Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30544 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30544 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 20006-2016 proposto da:
INDRACCOLO ENRICO LARIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
COMUNE COLLEPASSO e BANCA POPOLARE PUGLIESE;

– intimate avverso la sentenza n. 198/2016 del TRIBUNALE di LECCE, emessa
il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
NIARIA CIRILLO.

Data pubblicazione: 20/12/2017

FATTI DI CAUSA
1. Il Comune di Collepasso ha convenuto in giudizio davanti al
Tribunale di Lecce, nel giudizio di merito di opposizione agli atti
esecutivi, Enrico, Giovanna ed Andrea Indraccolo, nonché la Banca
popolare pugliese e la s.r.l. Immobiliare Generano, per ottenere la

dell’esecuzione del medesimo Tribunale, Sezione distaccata di
Galatina, aveva assegnato all’avv. Enrico Indraccolo una somma nel
procedimento di espropriazione presso terzi da lui promosso avverso il
Comune.
Il Tribunale, con sentenza del 15 gennaio 2016, ha accolto
l’opposizione, ha revocato la suindicata ordinanza ed ha compensato le
spese.
Ha osservato quel Giudice che la Corte d’appello di Lecce, con
sentenza del 23 febbraio 2011, n. 170, aveva disposto la cancellazione
dal ruolo della causa promossa dall’avv. 1ndraccolo, con conseguente
nullità di tutti gli atti successivi alla notifica della citazione e della
sentenza, ivi compresa l’ordinanza di assegnazione impugnata.
Il Tribunale ha richiamato, a conferma, la sentenza della Corte di
cassazione n. 26623 del 2014.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Lecce propone ricorso l’avv.
Enrico Indraccolo con atto affidato a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premette il ricorrente che, a seguito di ordinanza ai sensi dell’art.

186-quater cod. proc. civ. pronunciata nel giudizio da lui promosso
Ric. 2016 n. 20006 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

revoca dell’ordinanza del 4 febbraio 2010 con cui il Giudice

contro il Comune di Collepasso, egli aveva proceduto al pignoramento
delle somme a lui dovute presso la tesoreria del Comune panca
.popolare pugliese). Il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato la
richiesta di sospensione avanzata con l’opposizione agli atti esecutivi
ed aveva fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito,

del 4 febbraio 2010. Nel successivo giudizio, tuttavia, egli era rimasto
contumace per l’inesistenza della notifica nei suoi confronti, come
risultava dalla cartolina postale non firmata effettivamente da lui.
2. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per una serie di
ragioni.
Innanzitutto, perché è formulato con una tecnica non rispettosa
dell’art. 366, primo comma, n. 3) e n. 6), del codice di procedura civile.
Esso, infatti, non contiene un’adeguata esposizione sommaria dei fatti
di causa tale da porre questa Corte in condizioni di comprendere con
precisione quale sia stato l’iter processuale che ha condotto all’odierno
ricorso. Analogamente, il ricorso richiama atti senza la necessaria
indicazione della loro reperibilità nel fascicolo a disposizione del
Collegio.
2.1. I rilievi di inammissibilità, però, non finiscono qui.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per
violazione del principio del contraddittorio; tale motivo è
inammissibile, perché eventuali vizi di notifica verificatisi nella causa di
espropriazione promossa dall’avv. Indraccolo nei confronti del
Comune di Collepasso dovevano essere fatti valere in quella sede e
non nel presente giudizio, che è un’opposizione agli atti esecutivi
avverso l’ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di
espropriazione presso terzi.

Ric. 2016 n. 20006 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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assegnando al creditore la somma di euro 289.087,18 con l’ordinanza

Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.; ed anche tale
motivo è inammissibile perché la censura, del tutto oscura, non coglie
e non supera la ratio decidendi della . sentenza impugnata; il carattere
definitivo o meno della sentenza della Corte di cassazione citata nella

quest’ultima si regge su altre argomentazioni non censurate in questa
sede. E comunque, la pronuncia di questa Corte n. 26623 del 2014 —
che, secondo il ricorrente, sarebbe stata impugnata per revocazione — è
evidentemente citata per errore, perché non ha nulla a che vedere con
la vicenda qui in esame.
3. Rimane assorbito l’ultimo motivo, con il quale si lamenta violazione
e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., trattandosi di
doglianza comunque infondata, perché per pacifica giurisprudenza
nell’espropriazione presso terzi l’ordinanza di assegnazione di una
somma da parte del giudice dell’esecuzione è impugnabile con lo
strumento dell’opposizione agli atti esecutivi e non con quello
dell’opposizione all’esecuzione (sentenze 30 dicembre 2014, n. 27533,
e 19 ottobre 2015, n. 21081).
4. 11 ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo, unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ric. 2016 n. 20006 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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sentenza impugnata non assume un peso decisivo, posto che

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da. parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile — 3,1’8 novembre 2017.

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