Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3055 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. III, 08/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 08/02/2011), n.3055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D. (OMISSIS) in proprio ed anche quale erede

del de cuius P.O., P.L. in proprio ed anche

quale erede del de cuius P.O., P.M. in proprio ed

anche quale erede del proprio padre P.O., P.B.

in proprio ed anche quale erede di DE CUIUS P.O., P.

I. in proprio e anche quale erede del proprio padre P.

O., P.N. (OMISSIS) in proprio ed anche quale

erede del de cuius P.O., P.G.M.,

(OMISSIS) in proprio e quale padre P.O., P.

I. (OMISSIS) in proprio ed anche quale erede del de cuius

P.O., P.I. (OMISSIS) in proprio e anche

quale erede del padre P.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato CARLUCCIO

FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato DE GIOSA FERDINANDO

con procure speciali del Dott. Notaio FLUTURA ABDIU in DURAZZO

31/12/2007, rep. n. 1633/1, del 19/1/2008 rep. n. 103/1, del Dott.

Notaio GIUSEPPE SICARI in PADOVA 11/1/2008, rep. 27609,

dell’11/1/2008 rep. n. 27609, del 21/1/2008 rep. n. 27 651;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A. (già SAI – SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

S.P.A. già FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A.) (OMISSIS), in persona

di uno dei suoi rappresentanti legali pro tempore Dott. C.

I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI N.

76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNOCCARO GIANFRANCO

giusta delega a margine del controricorso; ALLIANZ S.P.A. (già

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A.) nella qualità di Impresa

designata per la Regione Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia

per le Vittime della Strada (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale U.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.V. (OMISSIS), GENERAL MOTORS A.C. ITALIA

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 762/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 22/6/2007, depositata il 29/11/2007, R.G.N.

144/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA (per delega dell’Avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per: in via principale

inammissibilità ex art. 110 c.p.c. del ricorso nella parte in cui i

ricorrenti agiscono in nome e per conto del padre O.P. e

accoglimento del ricorso proposto in proprio limitatamente al motivo

1/A, siccome manifestamente fondato, essendo inammissibili gli altri

motivi; in subordine, e cioè per il caso che la Suprema Corte

dovesse ritenere inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., 2 parte, il

motivo 1 /A del ricorso proposto dai ricorrenti in proprio: previa

deliberazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza

della questione”, sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla

Corte Costituzionale perchè verifichi la compatibilità con gli

artt. 24 e 111, 7 Cost. dell’art. 366 bis c.p.c., nella parte in cui,

secondo il “diritto vivente”, pretende nella deduzione del vizio di

cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. In aggiunta alla “chiara indicazione

del fatto controverso” e alle “ragioni per le quali la dedotta

insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la

decisione” – un “momento di sintesi”, peraltro non previsto dall’art.

366 bis e neppure esigibile in rapporto alle peculiarità dialettiche

del vizio anzidetto”. (La Corte si riserva di decidere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel maggio del 1991 si verificò la collisione tra l’autovettura guidata dal C. ed il ciclomotore guidato dal cittadino albanese P.M.. Mentre il primo era intento a prestare soccorso al secondo, sopravvenne un’autovettura non identificata che travolse entrambi. Ne scaturì un primo processo, nel quale il C. citò in giudizio per il risarcimento del danno la RAS quale impresa designata dal FGVS, ed un secondo processo, nel quale i congiunti del defunto P. citarono in giudizio il C., la GMAC Italia Leasing spa e la Fondiaria Ass.ni.

Riuniti i processi, nei giudizi di merito celebrati è risultata accertata la responsabilità del C. nella misura del 70% quanto alla morte del P., con condanna del C. e della Fondiaria al risarcimento del danno. Accertata la responsabilità dell’autovettura non identificata, RAS, nella qualità, è stata condannata a rivalere la Fondiaria del 50% di quanto corrisposto ai parenti della vittima.

Questi ultimi propongono ricorso per cassazione attraverso cinque motivi. Resistono con controricorso la Fondiaria spa e la Allianz spa (già RAS spa). Quest’ultima ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi censurano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ed a tal riguardo risulta già affermato, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. SU n. 20602/07).

Nei motivi in trattazione manca del tutto siffatto momento di sintesi al quale fa riferimento la consolidata giurisprudenza.

Quanto alla questione di costituzionalità formulata in udienza dal rappresentante della P.G., è stato anche aggiunto, proprio con riferimento alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. si sottrae a censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 76, 77, 24, 111, 117 Cost., comma 1, (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU), giacchè: 1) quanto alla supposta violazione degli artt. 16 e 11 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, così inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalità ispiratrici della Legge Delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24, 111, 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicchè il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte (cfr. Cass. n. 2652/08).

Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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