Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30549 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 22/11/2019), n.30549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15289-2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco

Coletti 29, presso lo studio dell’avvocato Amedeo Angelelli, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Stefano Radovani;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino

Morin 1, presso lo studio dell’avvocato Walter Feliciani,

rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Leonardi e Daniele

Provinciali;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 591/2015 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 4/6/2015 da P.R. nei confronti di M.I. in proprio e quale procuratore speciale di M.A.M., B.G., F.P. e F.L. avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona pronunciata nell’ambito del contenzioso insorto fra le parti per il rilascio dell’immobile, sito in (OMISSIS), e asseritamente detenuto sine titulo da P.R.;

– quest’ultimo nel costituirsi nel giudizio di primo grado promosso nei suoi confronti con citazione notificata il 24/1/2005 al fine di conseguire il rilascio ed il danno da ritardata restituzione, affermava di aver usucapito l’immobile in forza del possesso ininterrotto, pubblico e pacifico sin dal 1971;

– al termine dell’istruttoria, anche testimoniale, il tribunale monocratico rigettava le domande attoree con sentenza n. 1249 depositata il 15 ottobre 2008 e dichiarava che P. aveva usucapito il bene di causa, condannando gli attori alle spese;

– proposto appello da parte di questi ultimi, la corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava P.R. a rilasciare l’immobile, condannandolo alle spese per il primo e il secondo grado, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno da ritardata restituzione;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da P.R. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale M.I., in proprio e quale procuratore di M.A., B.G., F.P. e F.L., affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. e dell’art. 132 c.p.c. (pag. 3 del ricorso) per avere ritenuto che il convenuto fosse detentore e non possessore senza che gli attori abbiano fornito la prova del titolo da cui derivava questa detenzione;

– al contrario secondo l’art. 1141 c.c. si dovrebbe presumere il possesso di colui che esercita il potere di fatto quando non è provato che abbia cominciato ad esercitarlo come semplice detenzione;

– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017; 4366/2018);

– costituisce giurisprudenza consolidata che l’usucapione richiede la prova sia del corpus possessionis che dell’animus possidendi (Cass. Civ. 22667/2017);

– perchè l’animus possidendi possa essere dedotto occorre che chi agisce per essere dichiarato proprietario abbia compiuto atti incompatibili con la signoria di altri sulla cosa;

– nel caso di specie la sentenza d’appello (cfr. pag. 12 della sentenza), basandosi sulla complessiva e comparata valutazione delle testimonianze raccolte, ha legittimamente ritenuto che tale prova a carico del convenuto non potesse essere desunta dalle dichiarazioni del teste C. sull’effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicative sì di una disponibilità di fatto ma non indice dell’esercizio di una facoltà in nome e per conto proprio;

– tale facoltà era, infatti, smentita dagli altri testi, signori Fo. e S., che avevano accompagnato il signor C.G., dante causa degli attori, a riscuotere il canone di locazione dal convenuto nonchè dalla circostanza non contestata che gli oneri condominiali erano stati sostenuti dagli attori (cfr. pag. 8 della sentenza);

– ciò posto, poichè nessun elemento idoneo a superare tale consolidato principio è stato evidenziato dal ricorrente che censura, piuttosto, la conclusione in fatto, va ribadita l’inammissibilità della doglianza;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e 2, in ordine all’errata valutazione delle prove;

– con questo motivo il ricorrente lamenta la valutazione delle testimonianze compiuta dalla corte d’appello laddove avrebbe erroneamente considerato come attendibili le testimonianze favorevoli alla controparte e non affidabili quella favorevole al P.;

-la censura è pure inammissibile;

-costituisce principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016; id.1229/2019);

– non può dunque proporsi in questa sede di legittimità e nei termini sopra formulati un sindacato sulla valutazione operata dal giudice sul materiale probatorio ritualmente ammesso ed assunto;

– l’inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso principale, ne comporta l’inammissibilità;

– passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo i controricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in merito alla mancata liquidazione del danno da ritardata restituzione in via equitativa;

– il ricorrente incidentale critica la sentenza d’appello in quanto questa avrebbe disatteso la domanda di risarcimento del danno, pur avendo dichiarato l’illegittimità del comportamento tenuto dal P., argomentando che mancava la dimostrazione del pregiudizio effettivamente subito;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, relativamente al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno e nullità della sentenza per essere fondata su motivazione meramente apparente;

– i due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati;

– ha chiarito la giurisprudenza che in caso di occupazione illegittima di un immobile è ravvisabile, secondo una presunzione “iuris tantum”, l’esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all’impossibilità di conseguirne la relativa utilità; in conseguenza di un simile spossessamento non sussiste uno specifico criterio di legge che indichi in qual modo il danno debba essere liquidato, ed occorre provvedere ad una stima equitativa, potendo anche utilizzarsi il criterio degli interessi legali calcolati sul prezzo di cessione volontaria del bene, quando esso non conduca ad una quantificazione del danno manifestamente incongrua in considerazione del caso concreto (cfr. Cass. 29990/2018; 16670/2016);

– ciò non esime la parte danneggiata dall’onere di dimostrare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. 20889/2016);

– nel caso di specie, posto che la corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza dell’an debeatur, e che gli attori avevano anche indicato un parametro di riferimento ai fini della liquidazione del danno, costituito dall’importo dell’affitto di un immobile simile nella medesima zona (cfr. pag. 33-34 del controricorso e ricorso incidentale) e che esso non era stato contestato dal P., il giudice d’appello avrebbe dovuto trarne le conseguenze in conformità alla richiamata giurisprudenza;

– ha pertanto errato nel rigettare la domanda senza valorizzare l’elemento probatorio fornito dalla parte e non contestato dalla controparte;

– va quindi accolto il ricorso incidentale e cassata in relazione ad esso la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, affinchè provveda a decidere in conformità alle considerazioni poste a fondamento dell’accoglimento;

– il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, il cui ricorso è inammissibile, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione al ricorso incidentale e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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