Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30547 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30547 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21642-2016 proposto da:
BROGNA NIICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
SANTA NL\RIA NIAGGIORE 12 SCALA B INT 2, presso lo studio
dell’avvocato NUNZIO GIUDICE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUISA LEONINO;

– ricorrente contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 335/2015 del TRIBUNALE di VALLO
DELLA LUCANIA, del 30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

Data pubblicazione: 20/12/2017

FATTI DI CAUSA
1. Michele Brogna convenne in giudizio la Assicurazioni Generali
s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime
della strada, davanti al Giudice di pace di Agropoli, chiedendo che
fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro

da una vettura rimasta non identificata.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della
domanda.
Espletata prova per testi ed una c.t.u. medico legale, il Giudice di pace
rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese dr
giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale
di Vallo della Lucania, con sentenza del 4 agosto 2015, ha rigettato il
gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese
del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania ricorre
Michele Brogna con atto affidato a tre motivi.
La s.p.a. Assicurazioni Generali non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2043 e
2729 cod. civ., degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 19 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché omessa valutazione della
prova per testimoni e della c.t.u.; con il secondo si lamenta, in
Ric. 2016 n. 21642 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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stradale nel quale egli, alla guida della propria moto, era stato investito

relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ.,
mancata indicazione delle ragioni della decisione in relazione al
secondo motivo di appello avverso la decisione di primo- grado; con il
terzo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, – n. 3) e n. 4),
cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione degli artt. 61, 62, 115

1.1. I tre motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione
tra loro esistente, sono tutti inammissibili.
Essi contestano, con diversità di formulazioni giuridiche ma con
sostanziale uniformità di argomenti, la valutazione delle prove
compiuta dal Tribunale; in particolare, contestano che la sentenza
impugnata, non ritenendo credibili le deposizioni dei testimoni, abbia
rigettato la domanda sulla base di altri rilievi, non considerando gli
elementi favorevole alla tesi del ricorrente.
In realtà il Tribunale, dopo aver correttamente riconosciuto che
l’omessa denuncia del fatto alle Autorità non è indice, di per sé,
dell’infondatezza della domanda, ha posto a fondamento della
pronuncia di rigetto una serie di argomenti di merito in base ai quali ha
ritenuto che l’appellante non avesse assolto l’onere della prova
incombente su di lui. Ha evidenziato, a tale scopo, la mancanza di una
documentazione fotografica, l’omessa indicazione dei danni alla moto,
l’assenza dei riscontri sui fatti di causa e la circostanza che il Brogna si
era recato dal proprio medico di fiducia soltanto il giorno dopo
l’incidente.
A fronte di tutte queste indicazioni, i motivi di ricorso si risolvono
nell’evidente tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non
consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Ric. 2016 n. 21642 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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e 116 del codice di procedura civile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte della società intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art..13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, l’8 novembre 2017.

quello dovuto per il ricorso.

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