Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30549 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30549 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21962-2016 proposto da:
SCIUTO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO
CIRALDO;

– ricorrentecontro
GENERALE BUSINESS SOLUTION SPA, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, nella qualità di procuratore della FATA
ASSICURAZIONI DANNI SPA, elettivamente domiciliata

in

ROMA, VIA DELLE FORNACI n. 38, presso lo studio dell’avvocato
FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 1097/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 04/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

1. Domenico Sciuto agì in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, per
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale
nel quale egli viaggiava come trasportato a bordo di una vettura
assicurata dalla s.p.a. Fata Assicurazioni.
Il Tribunale, dopo aver riconosciuto il diritto dell’attore al risarcimento
del danno (nella misura complessiva di curo 70.257,35), condannò la
società FATA e l’assicurazione dell’altro conducente (RAS) al
pagamento della somma complessiva di curo 63.669,59, a titolo di
danno patrimoniale, in favore dell’INPS, il quale aveva agito in quel
giudizio a titolo di surroga, avendo riconosciuto all’attore un assegno
di invalidità. In sede di appello, la Corte d’appello di Catania ridusse
quest’ultima somma a quella di curo 2.316.
2. A seguito di quel giudizio, lo Sciuto notificò alla s.p.a. Fata atto di
precetto per la complessiva somma di curo 93.636,75, avverso il quale
la suindicata società propose opposizione.
Il Tribunale di Catania, decidendo l’opposizione, stabili che la società
assicuratrice era tenuta al pagamento, in favore dello Sciuto, della
somma di curo 29.563,62.
3. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello principale da
parte dello Sciuto ed appello incidentale dalla società assicuratrice e la
Corte d’appello di Catania, con sentenza del 4 luglio 2016, ha rigettato
entrambe le impugnazioni ed ha compensato le spese del relativo
giudizio.
Ric. 2016 n. 21962 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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FATTI DI CAUSA

Ha osservato la Corte territoriale, in relazione all’appello dello Sciuto,
che egli aveva contestato l’esclusione, dalla somma precettata, di
quanto preteso a titolo di danno patrimoniale, ma che l’appello ‘era
infondato perché la condanna al risarcimento di quella voce di danno
era stata pronunciata solo in favore dell’INPS, mentre nulla la parte

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre
Domenico Sciuto con atto affidato a tre motivi.
Resiste la Fata 1ssicurazioni s.p.a. con controricorso.
Il.–ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., ed il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc.
civ.; con il secondo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1916 cod. civ., e con il
terzo violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in punto di liquidazione
delle spese di lite.
2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio
decidendi della sentenza.
La Corte d’appello, come si è detto, ha negato che lo Sciuto avesse
diritto di procedere esecutivamente per il risarcimento del danno
patrimoniale; il motivo in esame muove dall’erroneo presupposto che
tale diritto invece sussistesse, senza in alcun modo superare le decisive
argomentazioni della Corte di merito.
3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile perché, attraverso
l’apparente censura della sentenza qui impugnata, pone in realtà una
serie di inconferenti considerazioni avverso le due sentenze che
Ric. 2016 n. 21962 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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poteva esigere a detto titolo.

costituiscono il presupposto dell’odierno giudizio di opposizione
all’esecuzione; sentenze le quali sono ormai non più modificabili, posto
che oggetto del presente giudizio è soltanto l’opposizione al precetto
conseguente – all’accertamento contenuto nella sentenza che ne
costituisce l’antecedente logico.

contenuto della decisione impugnata e non affronta il punto centrale
della questione, e cioè che non c’era condanna al risarcimento del
danno patrimoniale in favore dell’odierno ricorrente.
4. Il terzo motivo non è propriamente tale. La Corte d’appello ha
rigettato entrambi gli appelli ed ha, di conseguenza, compensato le
spese del grado; non si comprende, quindi, per quale ragione esse
dovrebbero essere poste integralmente a carico della societa di
assicurazione.
5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 5.600, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali
ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma Pqnater, del d.P.R. 30 maggio 2Q02, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
Ric. 2016 n. 21962 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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In tal modo, quindi, il motivo pone una censura che è estranea al

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera • di ‘consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3,1’8 novembre 2017.

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Il Presidente

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