Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30544 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 22/11/2019), n.30544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1717/2015 proposto da:

D.S.M., G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato

GENNARO ESIBIZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO

DAVINI;

– ricorrenti –

contro

D.R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V. IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato CESARE ANTETOMASO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI FICARRA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1335/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata in data 03.08.2010 il tribunale di Padova ha rigettato la domanda proposta da D.R.E. nei confronti dei coniugi D.S.M. ed G.A., proprietari di un immobile confinante con quello dell’attrice, volta all’accertamento dell’illegittimità dell’apertura di vedute inserite nella veranda posta al piano superiore, in quanto aperta in violazione delle distanze; accogliendo la riconvenzionale di questi ultimi di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di mantenere le aperture, per essere esse già esistenti nella precedente veranda, poi regolarmente ristrutturata.

2. Avverso la predetta decisione D.R.E. ha proposto appello, lamentando la non corrispondenza tra la dichiarazione rilasciata da parte dei convenuti al comune di Padova con d.i.a., nella quale si faceva riferimento a “opere interne di demolizione e ricostruzione del solaio est”, e l’effettiva realizzazione dell’opera, che aveva comportato l’abbattimento e la ricostruzione dell’intera veranda. Pertanto, a detta dell’appellante, erano state aperte due nuove vedute, prima non esistenti, sul lato nord e sul lato est dell’immobile, in contrasto con il disposto di cui all’art. 905 c.c.. Pertanto l’appellante ha insistito per la rimozione, oltre al risarcimento del danno sofferto per l’apertura illegittima delle vedute, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.. I coniugi D.S., costituitisi in giudizio, hanno ribadito di aver acquisito per usucapione il diritto di veduta.

3. Con sentenza depositata in data 29.05.2014 la corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha ordinato la “chiusura” delle due vedute in quanto illegittime. A sostegno della decisione ha ritenuto, sulla base dei disegni allegati alla domanda di condono originariamente presentata nonchè a seguito di escussione di testi, che risultasse provata realizzata negli anni ‘60 l’assenza di affacci sul lato est della precedente veranda, oltrechè la mancanza di infissi apribili, e ciò sino al 1997, con dismissione del diritto di veduta acquisito precedentemente per usucapione. Pertanto, la realizzazione delle finestre oggetto del giudizio, secondo il giudice di secondo grado, doveva ritenersi come nuova creazione di vedute, avvenuta in violazione delle distanze.

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso D.S.M. e G.A. sulla base di cinque motivi, successivamente illustrati da memoria. D.R.E. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato

all’accoglimento del ricorso principale, su un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione dell’art. 113 c.p.c., per non aver la corte d’appello motivato la decisione difforme rispetto a quella di primo grado, non evidenziando le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto che la decisione del tribunale fosse erronea, “non potendosi ammettere” una riforma “solo sulla base di una diversa opinione”.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Va richiamato che al vizio di motivazione l’art. 360 c.p.c., comma 1 (nel presente procedimento ratione temporis applicabile secondo il testo successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) dedica una specifica disciplina, essendo stata dal legislatore limitata la critica ammissibile al minimo costituzionale dell'”omesso esame” di fatti storici; il controllo in cassazione non consente dunque più mere critiche alla motivazione, in assenza di indicazione di effettivi “fatti storici” del tutto trascurati; ciò oltre alla deduzione di motivazione mancante dal punto di vista grafico o apparente o contenente affermazioni totalmente inconciliabili. L’avvenuta limitazione del controllo sulla motivazione non può essere ovviata, irritualmente, mediante la deduzione di vizi in ordine alla completezza della motivazione in riferimento – come nel caso di specie – alle norme del c.p.c. e relative disp. att., nè in ordine al riparto o alla valutazione in tema di prove in riferimento alle norme del predetto c.p.c. e del c.c..

1.4. Il motivo, già per quanto innanzi inammissibile, è peraltro non pertinente rispetto alla logica delle impugnazioni: al giudice d’appello, infatti, nei limiti dei motivi, è data la possibilità nel nostro ordinamento di effettuare una revisio prioris instantiae, ciò che il ricorrente pare negare. Comunque la sentenza di secondo grado, oltre a contenere un’ampia ricostruzione dei fatti di causa, motiva la decisione di cui al proprio dispositivo sia sulla base della valutazione delle prove poste a fondamento della decisione (ai sensi dell’art. 116 c.p.c.), sia sulla base delle norme di diritto, facendo riferimento in particolare alla violazione della norma di cui all’art. 905 c.c. (v. a riguardo pag. 9 della sentenza di appello e al successivo sviluppo alla p. 17).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 1158 e 1146 c.c., per aver il giudice di secondo grado ritenuto di non prendere in considerazione ai fini della decisione la testimonianza resa dal teste Gr.Di., in quanto contraddetta dalla precedente domanda di condono resa in data 29.07.1986, nella quale era possibile riscontrare che le vetrate della veranda non erano apribili sul lato est.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Va richiamato che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

2.3. Nel caso di specie, nessun problema interpretativo dell’art. 1158 c.c., viene sottoposto, essendo invece le censure riferite alla presunta erroneità della valutazioni della corte locale circa la sussistenza o l’insussistenza dei presupposti ai fini dell’usucapione. Trattasi dunque, sotto la veste di censura per error in iudicando, di istanza di riesame di un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità.

2.4. Solo per completezza può notarsi come l’inammissibilità sia confermata dall’esame dell’argomentazione a sostegno del motivo: il ricorrente sostiene la prevalenza, in materia di accertamento dell’usucapione, della prova testimoniale più recente sulle prove documentali più risalenti nel tempo, oltre altra prova testimoniale. E’ pacifico che la valutazione delle prove, quando ad esse non è attribuito uno specifico rilievo legale, è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito, anch’esso insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia stata ignorata una prova decisiva ai fini del giudizio, da dedurre secondo le regole dell'”omesso esame”.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si deduce che la corte d’appello non avrebbe preso in considerazione ai fini della decisione, oltre all’accertamento operato dal tribunale, il doc. 13 foto n. 1, prodotto dalla stessa parte attrice in primo grado, raffigurante una vetrata presente sul lato est inserita nella veranda poi ristrutturata.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. In primo luogo, quanto alla deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c., al di là di ogni considerazione circa la sua formulazione su cui si sofferma la controricorrente, l’inammissibilità discende dal fatto per cui la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non può riguardare mai l’omessa considerazione di un fatto, ma riguarda la mancata considerazione di una domanda o di un’eccezione. In tal senso questa corte ritiene (cfr. ad es. Cass. n. 1539 del 22/01/2018) che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali. Nel caso di specie, dunque, l’asseritamente omessa considerazione della valutazione effettuata dal primo giudice e di una foto non possono rilevare ex art. 112 cit..

3.3. In secondo luogo, la censura di omesso esame, di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1 cit., secondo la giurisprudenza di questa corte presuppone che l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o della “contraddittorietà” della motivazione. In tale ambito resta fermo – e ciò rileva ai fini in discorso – che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928). Orbene, l’aver omesso di citare l’esistenza di una foto di una vetrata (di cui peraltro in causa si discute se aperta o chiusa), nel quadro di una per altro verso lunga ed esaustiva ricostruzione in fatto compiuta dalla corte d’appello, sulla base della valutazione di una pluralità di altri elementi probatori, non costituisce omesso esame fatto storico, essendo stato il fatto storico (cioè la situazione pregressa dei luoghi) esaminata, pur senza citare il singolo elemento probatorio. A maggior ragione ciò vale per il ragionamento probatorio del primo giudice, da cui la corte d’appello ha dissentito, per ciò solo considerandolo; ciò esime ulteriormente dal chiarire che il ragionamento probatorio del primo giudice non solo non è un fatto storico rilevante ex n. 5, ma non costituisce neppure elemento probatorio.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 100,112 e 115 c.p.c., per non aver la corte d’appello considerato la carenza d’interesse dell’originaria attrice a contestare l’irregolare apertura della veduta sulla veranda posta al primo piano, in quanto la stessa sarebbe stata tenuta a sopportare comunque la servitù di veduta dalla terrazza, distante appena 20 centimetri dall’altra veduta oggetto del presente giudizio.

4.1. Il motivo, ammissibile in quanto corrispondente a questione già portata all’attenzione della corte d’appello, è infondato.

4.2. Non si può infatti negare la sussistenza di un interesse ad agire dell’originaria parte attrice, laddove in tema di vedute, il proprietario del fondo o dell’immobile contiguo ha tutto l’interesse a che siano rispettate le distanze stabilite dalla legge, anche in presenza di una veduta preesistente a poca distanza dalla nuova. In tal senso questa corte ha ritenuto che in tema di servitù di veduta – il cui aggravamento è illegittimo ai sensi dell’art. 1067 c.c., comma 2 – il giudice del merito, al fine di stabilire se determinate innovazioni rendano o meno più gravosa la condizione del fondo servente, non deve limitarsi a considerare l’utilitas, ovvero l’oggetto della servitù nella sua specifica essenza qualitativa, ma deve anche considerarne l’entità quantitativa attraverso l’esame delle condizioni che ne consentono l’esercizio, a tal fine tenendo conto di qualsiasi modificazione che, anche parzialmente alterando la quantità del godimento consentito – dal titolo o dal possesso – al proprietario del fondo dominante, possa correlativamente determinare una intensificazione dell’onere a carico del fondo servente (cfr. ad es. Cass. n. 3481 del 19/05/1988 che ha cassato sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo l’esercizio della veduta da una seconda terrazza sul rilievo che tale nuova veduta costitutiva estrinsecazione della preesistente servitù; cfr. nel medesimo senso Cass. n. 209 del 11/01/2006, n. 15538 del 08/07/2014 e n. 9877 del 20/04/2018).

5. Con il quinto motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 2059,1223,1224 e 1227 c.c., nonchè dell’art. 113 c.p.c. per aver il giudice riconosciuto un danno dalla presenza di aperture irregolari, in via equitativa, senza prove della sua sussistenza e in assenza di una condotta di reato suscettibile di determinare un risarcimento ai sensi dell’art. 2059 c.c..

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Va sul punto data continuità alla giurisprudenza di questa corte secondo la quale la lesione del diritto di proprietà, conseguente all’esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sè produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell’art. 1226 c.c. (cfr. ad es. Cass. n. 7972 del 27/03/2008).

6. Oltre a riproporre eccezioni non accolte, con il controricorso D.R.E. ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, su un motivo relativo a profilo concernente la mancata previa usucapione di una veduta in capo alle controparti.

6.1. Il motivo è assorbito, stante il rigetto a pronunciarsi del ricorso principale.

7. In definitiva va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti a carico dei soli ricorrenti principali per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e condanna i ricorrenti principali alla rifusione a favore della controricorrente-ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a carico dei soli ricorrenti principali dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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