Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30543 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AMBULATORIO DI DIALISI S.A.S. DI GIUGA RITA & CASCIO

MARCELLA

(OMISSIS), in persona dell’amministratore, G.R.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo

studio dell’Avvocato PISTRITTO GIUSEPPE, rappresentate e difese dagli

Avvocati MADDALENA SALVATORE, RIZZA GIAMBATTISTA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M., GU.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 514/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

05/05/2010, depositata il 27/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF;

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato una relazione del seguente tenore: “Con sentenza depositata il 27 maggio 2010 la Corte d’appello di Catania ha rigettalo il gravame proposto dalla società Ambulatorio di dialisi s.a.s. di Giugo Rita e Coscio Marcella, nonchè personalmente dalla sig.ra G.R., contro la decisione con cui il Tribunale di Siracusa aveva rigettato l’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal presidente del medesimo tribunale su ricorso dei sigg.ri Gu.Sa. e C.M..

Questi ultimi, in quanto soci della società sopra indicata, avevano chiesto in via monitoria, rispettivamente, gli importi di L. 26.962.000 e L. 80.886.000 a titolo di utili maturati e non distribuiti. La società, di cui la sig.ra G. era una delle accomandatarie, aveva resistito sostenendo che detti crediti erano stati già soddisfatti mediante pagamenti eseguiti da un altro socio accomandante, il sig. N.G., marito della sig.ra G..

Ma il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi, hanno escluso che la documentazione versata in causa fosse idonea dimostrare la riferibilità dei pagamenti eseguiti dal predetto sig. N. al credito in contestazione, essendo inoltre i capitoli di prova orale dedotti inammissibili per genericità.

2. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso la società sopra menzionata e la sig.ra G., formulando tre motivi di censura.

I ricorrenti si dolgono, in primo luogo, che la corte di merito non abbia tenuto conto del fatto che il sig. N., pur essendo formalmente un socio accomandante, si era ingerito nella gestione della società, sicchè i pagamenti da lui eseguiti in favore degli altri soci avrebbero dovuto esser considerati come pagamenti di debiti facenti capo alla stessa società. Sostengono, in secondo luogo, che l’onere di provare la non riferibilità di detti pagamenti al credito per riscossione degli utili sociali gravava su coloro che quei pagamenti avevano ricevuto, e che una tal prova non era stata invece fornita. Lamentano, infine, la mancata ammissione della prova orale dedotta nel giudizio di merito.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

3. Si prospetta l’eventualità che il ricorso possa essere rigettato con ordinanza, per manifesta infondatezza, a norma dell’. 375 c.p.c., n. 5.

3.1. L’assunto sul quale si basa il primo motivo di ricorso è che il sig. N., socio accomandante, abbia di fatto gestito la società e che, pertanto, il pagamento da lui materialmente eseguito in favore degli odierni intimati avrebbe senz’altro dovuto essere imputato alla medesima società.

Ma un tale assunto presuppone una situazione di fatto che l’impugnata sentenza non ha accertato; nè ovviamente la si potrebbe accertare in sede di legittimità. La corte di merito, al contrario, ha evidenziato come il sig. N. non abbia mai speso il nome della società nell’eseguire i suindicati pagamenti con assegni tratti da un suo conto corrente personale; ed ha anche osservato come, sempre in punto di fatto, nè per data nè per importo tali assegni appaiono riferibili agli utili che la società avrebbe dovuto corrispondere ai propri soci a chiusura dell’esercizio 1992.

Tali considerazioni non sembrano in alcun modo scalfite dal motivo di ricorso in esame.

3.2. Quanto appena osservato sembra assorbente anche rispetto alla doglianza in tema di onere della prova, essendo evidente che, se in punto di fatto non risulta possibile riferire il pagamento allegato dai ricorrenti al credito vantato dagli attuali intimati, non contestato nella sua originaria sussistenza, da nessun altro onere costoro erano gravati nell’escutere detto credito.

3.3 L’ultimo motivo di ricorso parrebbe inammissibile, sia per l’assoluta genericità della doglianza in esso esposta, sia per il difetto di autosufficienza derivante dalla mancata indicazione del tenore dei capitoli di prova dei quali i ricorrenti lamentano la mancata ammissione.

4. Ove il collegio condivida le suesposte considerazioni, il ricorso dovrebbe essere rigettato.

Il collegio condivide tali considerazioni, alle quali nessuna osservazione è stata mossa dalle parti, che non hanno depositato memorie nè hanno svolto difese orali.

Per le ragioni sopra indicate, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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