Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30543 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30543 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19788-2016 proposto da:
DALLA A ALLA ZEBRA DI MARCO E ROBERTO MAI AVASI
SNC, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in
ROL\ \L\ LUIGI SETT I ,:MBR I N1,30, presso lo

studio

dell’avvocato GIANLUCA SINION, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO ANTONIO LUIGI PERSICI;

– ricorrente contro
CONDOMINIO di VIA CESARE BATTISTI 2 (COLLEGNO), in
persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TACITO 7, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO
CORONATI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRO LOMBARDO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 281/2016 del TRIBUNALE di TORINO,
depositata il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
N1ARIA CIRILLO.

. La s.n.c. Dalla A alla Zebra convenne in giudizio, davanti al Giudice
di pace di Torino, il Condominio di Via Cesare Battisti 2 di Collegno,
chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un allagamento
verificatosi nell’appartamento dalla stessa condotto in locazione a
seguito di una fuoriuscita d’acqua dall’autoclave condominiale.
Si costituì in giudizio il convenuto, dichiarando che la manutenzione
dell’autoclave era affidata ad una società esterna; chiese, pertanto,
l’autorizzazione alla chiamata in causa della stessa e, nel merito, il
rigetto della domanda.
Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò il Condominio al
risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata da parte del Condominio
soccombente e il Tribunale di Torino, con sentenza del 13 maggio
2016, ha accolto il gravame, ha rigettato la domanda proposta dalla
s.n.c. Dalla A alla Zebra ed ha condannato quest’ultima alla
restituzione della somma incassata a seguito della provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado ed al pagamento delle spese
del doppio grado di giudizio.
Ha ritenuto il Tribunale che la linea difensiva assunta dalla società
attrice consentiva di ritenere ammesso, per non contestazione, il fatto
che il Condominio aveva affidato in gestione ad una società terza la
manutenzione dell’autoclave; doveva perciò considerarsi provato che il
Condominio, benché proprietario dei locali dove si trovava l’autoclave,
Ric. 2016 n. 19788 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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FATT I DI CAUSA

non avesse alcun potere di intervento sulla stessa, affidata alla integrale
gestione di un terzo, venendo meno in tal modo la responsabilità a
titolo di custodia di cui all’art. 2051 del codice civile. Neppure poteva
essere accolta la domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., posto che la
società attrice non aveva provato che la fuoriuscita d’acqua fosse

3. Contro la sentenza del Tribunale di Torino ricorre la s.n.c. Dalla A
alla Zebra con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste il Condominio di Via Cesare Battisti 2 di Collegno con
controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 del codice di
procedura civile.
Secondo la ricorrente, il principio di non contestazione dovrebbe
essere letto assieme a quello di vicinanza della prova, potendo operare
solo in riferimento a fatti che si è ragionevolmente tenuti a conoscere.
Dalla documentazione in atti risulterebbe, invece, che la ricorrente non
aveva alcuna contezza dell’affidamento dell’autoclave a terzi, per cui
non era tenuta, sul punto, ad alcuna contestazione.
1.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha fatto discendere dall’applicazione del
principio di non contestazione il venire meno dell’obbligo di custodia
del Condominio, nel contempo negando anche la possibilità di una
condanna di questo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. In realtà, a
prescindere dall’esattezza o meno del richiamo al principio di non
Ric. 2016 n. 19788 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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dipesa da una condotta colposa del Condominio.

contestazione, può ritenersi che la circostanza dell’affidamento a terzi,
da parte del Condominio, della gestione dell’autoclave dalla. quale
derivò il danno fosse una circostanza pacifica, tanto che il convenuto
chiese di poter estendere il contraddittorio nei confronti della società
di gestione. Né può tacersi che ogni accertamento circa la conoscenza

trattandosi di questione attinente al merito.
Il vero nodo problematico della sentenza impugnata risiede nel fatto,
ora richiamato, per cui il Tribunale ha ritenuto che la non
contestazione. sulla circostanza dell’affidamento a terzi facesse venire
meno anche l’obbligo di custodia in capo al Condominio. Ma rispetto a
tale ratio decidendi il motivo di ricorso è del tutto inconfcrente, perché
non pone sul punto alcuna censura.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10
marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art.: 13; coniitia 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rz,g.etta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 800,
di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Ric. 2016 n. 19788 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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o meno di quell’affidamento sarebbe inammissibile in questa sede,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile — 3,1’8 novembre 2017.

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