Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30548 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30548 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21764-2016 proposto da:
PERITO ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NIARIO
PRESTIGIACOMO;

– ricorrente contro
VENETO STRADE SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGMMENTO 55,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NIAURIZIO
MOLINARI;

– controricorrente contro

“Ni3-L7

Data pubblicazione: 20/12/2017

REGIONE VENETO, in persona del Presidente

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA NIANZI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LUISA LONDEI, EZIO ZANON,
FRANCESCO LANLUCCHI;

avverso la sentenza n. 1207/2016 della CORTE D’APPELLO di
‘VENEZIA, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/20 -17 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Orazio Perito convenne in giudizio la Regione Veneto, davanti al
Tribunale di Padova, chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti in
conseguenza della sua caduta dalla moto, asseritamente dovuta alla
presenza di una buca esistente sul manto stradale.
Si costituì in giudizio- la .convenuta, eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Su richiesta della Regione fu chiamata in causa la Veneto strade s.p.a. la
quale si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle
spese nei confronti della Regione Veneto e della terza chiamata in
causa.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte
d’appello di Venezia, con sentenza del 26 maggio 2016, ha rigettato
l’appello ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori
spese del grado.

Ric. 2016 n. 21764 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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– controricorrente –

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre Orazio
Perito con atto affidato a cinque motivi.
Resistono la Regione Veneto e la Veneto strade s.p.a. con due separati
controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,

civ., e il ricorrente e la Veneto strade s.p.a. hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta
di c.t.u. e di ricostruzione dell’esatta situazione della strada; con il
secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
210 del codice di procedura civile; con il terzo si lamenta, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, relativo alla collocazione delle tracce di
frenata.
2. I tre motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non
inammissibili, comunque infondati.
Lamentando, in apparenza, un’omessa valutazione di prove, una
pretesa omissione di pronuncia (inesistente, perché la sentenza ha
risposto in ordine alla mancata ammissione della c.t.u. ed all’inutilità
del provvedimento di cui all’art. 210 cod. proc. civ.), i motivi tendono,
in realtà, a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito
esame del merito. Ciò è particolarmente evidente nel terzo motivo,
dove si compie un’ampia discussione sul punto esatto di collocazione
della buca e sulle tra.cce di frenata da parte della moto.

Ric. 2016 n. 21764 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bi.s – cod. proc.

3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 2051 del codice civile.
3.1..11 motivo’ non è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento in fatto completo

pervenuta alla conclusione che non era stata dimostrata l’esistenza del
nesso di causalità tra la caduta del Perito dalla moto e la presenza di
una buca sul manto stradale.
La mancanza della prova positiva sull’esistenza del nesso di causalità
rende il motivo infondato, poiché la giurisprudenza di questa Corte è
costante nel ritenere che anche nell’ipotesi dell’art. 2051 cod. civ. tale
pro.va è a carico del danneggiato (v., di recente, l’ordinanza 11 maggio
2017, n. 11526).
4. Con il quinto motivo di t-icorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 92 del codice di procedura civile.
4.1. Il motivo, che non è propriamente neppure tale, è pt-ivo di
fondamento.
La Corte _.d’appello,_ infatti, non ha t -atto altro che applicare
doverosamente il principio di soccotnbenza, per cui non è chiaro di
cosa poggi oggi dolersi il ricorrente.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione in favore di entrambe le parti
controricorrenti, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-cater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

Ric. 2016 n. 21764 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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e coerente, ha esaminato il materiale probatorio a disposizione ed è

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto alla Regione Veneto

generali ed accessoti di legge, e quanto alla Veneto strade s.p.a. in
complessivi curo 4.500, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali
ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di • consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, l’8 novembre 2017.

in complessivi euro 3.500, di cui curo 200 per spese, oltre spese

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