentare di Reggio Emilia nel cui circondario ha sede la società in l.c.a. (…) e che ne ha dichiarato lo stato di insolvenza (…) ciò in applicazione della L.Fall., art. 66, comma 2; in subordine l’incompetenza territoriale del tribunale di Genova in favore del tribunale di Reggio Emilia o in alternativa di Milano, in foga dei principi generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.” (v. pag. 17 memoria difensiva) nonchè, “con riguardo alle domande (…), la sezione Specializzata per l’impresa rispettivamente (e alternativamente) del tribunale di Milano e del Tribunale di Bologna” (v. pag. 5 ricorso); iii) nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c., del 27/02/2018 l’attrice contestò la fondatezza dell’eccezione e alla successiva udienza del 12/04/2018 il giudice concesse alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6; iv) nella prima memoria difensiva ex art. 183 c.p.c., comma 6. Coopsette contestò nuovamente l’eccezione di incompetenza, quindi nelle successive memorie le parti confermarono le contrapposte posizioni in punto di competenza; v) all’esito dello scambio delle memorie, il Tribunale, “anche in considerazione della pendenza avanti lo stesso Giudice di Genova e tra le stesse parti di altre due revocatorie fallimentari aventi ad oggetto gli stessi contratti e patti di opzione”, con ordinanza del 18/10/2018 dispose c.t.u.; vi) a conclusione delle operazioni peritali l’elaborato peritale venne “definitivamente depositato in data (OMISSIS), all’esito dello scambio di osservazioni tecniche nonchè all’esito di apposita convocazione in udienza del CTU per rendere chiarimenti”; vii) il c.t.u. confermò “la corrispondenza a valori di mercato del prezzo dei beni immobili oggetto di revocatoria, a differenza di quanto sostenuto da Coopsette” (secondo quanto dedotto a pag. 8 del ricorso); viii) solo all’udienza ex art. 184 c.p.c., del 03/12/2019 – dopo oltre due anni di svolgimento del giudizio – l’attrice aderì all’eccezione di competenza ma, contestualmente, la convenuta dichiarò invece “di non avere interesse a coltivare l’eccezione formulata a suo tempo di incompetenza e dunque di rinunciarvi”, “considerato l’iter processuale che ha avuto luogo nei due anni di causa, l’interesse ad una decisione veloce sull’intero oggetto del giudizio e le ragioni (evidentemente strumentali e contrarie al principio di ragionevole durata del processo) della adesione formulata solo in data odierna da controparte”.

7. Orbene, così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 c.p.c., è necessario che si sia effettivamente ed inequivocabilmente formato un accordo tra le parti – che solo in quanto tale non potrebbe poi essere rimesso in discussione unilateralmente, secondo lo schema negoziale di formazione dell’accordo – mentre nel caso di specie deve ritenersi che al momento della decisione un vero e proprio accordo non si fosse formato. Invero, non potendosi assegnare valenza decisiva alla sequenza cronologica della verbalizzazione delle parti, in quanto del tutto casuale, è proprio dal verbale di udienza che emerge come in quella sede (e contestualmente) l’eccezione fosse stata rinunciata, venendo così meno il sostrato della rilevata adesione della controparte.

8. Sul tema, questa Corte ha già avuto modo di affermare, del tutto condivisibilmente, che “in tema di competenza territoriale derogabile, può ritenersi sussistente un accordo endoprocessuale qualora vi sia una manifestazione espressa delle parti, inequivocamente interpretabile nel senso di una scelta concorde e consapevole di proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario” (Cass. 22869/2016, la quale ha escluso la valida formazione di un accordo endoprocessuale “sulla base dei principi generali in tema di formazione dell’accordo, di natura recettizia degli atti e di inefficacia della revoca della proposta pervenuta dopo la formazione dell’accordo (v. in questo senso Cass. n. 5817 del 2016)” addirittura in un caso in cui l’opponente a decreto ingiuntivo aveva eccepito l’incompetenza e l’opposto aveva aderito all’eccezione, ma nelle successive note autorizzate prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni aveva rinunciato all’eccezione di incompetenza).

8.1. Analogamente, è stato ritenuto essenziale – ai fini dell’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte, ex art. 38 c.p.c., – “che l’accordo fra le parti sussista effettivamente all’atto in cui il giudice provvede” (Cass. 25180/2013); circostanza che, per quanto detto, deve inequivocabilmente escludersi, poichè al momento della decisione era pacifico che in quella stessa udienza in cui l’attrice (dopo due anni di giudizio in cui era stata espletata anche una c.t.u.) aveva dichiarato di aderire all’eccezione di incompetenza della convenuta, questa vi aveva contestualmente rinunziato.

9. Per completezza resta da aggiungere, con riguardo al secondo mezzo, che l’iter processuale era effettivamente troppo avanzato per una pronuncia d’ufficio sulla competenza funzionale del Tribunale di Genova, e che peraltro la L.Fall., art. 24, (“il quale, in deroga ai comuni canoni sulla competenza, devolve al tribunale che ha dichiarato il fallimento le domande da esso discendenti, come le revocatorie di cui alla L.Fall., artt. 66 e 67”) “non è incluso fra le disposizioni richiamate dai successivi artt. 201 e 203” e quindi “non trova applicazione nella liquidazione coatta amministrativa”, anche perchè “il tribunale che dichiara l’insolvenza non è organo della procedura concorsuale, a differenza del tribunale che apre il fallimento”” (Cass. 1145/1996).

10. Per concludere, la statuizione circa la sussistenza di un accordo endoprocessuale tra le parti sulla competenza del Tribunale di Reggio Emilia, “a fronte dell’adesione della parte attrice all’eccezione di incompetenza per territorio (e funzionale)” del Tribunale di Genova, merita di essere cassata, con rinvio per la prosecuzione del giudizio al giudice a quo, che provvederà in diversa composizione anche alla statuizione sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Genova, fissando per la riassunzione il termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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