Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30545 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 26/11/2018), n.30545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3135-2014 proposto da:

B.M., (OMISSIS), P.E.C. (OMISSIS),

F.A. (OMISSIS), T.G. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), CO.EL. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, IA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

PELLICCIONI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3567/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/08/2013 R.G.N. 8620/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso:

udito l’Avvocato ALBERTO BUZZI per delega Avvocato PATRIZIA

PELLICCIONI;

udito l’Avvocato DAVIDE BONSIGNORIO, per delega GERARDO VESCI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con sentenza del 1.10.2013 la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda degli attuali ricorrenti, tutti dipendenti della Rete Ferroviaria Italiana spa, inquadrati nell’8^ categoria con profilo professionale di capo stazione sovrintendente, diretta a far accertare il loro diritto di essere inquadrati nella 9^ categoria, profilo professionale di “(OMISSIS)”, per aver svolto mansioni di dirigenti centrali operativi presso l’ufficio D.C.O. di (OMISSIS) da epoca antecedente al 26.7.1991, mansioni correlate alla circolazione dei (OMISSIS) sulla base di disposizioni di massima previste da regolamenti aziendali di carattere tecnico, chiedendo la condanna della società ad operare detto inquadramento ed al pagamento delle differenze retributive da ciascuno maturate.

2)Per la corte di merito le funzioni svolte dai ricorrenti rientravano nell’ottava categoria di cui al CCNL 1990/1992, applicabile ratione temporis, anche integrato con gli accordi sindacali del 1991, perchè i lavoratori svolgevano la loro attività con qualifica di D.C.O, dirigente centrale operativo, figura corrispondente al quadro porfessional B secondo il CCNL del 2003, presso la dirigenza centrale operativa della stazione di (OMISSIS), dove esisteva un Dirigente Centrale con lo specifico compito di “regolare la circolazione”, operando da un posto unico centrale e ricevendo in tempo reale dai dirigenti di movimento delle varie stazioni della tratta i vari passaggi dei treni.

3)La corte di merito ha poi osservato che con le nuove tecnologie erano stati creati apparati di stazione che eseguono operazioni prima di pertinenza dell’aiutante di movimento, così che l’intervento diretto del DCO avviene solo in caso di guasto dell’apparato; che presso la stazione di (OMISSIS), nel regime ordinario, l’attività dei ricorrenti si svolgeva nell’ambito delle procedure e delle direttive di massima apprestate dal Capo del reparto Gestione Circolazione – quadro di livello A – in qualità di superiore gerarchico degli stessi; che non era stato provato che il DCO disponesse i rallentamenti nè le precedenze o che avesse il potere di modificare gli orari previsti.

5) La corte territoriale ha ancora osservato che dalla documentazione depositata dalla società era risultato che l’ufficio DCO di (OMISSIS) è sempre stato alle dipendenze di una struttura più ampia di nono livello e che la prova testimoniale aveva dimostrato che i ricorrenti in qualità di DCO coordinavano un settore particolare dell’esercizio, ma non l’intero esercizio, fatto di più settori e che svolgevano la loro attività facendo comunque riferimento a disposizioni di esercizio ricevute su linee in telecomando, sia nella gestione della normalità della circolazione sia nella gestione delle anomalie; ciò in quanto anche non essendo previsto un D.C.C.M. – dirigente centrale di movimento – presso la stazione di (OMISSIS), dalla documentazione in atti emergeva che era il direttore centrale di (OMISSIS) ad avere la giurisdizione delle linee facenti capo a (OMISSIS).

6) Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione B.M. e gli altri litisconsorti affidato a due motivi, poi illustrato con memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c., a cui ha resistito la società datrice di lavoro con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7) Con il primo motivo di ricorso i lavoratori deducono la violazione dell’art. 2013 c.c., nonchè dell’accordo sindacale 26.7.1991 e dell’art. 21 del CCNL 90791: la corte distrettuale non avrebbe confrontato le mansioni svolte dai ricorrenti in base al corretto parametro normativo che nel caso in esame doveva essere rivenuto in principalità nella definizione di specifici profili professionali, contenuti nell’accordo sindacale del 26.7.1991 ed ivi indicati come corrispondenti ai vari livelli rispetto a quelli generali contenuti nel contratto collettivo, dovendosi dare quindi rilievo alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi. Diversamente la sentenza impugnata per inquadrare le mansioni dei ricorrenti nella categoria rivendicata, dopo aver richiamato le definizioni di 8 e di 9 categoria di cui al CCNL 90/92 avrebbe fatto riferimento solo alla declaratoria di capo stazione sovraintendente – 8 categoria – , come definita dall’accordo 26.7.1991 e non anche alla rivendicata figura di (OMISSIS), sempre definita dal citato accordo, così pervenendo ad escludere l’attribuzione della 9 categoria. Secondo i ricorrenti nel citato accordo sindacale la declaratoria delle mansioni di (OMISSIS) non contiene l’astratto riferimento ad “autonomia di iniziativa e discrezionalità” come caratteristica della figura inquadrata nella 9 categoria, ma indica solo la concreta attività, che è quella di “vigilanza, coordinamento e controllo su più impianti”.

8) La corte avrebbe errato nell’individuare il parametro normativo, finendo altresì per omettere la ricostruzione della concreta attività svolta dai ricorrenti, in termini di compiti e mansioni che non vengono esaminate, difettando altresì un completo raffronto tra le mansioni accertate ed la precisa fonte normativa,costituita appunto dal citato accordo del 26.7.1991, mai richiamato.

9)Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la corte avrebbe posto a fondamento della decisione fatti affermati apoditticamente di cui non ha indicato la fonte di prova, che non trovano conferma nei documenti prodotti o in altre prove testimoniali. In particolare la corte territoriale non avrebbe esplicitato in base a quali ragioni aveva ritenuto superate le disposizioni aziendali richiamate dai ricorrenti (“disposizioni per il servizio con Dirigente centrale” e “istruzioni per l’esercizio del telecomando”), il cui utilizzo era stato confermato anche dai testimoni escussi.

10) Il primo motivo è fondato. Come già osservato in precedenti decisioni di questa corte in fattispecie analoga (cfr Cass. n. 20015/2012, richiamata nel ricorso, Cass. n. 35471/2015), nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento dei dipendenti, una volta effettuato l’accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte dai lavoratori, non si può prescindere dalla disamina dei profili professionali previsto dallo specifico Accordo sindacale del 26 luglio 1991, che, nel definire il contenuto professionale della 9 categoria rivendicata dai lavoratori, ossia quella del capo settore stazione, prevede lo svolgimento di “attività di vigilanza coordinamento e controllo su più impianti anche di rilevante entità ed importanza”; pertanto il solo richiamo operato dalla sentenza impugnata alla più generica declaratoria del contratto collettivo nazionale risulta non corretto.

11) Ed infatti questa corte ha affermato (Cfr Cass. n. 3547/2016, oltre Cass. n. 20015/2012, Cass. n. 1083/2003) che “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poichè le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”. E lo stesso principio è stato enunciato anche con riferimento proprio ai rapporti di lavoro dei ferrovieri da Cass. n. 1083/2003, ponendo in luce che le parti collettive avevano classificato il personale non in base ad astratti contenuti professionali, ma con riferimento a specifiche figure professionali.

12) Ed infatti le declaratorie dell’8 e della 9^ categoria quadri, di cui all’allegato 4 del CCNL 1990/1992, contengono una descrizione ampia ma generale delle caratteristiche delle attività e delle responsabilità proprie delle categorie che, in attuazione del rinvio contenuto nell’art. 21 del citato contratto, sono state meglio definite nell’accordo nazionale sindacale del 27.7.1991, con specifica individuazione dei rispettivi profili professionali di Capo Stazione Sovraintendente (di 7 categoria) e di (OMISSIS) (di 9 categoria), profili per i quali sono state descritte espressamene le attività che li tipizzano.

13) La corte distrettuale, dopo aver richiamato le declaratorie astratte e generali di quadro di 7^ e di 9^ categoria, di cui all’allegato al CCNL del 1990, ha svolto l’indagine individuando come paramento normativo con cui raffrontare la mansioni svolte dai ricorrenti in particolare tali declaratorie, facendo riferimento solo all’astratto criterio “dell’autonomia di iniziativa e discrezionalità di poteri”, mentre avrebbe invece dovuto fare concreto riferimento a quanto espressamente descritto nel profilo di (OMISSIS) con riferimento alla specifica attività di “vigilanza, coordinamento e controllo di più impianti, anche di rilevante importanza nel settore e sulla circolazione”, come previsto dall’accordo nazionale prima citato.

14) Anche le prove testimoniali acquisite in primo grado per accertare la fondatezza o meno del superiore inquadramento rivendicato ed esaminate in sentenza, sono pertanto state valutate alla luce di una imperfetta e parziale individuazione della norma contrattuale di riferimento, dovendo invece la corte tener conto anche della specifica figura professionale la cui attività era descritta nel profilo prima ricordato.

15) La sentenza deve pertanto essere cassata con accoglimento del primo motivo di ricorso, rimanendo assorbito il secondo, e con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione che dovrà riesaminare il gravame alla luce dei principi di diritto in particolare indicati ai paragrafi 13 e 14, oltre che provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte di appello di Roma in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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