Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30547 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENATO CESARINI 10 6, presso lo studio dell’avvocato

TIBERIO PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIONE COMUNI MARRUCINA ((OMISSIS)), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, giusta deliberazione di Giunta n.

27 del 26/10/2010, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI

3, presso lo studio dell’avvocato DI MARCO CINZIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE CAROLIS DIEGO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2009 del TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE

DISTACCATA DI ORTONA, del 7/10/2009 depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI è presente

il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Il signor C.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza 7 ottobre 2009 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, nella parte in cui lo ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio avente ad oggetto l’opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti dell’Unione dei comuni della Marrucina.

Quest’ultima resiste con controricorso.

Così riassunti i fatti di causa, appare fondato il primo motivo, con cui si denunzia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nella liquidazione di spese, inclusive di diritti ed onorari, in favore dell’Unione dei comuni della Marrucina, che dinanzi al giudice di pace si era difeso senza patrocinio di difensore, tramite un proprio funzionario.

Nella fattispecie in esame possono essere liquidate, quindi, le sole spese vive, qualora adeguatamente documentate (Cass. Sez. 2, 11 settembre 2009, n. 19735). Anche il secondo motivo, con cui si censura l’eccessività delle spese liquidate per il grado di appello, superiori ai massimi tariffari, appare fondato, tenuto conto del valore della causa.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione limitatamente al primo motivo, con gli argomenti che l’accompagnano;

– che il primo motivo dev’essere accolto e, in carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può decidere la causa nel merito con l’annullamento della condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio;

– che non può essere invece accolto il secondo motivo circa l’eccessività della liquidazione delle spese del secondo grado, tenuto conto della domanda di annullamento delle sanzioni accessorie e della decurtazione di punti dalla patente che rendeva indeterminabile il valore della causa;

– che la reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione di metà delle spese della fase di legittimità, ponendosi la residua frazione, a carico del ricorrente, in considerazione dell’esito finale della causa.

PQM

– Accoglie il primo motivo e rigetta il secondo e, decidendo nel merito, annulla la sentenza di condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio;

– Condanna la parte ricorrente alla rifusione di metà delle spese della fase di legittimità, frazione liquidata in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 Dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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