Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30542 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 22/11/2019), n.30542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19764-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE 2003 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PHILIP LAROMA JEZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2630/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Presidente Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lucca. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della contribuente contro un preavviso di iscrizione ipotecaria per IRES, IVA e IRAP, relativo all’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 14, art. 145 c.p.c. e artt. 2697 e 2700 c.c.;

che la CTR – nel reputare non idonea la notifica dell’atto impositivo – avrebbe omesso di considerare che il plico era stato consegnato presso l’indirizzo del destinatario e nelle mani di persona qualificatasi come domiciliataria dello stesso e che, in ogni caso, la prova contraria sarebbe spettata al destinatario stesso;

che la società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il motivo è fondato;

che dall’avviso di ricevimento contenuto nel ricorso si evince che la notifica fu effettuata, all’indirizzo indicato quale luogo di domicilio, nelle mani di tale I.B., dichiaratasi “domiciliataria” del liquidatore P.;

che, in materia di notificazione eseguita dall’agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l’attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall’agente postale, sicchè la dichiarazione del ricevente, secondo l’attestazione posta dall’agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario (Sez. 61, n. 26134 del 19/12/2016);

che, in particolare, nel processo tributario, ove la parte decida di avvalersi della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare (Sez. 6-5, n. 19795 del 25/07/2018; Sez. 5, n. 16488 del 05/08/2016);

che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona che si trovi, anche temporaneamente, presso il destinatario, il rapporto di collegamento, almeno provvisorio (perchè addetta alla casa o al servizio od anche alla distribuzione della posta), può essere presunto sulla base del fatto che la suddetta persona si sia trovata nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire (Sez. 5, n. 27587 del 30/10/2018; Sez. 5, n. 28591 del 29/11/2017);

che, dunque, la CTR ha indebitamente invertito l’onere della prova;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA