Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30546 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2017, (ud. 08/11/2017, dep.20/12/2017),  n. 30546

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Azienda sanitaria provinciale di Catania propose opposizione, con atto di citazione del 27 febbraio 2006, al decreto ingiuntivo col quale il Giudice di pace di Catania le aveva ordinato il pagamento della somma di Euro 1.393,40 in favore della Credifarma s.p.a., a titolo di spese farmaceutiche sostenute da una farmacia in favore di assistiti convenzionati col Servizio sanitario nazionale.

Si costituì in giudizio la società creditrice, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Giudice di pace rigettò l’opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò la parte opponente al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dalla ASL soccombente e il Tribunale di Catania, con sentenza del 23 febbraio 2016, in riforma di quella di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Credifarma s.p.a. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e dell’ulteriore somma di Euro 5.400 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, atteso il carattere “infondato e pretestuoso” delle difese della parte appellata.

Ha ritenuto il Tribunale che il diritto azionato nella fattispecie fosse soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4).

3. Contro la sentenza del Tribunale di Catania ricorre la Credifarma s.p.a. con atto affidato a due motivi.

Resiste l’Azienda sanitaria provinciale di Catania con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta errata e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4), rilevando che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale.

1.1. Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già affermato, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4), per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, nè alle prestazioni derivanti da un umico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (sentenza 6 dicembre 2006, n. 26161).

Ora, in relazione ai crediti dei farmacisti nei confronti delle ASL, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94, art. 9, ciascun farmacista è tenuto alla consegna delle ricette con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione, mentre l’ente tenuto al pagamento deve, entro il giorno 25 di ciascun mese, corrispondere il saldo delle ricette spedite il mese precedente (v. sul punto la sentenza 25 ottobre 2013, n. 24157).

Tale obbligo di consegna e di conseguente rimborso devono sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che non è imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto. Se, in ipotesi, la farmacia non avesse venduto nulla nel mese, nulla potrebbe trasmettere – e nulla dovrebbe essere rimborsato. Ciò comporta che il credito in questione non può farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale.

Nella specie il Tribunale di Catania, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha rilevato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era sorto nell’ottobre 1992 e che il primo atto di interruzione della prescrizione risaliva al 28 novembre 2001; il che significa che il periodo di prescrizione decennale non si era ancora compiuto.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestata applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, rimane assorbito.

3. Il ricorso, pertanto, è accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il merito della causa applicando alla fattispecie la prescrizione decennale e liquiderà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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