Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30542 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30542 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 15782-2016 proposto da:
PICCIONI GUGLIELMO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato CORRADO
BUSCEMI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
BNP PARIBAS S.A., e per essa la BUSINESS PARTNER ITALIA
società consortile per azioni, con la quale la BNP PARIBAS ha
conferito mandato a BPI SCPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE NIAZZINI
96, presso lo studio dell’avvocato NLkRINA ROSSI, che la rappresenta
e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 2122/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
CIRILLO.

1. La BNL s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma,
Patrizia Moglianetti, Guglielmo Piccioni, Luciana NIoglianetti, la s.r.l.
NL\FD e la s.r.l. Piemme Immobiliare, chiedendo che fossero
riconosciuti simulati ovvero dichiarati inefficace nei suoi confronti, ai
sensi dell’art. 2901 cod. civ., gli atti con i quali Patrizia Moglianetti
aveva venduto al proprio figlio Guglielmo Piccioni le quote di sua
spettanza relative a diverse unità immobiliari, nonché gli atti coi quali il
Piccioni aveva rivenduto tali quote alla società Piemme.
A sostegno della domanda la banca attrice espose, tra l’altro, di essere
creditrice della Moglianetti per la somma di euro 154.937,07.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della
domanda.
Il Tribunale rigettò entrambe le domande condannò la Banca al
pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla BNL s.p.a. e la Corte d’appello
di Roma, con sentenza del 4 aprile 2016, in riforma di quella del
Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria c.d. risarcitoria ed ha
condannato Guglielmo Piccioni al pagamento, in favore
dell’appellante, della somma di euro 127.256,54, con il carico delle
spese del doppio grado di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre Guglielmo
Piccioni con atto affidato ad un solo motivo.

Ric. 2016 n. 15782 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

FATTI DI CAUSA

Resiste con controricorso la BNP Paribas s.a. (nuova denominazione
della società originariamente attrice).
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

1. Con l’unico motivo di ricorso, peraltro non chiaramente rubricato e
privo di indicazione delle norme di legge richiamate, il ricorrente
lamenta che la sentenza avrebbe compiuto un uso scorretto della prova
presuntiva ed avrebbe erroneamente ritenuto dimostrata la

scientia

damni da parte degli acquirenti dei beni in questione.
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Osserva la Corte che esso è formulato con una tecnica non rispettosa
dell’art. 366, primo comma, n. 4) e n. 6), cod. proc. civ., perché non
contiene una vera esposizione sommaria dei fatti di causa e pone a
fondamento della doglianza una serie di atti senza dire se, come e dove
essi siano stati messi a disposizione della Corte.
Oltre a ciò il ricorso, che non indica in modo preciso le norme
asseritamente violate, si limita a porre alcune generiche censure in
-fatto, evidenziando presunti errori nella valutazione delle prove e
tentando in tal modo di ottenere in questa sede un nuovo e non
consentito esame del merito.
2. 11 ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

Ric. 2016 n. 15782 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-3-

RAGIONI DELLA DECISIONE

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

• P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in

ed accessori di legge.

L

v\iJ, T

.:\i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, 1’8 novembre 2017.

complessivi euro 3.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA