Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30548 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 22/11/2019), n.30548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16141/2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F., rappresentato e difeso dall’avvocato PIERPAOLO

BONANNO;

– controricorrente –

e contro

G.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 297/2015 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’avv. R.M. proponeva domanda al Tribunale di Cosenza per ottenere la condanna di G.F. e R. al pagamento del compenso professionale dovutogli per l’attività espletata in loro favore, in qualità di difensore, nel procedimento n. 2558/07, procedimento in relazione al quale i convenuti si erano limitati ad anticipare le spese vive e a corrispondere i compensi per la fase cautelare.

Il Tribunale di Cosenza – con ordinanza 8 aprile 2015, n. 297 accertava che il compenso spettante all’avv. R. è pari ad Euro 4.255,25 e che l’obbligazione è stata estinta prima dell’introduzione del giudizio” e rigettava la domanda.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione R.M..

Resiste con controricorso G.F..

L’intimato G.R. non ha proposto difese.

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis

1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 702-bis (già L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28), in combinato disposto con l’art. 702-ter c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 1”: il Tribunale, a fronte delle eccezioni dei convenuti che non si sono limitati a contestare il quantum, ma lo stesso an della pretesa, doveva dichiarare inammissibile il ricorso “al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme del procedimento ordinario di cognizione”.

Il motivo è infondato. Come hanno chiarito le sezioni unite di questa Corte, “la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur” (Cass., sez. un., n. 4485/2018).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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