Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3055 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3055 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21619/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente contro
Blasio Teresa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Di
Casola e Davide Fiorentino, elettivamente domiciliata in Roma alla
via Federico Rosazza n. 52 presso lo studio legale Di Stasio, per
procura in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 1606/32/16 depositata il 19 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 20 dicembre 2017.
Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste
per il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 08/02/2018

ATTESO CHE
– Circa l’avviso di accertamento notificato al socio Teresa Blasio
per reddito di partecipazione a CENTRO CARNI s.r.l. sull’anno
d’imposta 2007, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il
rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.

– Il ricorso denuncia

erro res in procedendo

per motivazione

apparente (primo motivo), omessa sospensione (secondo
motivo) e omessa pronuncia (quarto motivo), nonché violazione
dell’art. 2909 c.c. (terzo motivo): l’Agenzia lamenta che il giudice
d’appello abbia annullato l’avviso verso Teresa Blasio col solo
richiamo all’annullamento dell’avviso verso CENTRO CARNI,
senza

ulteriori

motivazioni

e

senza

considerare

che

l’annullamento dell’avviso verso la società non era coperto da
giudicato.
– Il ricorso è fondato: la decisione del giudice d’appello che annulli
l’avviso di accertamento nei confronti del socio di una società a
compagine ristretta in virtù della sentenza non definitiva di
annullamento dell’avviso presupposto di accertamento del
maggior reddito della società deve essere cassata, in quanto il
giudice della causa pregiudicata nei confronti del socio deve
valutare la sospensione del processo in attesa della definizione
del giudizio pregiudiziale verso la società (Cass. 1865/2012).
– Nelle more, l’annullamento dell’avviso qui presupposto è
divenuto cosa giudicata per effetto del rigetto del ricorso erariale
di legittimità deciso da Cass. 20372/2017; in siffatte ipotesi di
sopravvenienza, occorre cassare senza rinvio la sentenza
impugnata e decidere nel merito in conformità al giudicato (così
Cass. 21396/2012).

2

– Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, senza rinvio; avendo
il sopravvenuto giudicato reso definitivo l’annullamento
dell’avviso presupposto nei confronti della società, la causa è
decisa nel merito con l’annullamento dell’avviso subordinato nei
confronti del socio.

ogni fase e grado.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza, senza rinvio; decidendo
nel merito, annulla l’avviso di accertamento nei confronti di Teresa
Blasio; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e
grado.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.

L’alterno sviluppo processuale impone di compensare le spese di

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