Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30546 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 22/11/2019), n.30546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19/2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA CARMELA

CARBONARO, VALENTINA FILZ;

– ricorrente –

contro

M.L., T.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO PARODI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1674/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 1674 del 2014, depositata in data 16.9.2014, la corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Alessandria – sezione distaccata di Novi Ligure – n. 161 del 2011, ha rigettato il ricorso per reintegra nel possesso proposto da B.S., proprietario di terreni con fabbricato in (OMISSIS), nei confronti dei confinanti M.L. ed T.E., volto a ottenere la condanna alla consegna di chiave di lucchetto – sostituito nei primi giorni di marzo 2005 apposto a cancello per l’accesso a strada sul fondo dei resistenti, su cui il ricorrente ha affermato di avere esercitato passaggio pedonale e carraio.

2. A sostegno della decisione, per quanto rileva, la corte d’appello ha considerato, ai fini della prova dell’esercizio del possesso da parte del signor B. del passaggio sulla particella (OMISSIS) di proprietà dei signori M. al fine di immettersi sul mappale (OMISSIS) di proprietà dell’originario ricorrente, insufficiente la sola dimostrazione della consegna di chiave nel 2003 (peraltro ricondotta dagli originari resistenti all’esercizio di incarico di vendita da parte dell’agente M.C.), dovendo emergere anche la prova dell’esercizio del passaggio, in particolare ai fini del superamento del dato obiettivo dell’esistenza di una rete di separazione, che – nel contrasto delle deposizioni testimoniali – non si poteva ritenere interessata da varchi, essendo poco attendibili al riguardo i testi congiunti del signor B., e assumendo rilievo la presenza di un rampicante fisso.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.S. sulla base di quattro motivi. M.L. ed T.E. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 1168 e 2697 c.c.. Si denuncia erronea valutazione delle risultanze istruttorie, evidenziandosi il contenuto di alcune deposizioni, il sussistere di parentele e affinità tra tutti i testi e le parti rispetto ad altri testi disinteressati, nonchè altri elementi probatori assunti come non valutati. Si deduce anche insufficiente motivazione circa la ritenuta inattendibilità di alcuni testi.

2. Anche con il secondo motivo si deduce, per altro verso, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 1168 e 2697 c.c., nonchè art. 2712 c.c.. Si denuncia “grave errore motivazionale in ordine alla prova” in merito allo stato della rete e alla sua inamovibilità.

3. Parimenti con il terzo motivo si deduce, da un ulteriore punto di vista, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 nonchè art. 2712 c.c.. Si denuncia erronea valutazione in ordine allo stato della rete, in relazione a talune risultanze fotografiche (anche in riferimento alle età di una persona e di un cane pastore maremmano) e alle deposizioni di alcuni testi, oltre che a una perizia asseverata.

4. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, per essere analoghe le ragioni della loro inammissibilità.

4.1. Al riguardo, va richiamato che:

– il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione;

– tale diverso vizio, non direttamente evocato nel presente procedimento, in esso avrebbe potuto essere declinato ratione temporis secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che ha limitato il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale dell'”omesso esame” di fatti storici; la censura secondo la giurisprudenza di questa corte presuppone che l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o della “contraddittorietà” della motivazione, e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ciò posto in ordine alla limitazione al minimo costituzionale del controllo della motivazione attraverso il parametro dell'”omesso esame”, va detto e ciò rende rilevante l’excursus operato – che la giurisprudenza ha specificato che la possibilità di sollevare le doglianze precluse, rispetto al precedente testo del n. 5, neppure sopravvive come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c., in relazione a presunte violazioni di norme processuali in tema di motivazione delle sentenze (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928), doglianze invece fatte valere nel presente procedimento (ove sono state dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alle norme anche sostanziali in tema di prove).

4.2. Ciò posto, nel caso di specie, quanto alle censure fondate su presunti errores in iudicando, nessuna erronea applicazione della legge – nel senso dianzi chiarito relativo alle fattispecie astratte – la parte ricorrente ha posto in luce nell’ambito del mezzo di ricorso. La corte d’appello, lungi dal violare alcuna norma in tema di possesso, ha ritenuto soltanto, in via fattuale, non provato il possesso del signor B..

4.3. Quanto poi ai vizi di motivazione (anche in correlazione alle norme in tema di prova), dedotti con il secondo motivo, e indirettamente con il terzo in tema di prova, si censura non essere state esaminate alcune risultanze istruttorie, che avrebbero indotto a una diversa decisione. Si trae da ciò che il fatto storico (dell’esistenza o meno del passaggio), escluso nella sua esistenza, dalla corte d’appello, sulla base di complete valutazioni sopra riepilogate, è stato esaminato, anche se quale elemento istruttorio può non essere stato menzionato nella motivazione. Le censure, in quanto travalicanti rispetto ai limiti dell’omesso esame”, anche se sottoposte sotto la veste di vizi procedimentali (o di violazione degli standard probatori), sono dunque inammissibili.

4.4. In altri termini, sotto la veste di censure per violazione di legge e vizi processuali afferenti la motivazione, la parte ricorrente ha sottoposto a questa corte – in luogo che errores in iudicando o pretermissioni motivazionali riferite a specifici fatti storici decisivi istanze di riesame degli apprezzamenti di merito del materiale probatorio, non esigibili in sede di legittimità.

5. Con il quarto motivo si chiede la revisione della pronuncia sulle spese per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi.

5.1. Il motivo è assorbito, non essendosi verificato l’accoglimento delle precedenti censure, cui il motivo stesso è stato ricollegato.

6. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.300 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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